Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10428/2022 R.G. proposto da :
NOME RAGIONE_SOCIALE DI NOME E NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME e domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei procuratori, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
pec:
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3042/2021 depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME COGNOME (di seguito NOME COGNOME) nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME personalmente e nella loro qualità di legali rappresentanti della NOME NOME COGNOME proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento della somma di € 28.000,00 oltre accessori , per canoni scaduti, penale risarcitoria ed interessi di mora conseguenti alla risoluzione, per inadempimento della utilizzatrice NOME COGNOME del contratto di locazione finanziaria stipulato con la banca.
Gli opponenti eccepirono, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta nonché l’invalidità della procura alle liti rilasciata da quest’ultima, e svolsero difese nel merito.
La Unicredit, costituendosi in giudizio, contestò la fondatezza delle ragioni di opposizione e ne chiese il rigetto.
Nel corso del giudizio svolse intervento volontario, quale cessionaria dei crediti già facenti capo ad Unicredit, la società RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione, conferm ando il decreto ingiuntivo opposto e condannò gli opponenti alle spese.
A seguito di appello della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME e NOME COGNOME ‘in proprio’ volto a riproporre, tra le altre questioni, quelle del difetto di legittimazione attiva e di valida procura alle liti già rigettate in primo grado, la Corte d’Appello di Milano , dopo aver disposto l’i ntegrazione del contraddittorio nei confronti della Unicredit, con sentenza n. 3042 del 21/10/2021, ha rigettato l’appello con particolare riguardo alle reiterate eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva della concedente e di invalidità della procura alle liti da essa rilasciata.
Sul primo punto la corte territoriale ha confermato quanto già statuito dal giudice di primo grado, e cioè che la RAGIONE_SOCIALE (appartenente al gruppo bancario Unicredit) -società con cui la AM Amedeo COGNOME aveva stipulato il contratto di locazione finanziariaaveva solo modificato la sua denominazione sociale in RAGIONE_SOCIALE, come reso evidente dall’identità del codice fiscale , indicato nel contratto e dalla visura prodotta dalla convenuta, con la conseguente legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE ad agire in giudizio per la tutela dei diritti derivanti dal contratto stipulato sotto la denominazione RAGIONE_SOCIALE
Con riguardo alla procura generale alle liti prodotta in giudizio, e rilasciata dall’Amministratore Delegato di RAGIONE_SOCIALE in favore d ell’avvocato NOME COGNOME il giudice del gravame ne ha confermato la piena validità.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c..
I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.
Considerato che:
con il primo motivo art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. : nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. Inesistenza della motivazione sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva -i ricorrenti lamentano che la sentenza d’appello ha motivato per relationem alla sentenza di primo grado, facendo propri tutti gli argomenti già spesi dal giudice di prime cure senza, sostanzialmente, replicare ai motivi di appello e ritenendo illegittimamente provata la legittimazione ad agire della Banca, senza alcuna prova della riferibilità delle attività poste in essere dalla Unicredit alla Locat SpA.
Non sarebbe sufficiente, ad avviso dei ricorrenti, l’identità del codice fiscale delle due società, rilevabile dalla visura camerale prodotta nel fascicolo di parte opposta. Tale documento consisterebbe nella mera prima pagina di un’asserita visura camerale neppure prodotta in originale o copia autentica sicché, in mancanza di un documento integro riferibile alla visura camerale che potesse dar conto dell’asserito mutamento della denominazione sociale , il giudice avrebbe dovuto pronunciare il difetto di legittimazione attiva della società. Solo in appello -e dunque con inammissibile ritardo -sarebbe stato versato in atti un atto di fusione per incorporazione comprovante la successione di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
Né costituisce, ad avviso dei ricorrenti, valida motivazione quella spesa dai giudici del merito, secondo cui gli opponenti erano comunque a conoscenza del mutamento di denominazione già prima del giudizio per aver ricevuto una lettera raccomandata su carta intestata Unicredit Leasing RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo di ricorso – nullità della sentenza per difetto di procura alle liti, mancanza di un presupposto processuale necessario alla valida costituzione del giudizio -i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto la validità della procura notarile alle liti rilasciata dall’amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE all’avvocato NOME COGNOME per la non riferibilità della stessa ad Unicredit.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
La Corte d’Appello di Milano, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ha diffusamente motivato sulla legittimazione della Unicredit ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE (appartenente al Gruppo Bancario Unicredit), società concedente il leasing, avesse solo modificato la propria denominazione sociale in RAGIONE_SOCIALE. Né si ravvisa alcuna contraddittorietà della motivazione perché la corte territoriale, dopo aver motivato sulla identità del codice fiscale tra le due società, ha aggiunto un argomento non privo di rilievo secondo cui il mutamento della denominazione sociale era ben noto agli attuali appellanti già nel corso del rapporto contrattuale, avendo gli stessi ricevuto la lettera raccomandata su carta intestata Unicredit RAGIONE_SOCIALE, mandataria di Unicredit, con la quale, comunicata la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della utilizzatrice, era stata chiesta la restituzione del bene ed il pagamento delle somme contrattualmente dovute.
Inoltre RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per la consegna immediata dei beni oggetto di leasing, decreto avverso il quale la società utilizzatrice non aveva proposto alcuna opposizione e in esecuzione del quale i beni erano stati di fatto consegnati alla ricorrente. La Corte ha altresì confermato la valutazione del giudice di
prime cure sulla validità della procura alle liti prodotta in giudizio e rilasciata dall’Amministratore Delegato di RAGIONE_SOCIALE all’avvocato NOME COGNOME la quale, in rappresentanza di Unicredit Leasing SpA, ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e si è costituita nella causa di opposizione instaurata dagli appellanti.
La Corte territoriale ha reso, pertanto, una statuizione sorretta da motivazione congrua, perfettamente intellegibile, confermativa di quella di prime cure, ma assistita da una sua autonoma ed articolata trama argomentativa, scevra dai profili di contraddittorietà che le sono stati imputati; questi ultimi peraltro giustificati attraverso il confronto tra la motivazione della sentenza in sé e per sé considerata ed elementi estrinseci (in contrasto con Cass., Sez. Un., 7/4/2014, nn. 7053 e 7054 e successiva giurisprudenza conforme) e per di più facendo leva non su ciò che ha costituito ratio decidendi della sentenza gravata, come la ricorrente riconosce (cfr. p. 11 del ricorso) quando osserva che le affermazioni contestate sono state rese ad colorandum (cfr. Cass. 03/09/2021, n. 23885, sul difetto di interesse a confutare argomentazioni espresse ad abundantiam ).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società controricorrente RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza.
I ricorrenti vanno condannati al pagamento altresì di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c. in favore della controricorrente e di somma ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, rispettivamente indicate in dispositivo, ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi € 2.300 ,00, di cui euro 2.100,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché di euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della società controricorrente RAGIONE_SOCIALE; della somma di euro 1.000,00 ex art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione