Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA VIOLAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8349/2022 R.G. proposto da
COGNOME E PICCOLO NOME, rappresentate e difese dall’ Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, ra ppresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 129/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 25 gennaio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 16 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME chiesero al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Barletta di pronunciare la nullità o l’annullamento ovvero,
in via gradata, la risoluzione dei contratti assicurativi, aventi natura di prodotti finanziari, denominati « planet index Athena », stipulati dal loro defunto genitore NOME COGNOME con la società RAGIONE_SOCIALE ( lite pendente divenuta RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE mercé l’intermediazione di BancApulia o Bancapulia S.p.A., cui allegavano essere succeduta Veneto Banca S.C.p.A..
Chiesero, altresì, la condanna di RAGIONE_SOCIALEp.A. alla restituzione delle somme versate (oltre interessi) in occasione delle sottoscrizioni delle singole polizze in favore delle attrici, nella qualità di beneficiarie di ciascuna di esse, nonché la condanna dell’istituto bancario, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale, al risarcimento dei danni in misura pari al valore delle polizze, aumentato di interessi e maggior danno, « ovvero in proporzione ai rispettivi diritti ereditari, quali eredi di NOME COGNOME ».
Nella attiva resistenza di RAGIONE_SOCIALE e della banca, autorizzata (avendo Veneto Banca negato la propria successione) la chiamata in causa di BancApulia (o, in altri atti, Banca Apulia o Bancapulia) S.p.A. (cui è poi succeduta Intesa SanPaolo S.p.A.), l’adito giudice, all’esito del giudizio di primo grado, disattesa ogni altra istanza, dichiarò la risoluzione dei contratti di investimento per inadempimento della banca, con condanna soltanto di quest’ultima alla restituzione in favore delle attrici degli importi investiti e rigetto delle domande nei confronti delle altre parti (Uniqa Previdenza S.p.A. e Veneto Banca S.C.p.A.).
La decisione in epigrafe indicata, in accoglimento dell’appello spiegato da RAGIONE_SOCIALE e – senza coinvolgimento delle originarie convenute nel giudizio di primo grado – in riforma della sentenza gravata, ha rigettato le domande di risoluzione e restituzione delle originarie attrici per difetto di legittimazione attiva.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME e NOME COGNOME sulla base di quattro motivi.
Resiste, con controricorso, Intesa SanPaolo S.p.A..
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è intestato « violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per aver omesso l’esame di punti decisivi della controversia in relazione all’inquadramento della esatta posizione contrattuale delle ricorrenti ».
Le germane Piccolo censurano la sentenza impugnata nella parte in cui le ha ritenute carenti di legittimazione a far valere l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario , avendo agito quale beneficiarie della polizza.
In senso contrario, rivendicano la loro qualità: (i) di «assicurate» in proprio, pertanto titolari di posizioni contrattuali, nonché (ii) di eredi del contraente originario, NOME COGNOME
Il motivo è fondato per il profilo sub (ii).
1.1. Inammissibile è, tuttavia, la doglianza articolata quanto alla vantata qualità di « assicurate », per una duplice ragione.
Si tratta, innanzitutto, di deduzione formulata per la prima volta nel giudizio di legittimità: di essa non v’è traccia nella sentenza gravata (la quale non esamina la domanda attorea sotto tale profilo), né parte ricorrente indica quando e con quale atto del giudizio di merito abbia allegato detto status soggettivo quale titolo fondante la pretesa.
In secondo luogo, perché il ricorso introduttivo ome tte un’adeguata riproduzione quantomeno, nei tratti essenziali e d’interesse – del contenuto del documento contrattuale (ovvero la polizza assicurativa) da cui inferire la posizione di assicurate in questa sede affermata.
1.2. Diverso discorso riguarda l’altro profilo di doglianza.
Ferma ormai – in esito alla definitività della sentenza di primo grado, non impugnata da alcuno sul punto, tanto da far venire meno pure la persistenza delle domande nei confronti delle originarie convenute e, con essa, la necessità del contraddittorio con queste – la reiezione delle pretese nei confronti della società assicuratrice, fulcro della trama argomentativa svolta nell’impugnata pronuncia , riportata nel ricorso in modo che può dirsi complessivamente sufficiente in relazione alle esigenze di comprensione di questa Corte, è la distinzione tra il rapporto contrattuale, nascente dalla polizza di investimento, ed il rapporto di intermediazione finanziaria intercorso con Bancapulia.
Sulla base di tale rilievo, la Corte barese, ascritta alle germane Piccolo ex contractu la posizione di beneficiarie, ha escluso la legittimazione delle stesse, in detta veste, ad agire per la risoluzione contrattuale nei riguardi dell’impressa assicuratrice (potendo richiedere a questa l’esecuzione della prestazione oggetto del diritto attribuito) ed altresì contro l’intermediario per far valere l’inadempimento degli obblighi informativi dovuti all’informatore. Ha di poi negato che una legittimazione del genere potesse derivare dal « cambio di contraenza » avvenuto nel dicembre 2006, dacché questo concerneva unicamente il rapporto contrattuale scaturente dalle polizze, altro e distinto rispetto al rapporto di intermediazione con l’istituto bancario.
Il ragionamento sin qui sintetizzato non si rivela lineare, né conforme a diritto (e idoneamente sviluppata deve complessivamente valutarsi al riguardo la contestazione del ricorrente), per la negata legittimazione delle Piccolo nelle vesti di eredi del loro genitore, così motivata: « neppure giova alle appellate invocare, a sostegno della propria legittimazione ad agire per l’inadempimento di tali doveri e per la conseguente risoluzione del contratto, la propria qualità di eredi dell’originario contraente, essendo esse subentrate – come già detto –
r.g. n. 8349/2022 Cons. est. NOME COGNOME
nelle polizze, non per successione mortis causa (che avrebbe dovuto coinvolgere anche gli altri eredi), ma iure proprio , in forza del richiamato ‘cambio di contraenza’ » .
Si tratta di affermazione giuridicamente errata: e proprio alla luce della premessa, svolta dalla medesima pronuncia, della distinzione tra i due rapporti, correlati l’uno all’intermediazione e l’altro alla polizza .
Se, infatti, l’operato trasferimento della contraenza incideva sulla sola vicenda assicurativa, esso, in tutta evidenza, non assumeva alcun significato in ordine all’intermediazione: per l e situazioni nascenti da quest’ultima, dunque, il subentro delle germane Piccolo nelle polizze in forza dell’atto del dicembre 2006 era evento del tutto irrilevante.
Ai fini della legittimazione ad esperire l’azione risarcitoria nei riguardi dell’istituto bancario intermediario per l’inadempimento degli obblighi informativi spettanti all’investitore NOME COGNOME doveva invece aversi esclusivo riguardo alla qualità di successori mortis causa di quest’ultimo ritualmente spesa dalle odierne attrici nell a citazione introduttiva del primo grado di giudizio e posta a base della domanda definita al capo e) delle conclusioni lì rassegnate (« in via di ulteriore subordine condannare la Veneto Banca S.p.A. a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale al risarcimento dei danni in favore delle attrici in misura pari al valore delle polizze, ovvero in proporzione ai rispettivi diritti ereditari, quali eredi di NOME COGNOME).
In ciò risiede allora l’errore della sentenza gravata: la quale, invece, avrebbe dovuto esaminare la fondatezza di tale domanda in tutti i suoi elementi costitutivi, muovendo, innanzitutto, dalla dimostrazione della qualità di eredi ad opera delle attrici, procedendo alla sussunzione sub specie iuris delle polizze nell’alveo del contratto di assicurazione sulla vita o di un prodotto finanziario, verificando , all’esito, la sussistenza di obblighi informativi a carico dell’investitore e il corretto assolvimento di essi, riscontrando infine la sussistenza del pregiudizio lamentato.
r.g. n. 8349/2022 Cons. est. NOME COGNOME
1.3. Per quanto esposto, il motivo va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame della causa nei sensi testé precisati, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
L’accoglimento del primo motivo assorbe la disamina dei restanti, inerenti a questioni logicamente subordinate, quali l’efficacia del cambio di contraenza (secondo motivo) e la qualificazione giuridica delle polizze controverse (terzo e quarto motivo).
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione