Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 74 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 74 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16655-2021 proposto da:
COGNOME NOME, NOME rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 464/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1.- Con atto di citazione del 12.7.2011, COGNOME NOME nella qualità di titolare ed unico socio della RAGIONE_SOCIALE, già snc RAGIONE_SOCIALE, deduceva di essere creditore della RAGIONE_SOCIALE per la somma pari ad euro € 22.4 64,40=, in ragione di quanto statuito a seguito di giudizio conclusosi con sentenza di legittimità n. 21614/2008, delle spese riconosciutegli nel successivo processo esecutivo e di ulteriori somme portate da alcuni titoli di credito.
Deduceva ancora che alla società debitrice era succeduta sin dal 27.4.2007 la DLG di RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio accomandatario COGNOME NOME, sebbene, medio tempore , alla direzione della prima società si fossero succeduti quali soci accomandatari il sig. COGNOME NOME dal 1997 al 2001, la sig.ra COGNOME NOME dal 2001 al 2007 ed il sig. COGNOME NOME dal 2007.
In ragione di ciò COGNOME NOME aveva convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio accomandatario COGNOME NOME, nonché il medesimo COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di soci accomandatari della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per sentirli condannare al pagamento in suo favore
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della somma pari ad euro 22.464,40= per le causali di cui innanzi, oltre ad euro 3.526,60= a titolo di risarcimento danni.
I convenuti, costituitisi in primo grado, avevano contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall’attore.
Con sentenza n. 102/2006, pubblicata il 12.1.2016, il Tribunale di Lecce dichiarò il difetto di legittimazione attiva dell’attore, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
L’appello, proposto in data 11.7.2016, da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi legittimi di COGNOME NOME, deceduto in data 22.05.2016, è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Lecce.
Segnatamente, la Corte di merito, rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, in proprio, e per l’ effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, ha condannato questi ultimi, in solido, al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 9.021,20=, oltre Iva e CAP e rimborso forfetario sulle spese e i compensi di lite liquidati dal G.RAGIONE_SOCIALE. nell’ordinanza 7.10.2008 ed oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma da computarsi dal 7.10.2008 al soddisfo, statuendo sulle spese di lite dei due gradi di giudizio.
COGNOME NOME in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi legittimi di COGNOME NOME, hanno replicato con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
2.Con il primo motivo si denuncia ‘Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione
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su un punto decisivo della controversia’. La censura si appunta sulla statuizione con cui la Corte di appello ha respinto l’eccezione sollevata da essi appellati ‘in ragione del fatto che i sigg.ri COGNOME e COGNOME hanno proposto appello nella qualità di eredi di COGNOME NOME e non di COGNOME NOME nella qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, qualifica dal medesimo spesa nell’atto di citazione di primo grado’ ‘ in quanto evidente dal co ntenuto dell’atto di appello che gli stessi hanno agito in veste di eredi del COGNOME nella qualità dal medesimo spesa in primo grado’.
Nella doglianza i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello abbia ritenuto che gli appellanti (odierni controricorrenti) fossero eredi di COGNOME NOME, senza che fosse stato dimostrato in giudizio il decesso di quest’ultimo e, quindi, la qualità di eredi degli stessi appellanti.
3.Con il secondo motivo si denuncia ‘Violazione dell’art. 360 comma 1 e 3 c.p.c. per omessa violazione dell’art. 81, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.’.
I ricorrenti deducono che COGNOME NOME aveva promosso l’originario giudizio dichiarandosi ‘titolare ed unico socio della RAGIONE_SOCIALE già residente a Melissano’, ment re il giudizio di appello era stato proposto dai ‘presunti’ (così in ricorso) ‘eredi ab intestato di COGNOME NOME NOME titolare ed unico socio della RAGIONE_SOCIALE‘ (come da atto di appello).
Sostengono di avere contestato la titolarità della pretesa creditoria da parte di COGNOME NOME – che non avrebbe fornito prova del collegamento della pretesa con la sua persona, NOME titolare e socio unico della nuova e non meglio identificata società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ rispetto alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -, eccezione accolta in primo grado, e criticano la decisione impugnata, assumendo che nessuna prova era stata fornita dall’attore
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sull’esistenza della società RAGIONE_SOCIALE e, comunque, del collegamento tra questa e la RAGIONE_SOCIALE, società cancellata.
4.Con il terzo motivo di denuncia ‘Errata, contraddittoria e illogica motivazione della sentenza’.
I ricorrenti deducono che la Corte di appello nell’esaminare le questioni proposte in via di eccezione, sulle quali si sono soffermati nei primi due motivi, si sarebbe espressa in maniera contraddittoria.
5.Con il quarto motivo di denuncia ‘Violazione dell’art. 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 2495 c.c.’.
La censura concerne la statuizione della Corte di appello secondo cui ‘COGNOME NOMENOME unico so cio superstite della RAGIONE_SOCIALE disciolta ex art.2272, primo comma, n.4, c.c. fosse legittimato a far valere il credito riconosciuto giudizialmente in favore della società.’.
Nello specifico i ricorrenti lamentano che il sig. COGNOME NOME, socio unico della RAGIONE_SOCIALE sia stato ritenuto legittimato ad esperire la pretesa creditoria della RAGIONE_SOCIALE, sebbene quest’ultima fosse stata cancellata dal Registro Imprese.
Sostengono che nessun documento era stato prodotto per verificare se il credito era stato inserito nel bilancio di liquidazione, NOME presupposto della cancellazione, assumendo che la avvenuta cancellazione della società è espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi. Si dolgono, quindi, che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto di credito, fondato su un’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 7 ottobre 2008, nonostante la cancellazione della società fosse avvenuta il 9 novembre 2010.
6.Il Collegio, dissentendo dall’originaria proposta comunicata alle parti, ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere.
7.- I motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
Invero, le due censure proposte per vizio motivazionale non rispondono al modello legale del vizio dedotto ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 7/4/2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017); sono, inoltre, carenti sul piano della specificità perché, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in NOME specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013, Cass. n.17049/2015).
Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento attestato in sentenza della qualità di eredi degli appellanti, non è stato indicato nessun fatto d ecisivo di cui sia stato omesso l’esame.
Inoltre, con il primo motivo vengono introdotte due questioni, quella relativa al decesso di COGNOME NOME ed alla effettiva assunzione della qualità di suoi eredi da parte degli appellanti che -alla stregua della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, privo di specificità sul punto -non risultano essere state sollevate in secondo grado, ove la originaria eccezione degli odierni ricorrenti era stata focalizzata esclusivamente sulla mancata spendita della qualità di eredi di COGNOME NOMENOME socio della RAGIONE_SOCIALE, eccezione quest’ultima che la Corte di merito, ha motivatamente disatteso.
8.- I motivi secondo e quarto, da trattare congiuntamente per connessione sono, invece, fondati.
La Corte di merito, – rimarcando rettamente la decisività e la sufficienza della spendita del nome di ‘già socio della RAGIONE_SOCIALE‘, circostanza documentata in atti, rispetto alla qualifica, pur indicata nell’atto di citazione di ‘socio della RAGIONE_SOCIALE‘, soc ietà che sarebbe inesistente – ha ricostruito le vicende societarie di RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’esame della documentazione versata in atti ed ha accertato che, venuta meno la pluralità dei soci a seguito del recesso manifestato dinanzi al notaio in data 5 gennaio 2004 da COGNOME NOME, COGNOME NOME aveva dichiarato di voler ricostituire la pluralità dei soci; COGNOME NOME, successivamente, aveva dichiarato dinanzi al notaio in data 29 dicembre 2004 di non esservi riuscito, che non vi era luogo alla liquidazione per essere tutti i rapporti facenti capo alla società definiti e si era impegnato alla custodia dei documenti ed alla presentazione delle denunce per la cancellazione; la società era stata quindi cancellata il 9 novembre 2010, come da visura storica della RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso circa l’accertamento dei fatti compiuto dalla Corte di appello, va tuttavia osservato che non risulta pertinente il principio di legittimità dalla stessa richiamato ed applicato, secondo il NOME «Lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità di soci entro il termine di sei mesi non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto.» (Cass. n. 3269 del 05/03/2003), in considerazione del fatto che «In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della
società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.» (Cass. n. 27189 del 22/12/2014).
Nel caso in esame, infatti, la società al momento della proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce (12 luglio 2011) non era più in scioglimento e liquidazione, ma era già stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Orbene, in tale ipotesi, la Corte di appello, in applicazione del principio secondo il NOME « Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.» (Cass. n. 8521 del 25/03/2021), avrebbe dovuto procedere alla verifica della legittimazione attiva di COGNOME NOME e, quindi, dei suoi eredi, nei sensi indicati tenendo conto della avvenuta cancellazione della società e ciò non ha fatto.
9.-In conclusione, inammissibili i motivi primo e terzo, vanno accolti i motivi secondo e quarto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
Inammissibili i motivi primo e terzo, accoglie i motivi secondo e quarto del ricorso; cassa la sentenza impugnata, per
quanto di ragione, e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2022.