Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Milano, INDIRIZZO, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano P_IVA, R.E.A. MI NUMERO_DOCUMENTO, RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Milano, INDIRIZZO, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Poggibonsi (INDIRIZZO), INDIRIZZO (CAP 53036), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Siena P_IVA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese, giusta procure in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax NUMERO_TELEFONO o alla PEC EMAIL -ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P. IVA P_IVA), con sede legale in Milano, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù della Deliberazione del Direttore Generale n. 577 del 13 giugno 2019, nonché della procura allegata al presente atto, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE; indirizzo PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), con Studio in Roma in INDIRIZZO, ove è elettivamente domiciliata.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n ° 5387 depositata il 3 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-A seguito del bando pubblicato l’8 agosto 2008 dall’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE therapies in RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE presentavano un’offerta congiunta, ai sensi dell’art. 37, ottavo comma, del d.lgs. n° 163/2006, nella quale RAGIONE_SOCIALE era indicata come mandataria, onde ottenere l’affidamento del servizio di gestione di nuovi laboratori del centro di riferimento regionale per la coltura di epidermide umana in vitro e della banca per la crioconservazione dei tessuti.
Con delibera 18 dicembre 2008 il RAGIONE_SOCIALE aggiudicava l’appalto al costituendo raggruppamento tra le offerenti.
Quindi, la RAGIONE_SOCIALE, la Air RAGIONE_SOCIALE e la Ctp -senza istituire un Rti -costituivano la RAGIONE_SOCIALE sottoforma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata, la quale stipulava poi direttamente il contratto pubblico con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 1°
aprile 2009 (poi sostituito da un ulteriore contratto del 16 dicembre 2011, ulteriormente modificato da addendum del 31 dicembre 2012).
2 .- Il 15 aprile 2013 il RAGIONE_SOCIALE chiedeva spiegazioni alla RAGIONE_SOCIALE circa la sua capacità di adempimento a seguito dell’irregolare versamento contributivo da parte della consorziata RAGIONE_SOCIALE e il 7 gennaio 2014 la RAGIONE_SOCIALE comunicava alla committente di aver deliberato l’esclusione di RAGIONE_SOCIALE, la quale con sentenza dell’8 maggio 2014 veniva dichiarata fallita dal tribunale di Milano.
Con delibera n° 1040 del 30 dicembre 2014 l’RAGIONE_SOCIALE risolveva il rapporto contrattuale.
3 .- Le ricorrenti indicate in intestazione adivano, quindi, il tribunale di Milano, chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE (per non aver commissionato i volumi di produzione contrattualmente pattuiti) e di condannarla al risarcimento dei danni (quantificati in euro 7.435.316,56 per il contratto del 2009 ed in euro 3.272.511,76 per il contratto del 2011), previo accertamento della illegittimità del recesso esercitato da quest’ultima con la delibera n° NUMERO_DOCUMENTO del 30 dicembre 2014.
4 .- Il tribunale rigettava la domanda delle attrici e, in accoglimento delle eccezioni dell’RAGIONE_SOCIALE convenuto, pronunciava la carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE (in quanto solo l’ ATI tra RAGIONE_SOCIALE, Air RAGIONE_SOCIALE e Ctp era titolare del rapporto contrattuale) ed accertava la legittimità della delibera n° 1040, con conseguente inammissibilità della successiva domanda attorea di risoluzione.
5 .-La decisione del tribunale veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, la quale per quello che qui interessa -riteneva che la RAGIONE_SOCIALE non fosse attivamente
legittimata, dato che essa era subentrata nel rapporto solo come mera esecutrice dello stesso.
Dalla delibera di aggiudicazione, infatti, ‘ risulta in modo univoco il soggetto aggiudicatario e, subito dopo tale profilo, veniva indicato, in sequenza logica e cronologica, il subentro di RAGIONE_SOCIALE al RTI aggiudicatario ‘.
Non sussisteva, nella fattispecie, la necessità di conferimento del mandato alla capogruppo con scrittura privata autenticata ex art. 37, comma 15, d.lgs. n° 163/2006, perché lo status di mandataria sarebbe attestato nella delibera di aggiudicazione definitiva e perché la questione dell’esistenza di tale scrittura non sarebbe stata sollevata dalla convenuta nel giudizio di primo grado.
Quanto alla domanda risolutoria, osservava che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva preso atto con la delibera n° 1040/2014 dell’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE e della sostanziale mancata attivazione delle altre RAGIONE_SOCIALE mandanti onde reperire un nuovo mandatario idoneo.
Pur contenendo testualmente una presa d’atto, la delibera doveva essere sostanzialmente intesa come esercizio del diritto di risoluzione: iniziativa legittima, dalla quale conseguiva l’inammissibilità della domanda risolutoria delle attrici.
6 .- Ricorrono per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, formulando due motivi di ricorso.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione e, nel merito, per la sua reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Preliminarmente la Corte ritiene che i rilievi di inammissibilità sollevati dalla resistente con la memoria ex art. 380bis .1 cod.
proc. civ. siano infondati, in quanto i motivi non hanno carattere meritale, mentre, come si dirà nel successivo paragrafo, la doglianza del primo mezzo è stata correttamente sussunta sub art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.
Si passa, pertanto, all’esame dei mezzi di impugnazione.
6 .- Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3) con riferimento al combinato disposto degli artt. 1350, comma 1 n. 13) c.c. e 37, comma 15 D.Lgs. 163/2006 e agli artt. 115 c.p.c., 16 R.D. 2440/1923, 23-bis L. 584/1977 e 156 D.Lgs. 163/2006. La legittimazione attiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Assumono le ricorrenti di aver presentato offerta congiunta per la partecipazione alla gara pubblica indetta dall’RAGIONE_SOCIALE e che il raggruppamento delle imprese offerenti, sebbene ‘ costituendo ‘, non era, poi, mai stato costituito, tanto che il contratto era stato sottoscritto proprio dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ciononostante, la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il conferimento di mandato alla capogruppo RAGIONE_SOCIALE, ricavandolo dalla delibera di aggiudicazione (mentre occorreva la forma scritta ad substantiam ) ed asserendo, inoltre, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dedotto nulla in ordine al mancato conferimento di tale mandato: risultavano, pertanto, violati l’art. 1350, primo comma, n° 13, cod. civ. in riferimento all’art. 37, quindicesimo comma, d.lgs. n° 163/2006, e l’art. 115 cod. proc. civ.
Le sentenze citate dalla Corte d’appello a conforto della decisione (Cass. n° 28220/2008; n° 77/2001; n° 3651/2015) erano inconferenti, in quanto in quei casi -ed al contrario del presente -l’aggiudicatario dell’appalto era un raggruppamento temporaneo di imprese, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata costituita successivamente, durante lo svolgimento dei lavori.
Sotto altro aspetto, la Corte RAGIONE_SOCIALE aveva errato a ritenere insussistente un rapporto di concessione: ne derivava l’applicabilità dell’art. 156 del d.lgs. n° 163/2006 e la conseguente assunzione della qualifica di concessionario originario della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in sostituzione dell’aggiudicatario.
Col secondo motivo le ricorrenti deducono ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3) con riferimento agli artt. 37, comma 18 e 156, comma 3 D.Lgs. 163/2006. L’ammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE.
Anzitutto, dato che la controparte contrattuale era la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e non l’ RAGIONE_SOCIALE, mai costituita), il fallimento di un socio di tale RAGIONE_SOCIALE non avrebbe alcun rilievo: donde la non riconducibilità della fattispecie all’art. 37, diciottesimo comma, d.lgs. n° 163/2006.
In secondo luogo, con la delibera n° 1040/2014 l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe esercitato alcun recesso, ma si sarebbe limitata a ‘ prendere atto ‘ della risoluzione ex iure del rapporto: effetto che, per contro, non poteva scaturire dal fallimento della mandataria, anche volendo considerare RAGIONE_SOCIALE come tale.
Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto adottare un provvedimento motivato di risoluzione, adottabile col rispetto dell’art. 17 del contratto (o dell’art. 156, terzo comma, d.lgs. n° 163/2006), e non limitarsi a prendere atto di un effetto giuridico automatico, oltretutto escluso dall’art. 37, diciottesimo comma, del d.lgs. n° 163/2006.
Dunque, trattandosi di delibera illegittima, essa non precludeva la domanda di risoluzione formulata dalle attrici.
7 .- Il primo motivo è fondato, nel senso appresso esposto, e determina l’assorbimento del secondo.
L’appalto per cui è lite è disciplinato ratione temporis dal d.lgs. n° 163/2006, e dal d.P.R. 554/1999 (art. 253 d.lgs. 163/06) e in
particolare dagli artt. 3437 del d.lgs. n° 163/2006 e dall’art. 96 del d.P.R. n° 554/1999.
Com’è noto, il primo gruppo di norme prevede che siano ammessi a partecipare alle gare di affidamento di contratti pubblici i raggruppamenti temporanei di imprese (art. 34, primo comma, lettera d) ed i consorzi ordinari, anche in forma di RAGIONE_SOCIALE di capitali o RAGIONE_SOCIALE (art. 34, primo comma, lettera e), prevedendo che in entrambi i casi si applichi il regime previsto dall’art. 37.
L’art. 96 del d.P.R. n° 554/1999 prevede, poi, che dopo l’aggiudicazione le imprese riunite possano costituire tra loro una RAGIONE_SOCIALE, anche RAGIONE_SOCIALE, che subentra nell’RAGIONE_SOCIALE dei lavori, senza che ciò costituisca ‘ ad alcun effetto ‘ subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o approvazione.
Ora, è vero che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’appalto mantiene una sua propria soggettività ed è, pertanto, del tutto distinta dall’ ATI aggiudicataria, con la conseguenza che essa, pur eseguendo l’opera, non acquista alcun diritto nei confronti della stazione appaltante, in quanto non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all’impresa capogruppo e mandataria, che ha pure la rappresentanza processuale esclusiva dell’ATI nei confronti della stazione appaltante: così, infatti, è stato di recente deciso da Cass., sez. 1, 19 aprile 2024, n° 10591, che richiama i precedenti di Cass., sez. 1, 14 ottobre 2011, n° 21222 e Cass., sez. 1, 26 novembre 2008, n° 28220.
Tuttavia, tale regola -pur ineccepibile e costantemente seguita -non può essere applicata nella presente fattispecie, dove è la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad aver concluso il contratto con la PA, oltretutto senza una previa formale costituzione dell’ ATI.
Non ha, dunque, alcun rilievo il fatto che l’aggiudicazione sia avvenuta a seguito dell’offerta congiunta delle imprese che poi hanno costituito la RAGIONE_SOCIALE e nemmeno che
la RAGIONE_SOCIALE, qualificandosi ‘ capogruppo / mandataria dell’R.T.I. costituendo ‘, abbia comunicato alla Stazione appaltante il subentro della RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE del contratto con missiva del 19 febbraio 2009 (dunque in data anteriore al primo contratto d’appalto del 1° aprile 2009).
Infatti, posto che le imprese offerenti, pur riunite nell’offerta congiunta, non hanno mai costituito una ATI, ma hanno direttamente proceduto alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE, che ha siglato il contratto 1° aprile 2009, quello del 16 dicembre 2011 e l’ addendum del 31 dicembre 2012 con l’RAGIONE_SOCIALE, è evidente che tali contratti vincoaino esattamente quelle parti che li hanno sottoscritti (art. 1372 cod. civ.), con l’ulteriore conseguenza che la predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non altri, è la titolare dei diritti ed obblighi scaturenti dall’accordo, nonché il soggetto legittimato a farli valere. D’altra parte, non è possibile ritenere come, invece, ha fatto la Corte d’appello di Milano che la delibera di aggiudicazione contenga l’univoca indicazione dell’aggiudicatario (Rti tra RAGIONE_SOCIALE, capogruppo, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mandanti), perché la singolarità della procedura seguita dalla Stazione appaltante, consistita nel concludere il contratto di appalto con un soggetto diverso da quelli che avevano presentato l’offerta congiunta, non consente comunque di ritenere inefficace o, addirittura, nullo il contratto del 1° aprile 2009 e quelli successivi, tenuto conto che anche i consorzi costituiti in forma di RAGIONE_SOCIALE di capitali o di RAGIONE_SOCIALE consortili (art. 2615ter cod. civ.) possono partecipare alle gare di appalto, rimanere dunque aggiudicatari (art. 34, primo comma, lettera e], d.lgs. n° 163/2006) e divenire parti del relativo contratto (da stipulare ratione temporis ex art. 11, tredicesimo comma, del d.lgs. 163/2006).
In tal caso, peraltro, è lo stesso art. 97 del d.P.R. n° 554/1999 (applicabile ratione temporis ) a prevedere la responsabilità
sussidiaria e solidale dei singoli consorziati, così mettendo la Stazione appaltante nella stessa identica condizione di favore nella quale essa si trova quando stipula il contratto definitivo con l’ ATI o con il RTI offerente.
A quanto sopra può aggiungersi che anche la stessa RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di identificare nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non in altri, la propria controparte contrattuale, tanto che la risoluzione del rapporto è stata invocata proprio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non nei confronti dell’Rti o dell’ ATI mai costituito.
In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame in punto di legittimazione ad agire della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
8 .- Il secondo motivo è assorbito.
La verifica della sussistenza dei presupposti per la risoluzione dovrà essere compiuta tenendo conto del fatto che il rapporto contrattuale intercorre tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il fallimento di una delle consorziate e l’inerzia delle altre due RAGIONE_SOCIALE sono evenienze fattuali da valutare in concreto tenendo conto di tale sussistente legittimazione.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024, nella camera di