Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9307 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9307 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5552 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto
da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità, rispettivamente, di ex liquidatore e di socio di RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi, giusta procure special i in atti, dall’AVV_NOTAIO, rinunciante alle procure, ma non sostituito, col quale elettivamente si domiciliano in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore , in proprio e per conto del RAGIONE_SOCIALE alternativo di investimento di tipo riservato denominato RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con la
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE– Società di gestione di RAGIONE_SOCIALE d’investimento RAGIONE_SOCIALELegittimazione attiva.
quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata in data 23 gennaio 2023, n. 156/23; 5
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 2 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata la C orte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, su istanza di RAGIONE_SOCIALE;
a sostegno della decisione, per il profilo rimasto d’interesse, che concerne la legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE, ha stabilito che la legittimazione deriva dall’accertamento della qualità di creditore contenuta nel decreto ingiuntivo emesso a conclusione del procedimento di convalida di sfratto, col quale il Tribunale di Vicenza ha ingiunto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 161.387,64 per il mancato pagamento dei canoni relativi all’immobile, di proprietà del RAGIONE_SOCIALE d’investimento immobiliare ‘RAGIONE_SOCIALE‘ gestito dall’istante , e condotto in locazione dalla debitrice;
la corte territoriale ha precisato che, benché non si conosca l’esito dell’opposizione al decreto, la pretesa creditoria posta a base dell’istanza di fallimento si deve ritenere ferma, in considerazione dell’intervenuta cancellazione dell’opponente; ha poi aggiunto che RAGIONE_SOCIALE ha sempre dichiarato di agire per conto del RAGIONE_SOCIALE, quale società di gestione a norma dell’art. 36, comma 6, del Tuf;
-contro questa sentenza l’ex liquidatore e il socio di RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano
a un unico motivo, cui replica con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che deposita altresì memoria.
Considerato che:
co n l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., là dove la corte territoriale si è contentata del conseguimento del decreto ingiuntivo, peraltro non definitivo perché opposto, riconoscendo, pure a fronte di contestazione, la legittimazione sostanziale di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la mancanza di documentazione del titolo di abilitazione alla gestione del RAGIONE_SOCIALE d’investimento a carattere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile;
indubbiamente la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e afferisce al merito della decisione, e spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un., n. 2951/16), con la conseguenza che il giudice è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass. n. 32814/23);
il punto è che nel caso in esame la corte territoriale ha delibato la questione e l’ha ritenut a infondata, facendo leva sull’accertamento della titolarità del rapporto sostanziale compiuto dal giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo a conclusione del procedimento di convalida di sfratto, che ha ritenuto fermo;
sul punto , si legge in controricorso, nell’intimazione di sfratto per la morosità da cui era scaturita l’emissione del decreto ingiuntivo, RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto il contratto di compravendita in virtù del quale era succeduta nel rapporto di locazione con RAGIONE_SOCIALE, che, sia nel costituirsi nel procedimento di convalida, sia nell’opporsi al decreto, nessuna eccezione aveva sollevato in ordine alla legittimazione dell’istante;
giova quindi rilevare che l’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto, preclusa l’opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull’esistenza della locazione, ma anche sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato e, quindi, sulla loro legittimazione sostanziale (tra varie, Cass. n. 411/17);
al cospetto della delibazione della questione da parte della corte d’appello, i reclamanti si sono limitati a riproporla, senza tener conto della circostanza, evidenziata in sentenza, che il decreto ingiuntivo è conseguito al procedimento RAGIONE_SOCIALEsi con l’ordinanza di convalida dello sfratto e senza conseguentemente tener conto dell’effetto di giudicato dinanzi illustrato derivante dall’ordinanza di convalida dello sfratto;
il ricorso è quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 6700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.