Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
sul ricorso 7224/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4537/2020 depositata il 28/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Napoli, definendo con la sentenza riportata in epigrafe il giudizio d’appello promosso da NOME NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per la riforma della decisione che in primo grado ne aveva respinto le domande intese a far accertare l’inadempimento delle convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE degli obblighi nascenti dal contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento del 28% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE secondo quanto previsto dalla sentenza 4246/2008 del Tribunale di Napoli che vi aveva dato esecuzione in forma specifica, ha previamente rigettato il difetto di legittimazione attiva del COGNOME eccepito dalle controparti per essere state le quote della Vasto, oggetto del negozio traslativo, sottoposte a pignoramento mobiliare con contestuale nomina di custode giudiziale; e decidendo nel merito, per quel che qui ancora rileva, ha accolto il proposto atto di gravame in relazione al mancato pagamento integrale del prezzo in ragione della sopravvenuta esigibilità della prestazione a seguito del passaggio in giudicato degli obblighi nascenti dalla sentenzacontratto 4246/2008.
Più in dettaglio, il decidente ha chiarito, in ordine alla legittimazione dell’impugnante, che, sebbene risultasse dagli atti prodotti da entrambe le parti che le quote sociali di cui trattasi erano state effettivamente pignorate, che il relativo procedimento esecutivo era tuttora pendente innanzi al Tribunale di Napoli e che era stato nominato un custode giudiziale, «tuttavia le appellate non hanno chiarito se la vendita (oggetto del presente giudizio) sia opponibile ai creditori (ex artt. 2913 e ss. e.e.), il che, però, sembra da escludere,
considerato che la procedura esecutiva non risulta sospesa e sono in corso le operazioni di vendita forzata (cfr. gli atti della procedura esecutiva prodotti dalle parti), sicché non è ravvisabile alcun interesse, né alcuna legittimazione del custode delle quote pignorate rispetto ad un’azione volta alla risoluzione di una vendita che comunque sarebbe inopponibile ai creditori. In ogni caso, neanche va trascurato che il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, è legittimato ad agire in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilità nell’interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell’espropriazione (cfr. Cass. 11.9.2018 n. 22029), per cui giammai sarebbe ipotizzabile una sua legittimazione (oltretutto esclusiva) rispetto ad un’azione di risoluzione di una precedente vendita dei beni pignorati intrapresa dal debitore (e, tanto meno, rispetto ad un’azione risarcitoria)». Quanto al merito ha poi spiegato che, facendo proprio il principio di diritto secondo cui la sopravvenuta esigibilità della prestazione in corso di causa -qui concretasi nell’essere divenute definitive le statuizioni risultanti dalla sentenza-conratto 4246/2008 -comporta la rilevanza della condotto inadempiente, che «del persistente inadempimento delle società convenute, dopo il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cit. occorre tener conto: non ai fini della risoluzione invocata ai sensi dell’art. 1454 c.c. , ma certamente ai fini della risoluzione invocata (in via subordinata) ai sensi dell’art. 1453 c.c., rilevando in questo caso solo che, sebbene nelle more del giudizio, sia sopravvenuta (per effetto del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cit.) l’esigibilità della prestazione di pagamento del prezzo, a carico delle promittenti acquirenti, e che l’inadempimento sia grave ed anche imputabile, quanto meno a titolo di colpa».
La cassazione di detta sentenza è ora reclamata in via principale dalle soccombenti con due motivi e parimenti con due motivi con ricorso incidentale condizionato dall’intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale, in ragione del quale si lamenta, con riferimento al pronunciato rigetto dell’eccezione preliminare in punto al difetto di legittimazione attiva del D’COGNOME «la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc» per essere state le quote societarie oggetto del negozio traslativo sottoposte a pignoramento mobiliare, sì che la legittimazione ad esercitare le facoltà connesse al loro possesso spettava solo al custode giudiziale nominato in seno alla procedura esecutiva, tanto più che l’inefficacia sancita dall’art. 2913 cod. civ. avrebbe dovuto indurre il decidente, prendendo, appunto, atto dell’inopponibilità della cessione ai creditori, a dichiarare il difetto di legittimazione dell’appellate – ancorché infondato nel merito, si rivela previamente inammissibile.
Astenendosi, per vero, dal dedurre specificatamente quale sia la norma violata o falsamente applicata, il motivo rimanda al collegio la ricerca del parametro normativo di riferimento in relazione al quale poter poi stabilire la congruenza delle argomentazioni sviluppate a supporto della censura, donde ne risulta inosservato il principio secondo cui «l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare
alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745).
Ciò non è tuttavia di ostacolo a che il collegio possa comunque dire che il motivo, quand’anche introitabile, non sarebbe stato in ogni caso fondato dal momento che, obliterando il fondamento personale dell’azione di esecuzione in forma specifica, esso, laddove fa appello alla legittimazione esclusiva del custode, opera un’indebita commistione di profili non sovrapponibili non distinguendo, rispetto ai beni pignorati, il piano avente efficacia reale delle facoltà derivanti dalla proprietà della quota (per le quali viene appunto in rilievo la posizione del custode in caso di pignoramento), con quello avente efficacia personale nel rapporto contrattuale, avente ad oggetto le dette quote. L’azione riguarda non le quote, ma il contratto, e dunque i poteri relativi a quest’ultimo .
Il secondo motivo di ricorso -in ragione del quale si lamenta «la violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5» per aver la Corte d’appello effettuato la ricostruzione del fatto tale da aver reso possibile una decisione totalmente diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, ma assolutamente errata e contraria all’unica decisione possibile derivante dalla corretta lettura delle risultanze istruttorie costituite da documenti e dagli atti di causa, segnatamente laddove essa si è astenuta dal prendere atto che il COGNOME non aveva mai ottemperato alle obbligazioni poste a suo carico, consistenti principalmente nel rilasciare il compendio immobiliare costituito dall’omonimo palazzo -è inammissibile.
Sfrondato previamente da ogni connotazione tendente a sollecitare una rivalutazione degli esiti istruttori in punto di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede, la sollevata doglianza,
sviluppandosi solo sul terreno motivazionale, non si confronta con l’argomento decisivo addotto dalla Corte territoriale a supporto del proprio deliberato, lasciando incontestata l’affermazione in diritto, a mezzo della quale, censurandosi il contrario assunto del primo giudice, si è ritenuta rilevante la sopravvenuta esigibilità della prestazione gravante sulle promissarie a seguito del passaggio in giudicato della sentenza-contratto; donde esso difetta di specificità, non valendo a salvarlo dalla conseguente inammissibilità che andrà per questo dichiarata l’accampato omesso esame di un fatto decisivo, denunciato dai ricorrenti con riferimento al preteso inadempimento del COGNOME, fatto che la Corte di appello non solo ha esaminato, ma ha motivatamente escluso (cfr. pag 20 della motivazione).
La circostanza della consegna del palazzo è stata, in realtà, esaminata dalla Corte territoriale, la quale ha accertato in primo luogo la manifestata disponibilità alla consegna e poi, in epoca successiva al giudicato, l’avvenuta consegna.
Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale in quanto condizionato resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delle ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso principale inammissibile e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
parte resistente in euro 4700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 23 aprile 2025
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME