Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29846 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29846 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3193/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Ruvo di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1995/2021 depositata il 23/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di soci di RAGIONE_SOCIALE e assegnatari in diritto di superficie di suoli legittimamente ablati dal Comune di Ruvo di Puglia a RAGIONE_SOCIALE, proponevano opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 916/2009 con cui era stata rideterminata, in considerevole aumento, l’indennità di espropriazione e occupazione dovuta dall’ente espropriante.
La Corte distrettuale osservava che il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e occupazione temporanea introduce un ordinario processo di cognizione rigorosamente circoscritto alle questioni relative all’ammontare di tali indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, a cui è estranea ogni
tipologia di rapporto diverso, quanto ai soggetti, al titolo o all’oggetto, quale è quello relativo all’obbligazione di garanzia che il soggetto concessionario del diritto di superficie sulle aree espropriate assume, sulla base di un’apposita convenzione, nei confronti del Comune espropriante riguardo all’obbligazione indennitaria verso l’espropriato.
Riteneva, di conseguenza, che gli opponenti non potessero vantare alcuna legittimazione a partecipare al giudizio di opposizione alla stima, perché gli stessi erano titolari di una mera situazione giuridica derivata che si fondava sulla convenzione intercorsa con il Comune di Ruvo di Puglia, che doveva essere considerato l’unico soggetto legittimato nell’ambito del giudizio di determinazione dell’indennità di esproprio.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in 23 novembre 2021, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il Comune di Ruvo di Puglia e RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. 327/2011, nel suo tenore antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2011, 102 e
404, comma 1, cod. proc. civ. e 42 Cost.: la Corte d’appello in tesi -ha erroneamente negato la legittimazione attiva dei ricorrenti, soci di cooperativa assegnataria del diritto di superficie nell’ambito di un programma di RAGIONE_SOCIALE residenziale pubblica ex art. 35 l. 865/1971, ad impugnare mediante opposizione di terzo la sentenza resa a conclusione del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio; infatti, il beneficiario dell’espropriazione assume, a mente dell’art. 54, comma 3, d.P. R. 327/2011, la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla stima ed è legittimato a proporre opposizione di terzo nel caso in cui sia stato illegittimamente pretermesso.
3.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, comma 3, e 57 d.P.R. 327/2001, nel testo vigente ratione temporis , e 35 l. 865/1971 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 24, 42, comma 3, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU: la negazione dell’esistenza di un litisconsorzio necessario degli assegnatari dei suoli e della possibilità per costoro di essere parti del giudizio di opposizione alla stima si porrebbe -a dire dei ricorrenti -in evidente contrasto con i precetti costituzionali denunciati come violati, oltre che con i principi del giusto processo e della tutela dei beni codificati in ambito sovranazionale, in quanto i soggetti su cui per legge gravano gli oneri economici della procedura espropriativa sulla base di un’obbligazione istituita dall’art. 35 l. 865/1971, nel caso in cui non dovessero essere coinvolti nel procedimento giurisdizionale di determinazione dell’indennità di esproprio, finirebbero per subire inermi le conseguenze economiche di tale giudizio.
4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano il primo infondato, il secondo inammissibile.
Non vi è dubbio che il litisconsorte necessario pretermesso sia legittimato a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudica i suoi diritti (Cass. 11185/2003; nello stesso senso Cass. 17619/2023, Cass. 1441/2022, Cass. 16534/2012).
Occorre, tuttavia, considerare che nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. 327/2001, opera la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 dello stesso decreto, secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (cfr. Cass. 22373/2019, Cass. 3749/2012, 11480/2008).
Ogni questione concernente la natura processuale dell’art. 54 d.P.R. 327/2001 e la sua conseguente immediata applicabilità ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, in ragione del principio tempus regit actum , trova perciò obbligata soluzione nella disciplina transitoria che il legislatore ha inteso stabilire rispetto all’entrata in vigore dell’intero impianto normativo introdotto con il testo unico d
Nel caso in esame gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto (a pag. 14 del ricorso) non solo che il decreto di esproprio risale al 28 novembre 2003, ma soprattutto che la convenzione di assegnazione dei suoli fra il Comune di Ruvo e le cooperative beneficiarie era stata stipulata in data 19 maggio 1999, dovendosi di conseguenza ritenere che la presupposta dichiarazione di pubblica utilità fosse stata adottata in epoca antecedente.
Ne discende che la fattispecie in esame rimaneva regolata non dall’art. 54 d.P.R. 327/2001, ma dall’art. 19 l. 865/1971 il quale, a differenza delle norme posteriori che si sono succedute in materia di opposizione alla stima (costituite dall’art. 54 cit. e, in seguito, dall’art. 29 d. lgs. 150/2011), non prevedeva ch e l
In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 12 ottobre 2023.