Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12129 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12129 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29563/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1102/2022 depositata il 12/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1022/2022, pubblicata il 12/5/2022, ha confermato la decisione di primo grado del 2018, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria – essendo giurisdizionalmente competente il giudice amministrativo – in ordine alla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE contro l’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento di un compenso ulteriore, rispetto al prezzo al quale era stato aggiudicato l’appalto pubblico per l’ampliamento dell’ospedale, nonché aveva respinto, per carenza di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE, la domanda proposta dallo stesso volta a ottenere la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE convenuta al pagamento di somme fatte oggetto di due riserve esplicitate nel corso dell’appalto (in relazione a danni, in fase di esecuzione dei lavori, derivati da asserite inadempienze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Secondo il Tribunale, essendo titolare del diritto fatto valere la RAGIONE_SOCIALE, ossia l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei lavori, il RAGIONE_SOCIALE non era legittimato a far valere in giudizio, in nome proprio (art. 81 c.p.c.), i diritti dei propri consorziati, non essendovi alcuna norma di legge o di contratto che, nella fattispecie, conferisse tale potere rappresentativo e non essendovi un rapporto di immedesimazione organica tra RAGIONE_SOCIALE e suoi consorziati, nonché in quanto la RAGIONE_SOCIALE – a seguito della sottoposizione a procedura fallimentare di RAGIONE_SOCIALE intervenuta nel 2003 era receduta dal RAGIONE_SOCIALE anteriormente all’inizio del giudizio di primo grado e tale recesso aveva determinato anche l’estinzione del relativo mandato.
RAGIONE_SOCIALE, con contratto in data 4/5/1996, aveva affidato l’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alla costruzione del nuovo Polo RAGIONE_SOCIALE di ampliamento della sede dell’Arcispedale « Sant’Anna », in località Cona di RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, quale capogruppo mandatario dell’associazione RAGIONE_SOCIALE costituita con RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE, costituito quale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aveva affidato la concreta
esecuzione di quanto di competenza alla sua RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE. A seguito di problematiche insorte nel corso dell’esecuzione dei lavori, che avevano dato luogo a diverse riserve iscritte dall’RAGIONE_SOCIALE appaltatrice dei lavori, il CCC aveva avviato un giudizio arbitrale, definito con due lodi parziali, in punto di validità della clausola compromissoria e di legittimazione sostanziale e processuale del C.C.C., e poi, con un lodo definitivo, in data 08.07.2004, di parziale accoglimento delle domande dell’appaltatore, lodi tutti annullati dalla Corte d’Appello di Venezia, che – con sentenza 13/7/2009 -aveva dichiarato il difetto di una valida clausola compromissoria, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione (azionata dal C.C.C.) con sentenza n. 7197/2011.
Quindi il CCC aveva introdotto un giudizio, nel 2015, dinanzi al Tribunale di Bologna, Sez. Imprese, definito in primo grado con sentenza n. 3066/2018.
I giudici d’appello, per quanto in questa sede interessa, nel respingere il gravame del RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla domanda esaminata nel merito in primo grado, hanno ritenuto essere fonte regolatrice del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le norme di cui agli artt. 2602 e ss. c.c.. e quindi hanno dato rilievo, nella specie, all’art. 2609 c.c., che qualifica espressamente come mandato il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e da cui discende la cessazione del rapporto di mandato tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in caso di recesso o di esclusione delle prime (ipotesi alle quali può parificarsi quella di scioglimento del rapporto per sottoposizione della RAGIONE_SOCIALE ad una procedura concorsuale, come accaduto in concreto), « venendo meno in tale ipotesi anche il sottostante rapporto in forza del quale il RAGIONE_SOCIALE ‘stava in contratto’ per conto del socio ».
I giudici d’appello hanno ritenuto poi irrilevante la transazione
intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in amministrazione straordinaria) per la definizione di rapporti pendenti (con liquidazione delle spettanze della ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’appalto con l’RAGIONE_SOCIALE mediante la corresponsione da parte di CCC di euro 17,250 milioni), anche in ragione del fatto che, in detto accordo, nulla era stato statuito circa una cessione dei crediti della RAGIONE_SOCIALE affidataria al RAGIONE_SOCIALE o in merito al conferimento di un nuovo mandato o di un potere rappresentativo in capo al RAGIONE_SOCIALE, per la riscossione, anche giudizialmente, di tali crediti in nome e/o per conto di RAGIONE_SOCIALE .
In motivazione, si è rilevato, in punto di fatto, che RAGIONE_SOCIALE non era né un subappaltatore, né un aderente all’ATI aggiudicataria dell’appalto, ma semplicemente una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che – in virtù del rapporto interno con quest’ultimo – aveva ottenuto l’assegnazione di parte dei lavori oggetto di appalto ed aggiudicati all’ATI, cosicché si doveva escludere che, nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, si potessero applicare le norme che regolano gli appalti pubblici e, segnatamente, gli artt. 10, primo comma, lettera d), e 13, secondo comma, della legge n° 109/1994, poi confluiti senza sostanziali modifiche negli artt. 34, primo comma, lett.d), e 37, quinto comma, del d.lgs n° 163/2006 (poi ulteriormente confluiti negli artt. 46, primo comma, lettera e) e 48, dodicesimo comma, del d.lgs n° 50/2016), disposizioni in base alle quali l’RAGIONE_SOCIALE capogruppo o mandataria rappresenta le RAGIONE_SOCIALE aderenti all’ATI davanti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù del mandato collettivo contenuto nel contratto di RAGIONE_SOCIALE.
Neppure tale potere di rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE in capo al CCC era rinvenibile (e l’onere della prova ricadeva sull’attrice, a fronte della contestazione della convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in altre disposizioni di legge o di contratto, ossia nell’atto costitutivo o nello Statuto o in qualche regolamento
interno, che conferissero al CCC il potere di azionare in giudizio i crediti spettanti alle singole RAGIONE_SOCIALE e derivanti dagli appalti loro affidati, anche dopo la cessazione del rapporto consortile.
La Corte d’appello ha quindi condannato l’appellante al rimborso delle spese del grado liquidate in € 35.000,00 per compensi « in base al valore della causa (euro 20 milioni circa) e al dm n° 55 del 2014 (con esclusione degli onorari per la fase istruttoria) ».
Avverso la suddetta pronuncia, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 12/12/2022, affidato a tre motivi, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso, notificato il 20/1/2023).
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., dell’art. 4 della Legge 25 giugno 1909 n. 422, dell’art. 27 bis del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 (articolo aggiunto dalla Legge n. 127/71), degli artt. 2602 e 2609 del cod. civ. – anche in relazione agli artt. 26032615 ter del cod. civ., dell’art. 10 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 vigente ratione temporis (il cui contenuto è « oggi trasfuso nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ») – e comunque dei principi e della normativa disciplinanti i consorzi in generale, i consorzi RAGIONE_SOCIALE in particolare, gli appalti pubblici, in generale e con specifico riferimento all’operatività dei consorzi RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 14 delle preleggi in ragione dell’asserita violazione ed erronea applicazione delle citate disposizioni e, più in generale, per aver fatto richiamo ed utilizzo, nell’attività di sussunzione, esclusivamente di alcune norme del codice civile in tema di qualificazione del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in particolare, l’art. 2609 c.c.), riducendolo semplicisticamente a
quello di mandato, il tutto in relazione alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha escluso la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE, dopo lo scioglimento del rapporto consortile, ad agire nell’interesse e per conto della ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., delle disposizioni sull’interpretazione del contratto in merito alla pretesa non corretta lettura della transazione del 16/9 – 1/10 del 2010 (nel fascicolo di primo grado del RAGIONE_SOCIALE -doc. 22); c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., in punto di condanna alle spese, deducendosi che la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi, dovrà comportare anche il venir meno della statuizione sulle spese.
Assume la ricorrente, nei primi due motivi, che il RAGIONE_SOCIALE, costituito con R.D. del 14 gennaio 1912 ai sensi della Legge 25 giugno 1909, n. 422, ha assunto la forma di RAGIONE_SOCIALE fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ai sensi del Decreto Legislativo CPS 14 dicembre 1947 n. 1577, nella forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, e la Legge n. 109/94, vigente all’epoca dei fatti, all’art. 10, ammetteva i consorzi di RAGIONE_SOCIALE a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, con la specificazione (art.11) che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla procedura vengono riferiti ai consorzi stessi.
Questa Corte, nella sentenza n. 16011/2008, ha messo in evidenza la distinzione tra i contratti ex art.2602 c.c. quelli costituiti ai sensi del R.D. n. 422/1909. Il RAGIONE_SOCIALE, nei rapporti esterni con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che sottoscrive il contratto di appalto, « firma il registro di contabilità, i verbali di sospensione e ripresa, il conto finale, il collaudo e tutti gli atti e i documenti, contabili e non, dell’appalto, ai quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resta del tutto estranea, …incassa i corrispettivi; provvede a regolare i conti con la RAGIONE_SOCIALE, riversandole il netto dovuto, previa
trattenuta delle sue competenze », è il solo a risponderne nei confronti della stazione RAGIONE_SOCIALE, che non ha alcun rapporto, men che meno negoziale, con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE iscrive sugli atti contabili le riserve e richiede, in nome proprio, le relative somme; nei rapporti interni, il RAGIONE_SOCIALE fra RAGIONE_SOCIALE, costituito a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, è dotato di soggettività giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di RAGIONE_SOCIALE, e il rapporto che lega le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico, simile al rapporto tra soci e RAGIONE_SOCIALE commerciale, e l’attività compiuta dalle RAGIONE_SOCIALE è imputata unicamente al RAGIONE_SOCIALE, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi (secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato dal 2003).
In definitiva, si deduce che i consorzi di RAGIONE_SOCIALE sono autonomi soggetti di diritto, tanto che ad essi, diversamente dai consorzi di cui al codice civile, la legge riconosce la personalità giuridica, e sono soggetti a normativa speciale, oltre a quella sugli appalti pubblici, certamente prevalente sulla disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile (nella specie, l’art.2609 c.c. e la normativa sul mandato): il RAGIONE_SOCIALE è il concorrente alla gara, che stipula il contratto in nome proprio, ancorché anche nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE da esso specificamente indicata come futura affidataria, e, non essendo la fattispecie riconducibile al mandato, alcun rilievo può avere e ha la cessazione del rapporto consortile, in quanto, a tale momento, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conserverà naturalmente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE i diritti maturati in connessione a quanto avvenuto durante la sua partecipazione alla compagine consortile, senza che ciò faccia venir meno la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a fare valere in giudizio i diritti verso eventuali committenti.
Con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione dei canoni interpretativi del contratto di transazione intervenuto tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, deducendosi che era stato, in tale atto, espressamente riconosciuto al RAGIONE_SOCIALE il diritto di incassare in via defìnitiva tutte le somme inerenti contenziosi in essere relativi a controversie in cui RAGIONE_SOCIALE risultava assegnataria da parte del CCC, con conseguente rinuncia della RAGIONE_SOCIALE a qualsivoglia futura pretesa (artt. 3,4,5 dell’accordo transattivo).
La prima censura è infondata.
La questione di diritto posta dal ricorso è se possa attribuirsi al RAGIONE_SOCIALE il titolo legittimante della rappresentanza (sostanziale e processuale) dei diritti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE, assegnataria ed esecutrice dei lavori ma non facente parte dell’ATI appaltatrice e quindi non nella veste di mandante del RAGIONE_SOCIALE, con conferimento di mandato collettivo con rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione RAGIONE_SOCIALE, per i pretesi danni direttamente patiti.
E si discute se sia o meno configurabile tra le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la struttura consortile un rapporto di tipo organico, con la conseguenza che il RAGIONE_SOCIALE sia l’unico soggetto interlocutore della stazione RAGIONE_SOCIALE, che assume in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità derivanti dal contratto di appalto, a prescindere da quale delle RAGIONE_SOCIALE sia stata designata per lo svolgimento dei lavori.
2.1. L’art.4 legge n. 422/1909 (Concernente la costituzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per appalti di lavori pubblici) fa espresso richiamo alle norme del codice civile (« RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del Codice di commercio per le sue operRAGIONE_SOCIALE commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano »), cosicché il modello dei RAGIONE_SOCIALE non risulta « special e» rispetto al regime civilistico proprio dei consorzi.
Con la legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, Legge quadro in materia di lavori pubblici, c.d. Legge Merloni, applicabile al presente giudizio (essendo il contratto d’appalto del 1996), è stata introdotta una prima disciplina organica dei consorzi, nella materia dei contratti pubblici, poi trasfusa, prima nel d.lgs. 163/2006 e poi nel d.lgs. 50/2016 (e da ultimo nel d.lgs. n. 36/2023).
Si sono distinte quattro tipologie di consorzi: i consorzi fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE costituiti a norma della legge n. 422/1909 e del d.lgt. C.p.S. n. 1577/1947, i consorzi tra RAGIONE_SOCIALE artigiane di cui alla legge n. 443/1985, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 c.c., costituiti tra i soggetti elencati alle lettere a), b) e c) dell’art.10, comma 1, l.109/1994, i consorzi stabili costituiti anche in forma di RAGIONE_SOCIALE consortili.
I primi, i consorzi fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, erano ammessi (art. 10, comma 1, lett.b) a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori dovevano essere posseduti e comprovati dagli stessi RAGIONE_SOCIALE e non dalle singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art.11 l.109/1994).
L’art.13 prevedeva, al comma 1, che la partecipazione alle procedure di affidamento delle associRAGIONE_SOCIALE temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) – « le associRAGIONE_SOCIALE temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)» – ed e) – « i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile » – , era ammessa « a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2,
per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 »; al comma 2, si stabiliva che « l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE subappaltanti e dei fornitor i», mentre «[p]er gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilit à è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit à solidale del mandatario o del capogruppo ».
Quindi il regime di responsabilità solidale del RAGIONE_SOCIALE per le obbligRAGIONE_SOCIALE assunte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riguarda gli offerenti riuniti in ATI o i consorzi ex art. 2602 o 2615-ter cod. civ., in quanto la responsabilit à solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994 presuppone « una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di RAGIONE_SOCIALE o di consorzi in associazione RAGIONE_SOCIALE » (Cass. n. 8124/2010).
2.2. Questa Corte si è pronunciata sulla questione della responsabilità solidale del RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatario di opere oggetto di appalto pubblico, verso terzi, subappaltatori o fornitori, in relazione a contratti stipulati da una RAGIONE_SOCIALE, designata dal primo per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
In Cass. n. 16011/2008 si è quindi affermato che « né la personalità giuridica di cui è dotato il RAGIONE_SOCIALE, né la specificità di tale forma di consorzi » (fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificRAGIONE_SOCIALE) rispetto alle altre forme di aggregazione consortili (oltre alla regolamentazione interna volta a disciplinare i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) « sono di ostacolo alla possibilità di configurare, verso i terzi, una responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per le obbligRAGIONE_SOCIALE assunte delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »; anzi, tale possibilità doveva essere positivamente affermata « proprio in base alla L. n. 109 del 1994, e succ. mod., il
cui art. 13, dopo aver disciplinato al primo comma le condizioni in base alle quali è ammessa la partecipazione alle procedure di affidamento “delle associRAGIONE_SOCIALE temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, lett. d) ed c)”, espressamente prevede al comma successivo che l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 “determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE subappaltanti e dei fornitori». Nella fattispecie in esame, in quel giudizio, l’appalto per l’esecuzione di lavori era stato affidato da un Comune non al RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, ma all’RAGIONE_SOCIALE costituita tra il RAGIONE_SOCIALE (che ne era la capogruppo) e una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i lavori di competenza del RAGIONE_SOCIALE erano stati affidati ad una RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che aveva affidato alcune opere in subappalto ad un terzo soggetto (il quale, rimasto non soddisfatto delle pretese creditorie, aveva agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, non contraente diretto del subappalto), determinandosi in tal modo il presupposto in base al quale la L. n. 109 del 1994 e succ. mod. configura la responsabilità solidale. Del tutto correttamente la Corte d’appello aveva affermato che, in caso di concessione di un’opera pubblica a un RAGIONE_SOCIALE, « le RAGIONE_SOCIALE eseguono i lavori esclusivamente quali componenti del RAGIONE_SOCIALE », in quanto ciò ciò trova conferma, nei termini indicati, nella specifica disciplina in materia di appalti pubblici.
E nella successiva pronuncia n. 8124/2010 si è chiarito che sia la lettera sia la ratio dell’art. 13 l.109/1994 e, in particolare, del comma 2 presuppongono una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di RAGIONE_SOCIALE o di consorzi in « associazione RAGIONE_SOCIALE », e che « la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o dei consorziati è volta ad assicurare, nei casi di inadempimento o di fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE mandataria o
capogruppo, una più incisiva tutela delle situRAGIONE_SOCIALE soggettive attive dell’ amministrazione e dei terzi, mediante l’estensione della responsabilità anche alle RAGIONE_SOCIALE associate o RAGIONE_SOCIALE », ma tale fattispecie è diversa laddove il RAGIONE_SOCIALE partecipi alla gara, rendendosi aggiudicatario dell’appalto, non in associazione con altre RAGIONE_SOCIALE, bensì quale singolo ente che, ai sensi della L. n. 422 del 1999, art. 4 , costituisce persona giuridica, vale a dire soggetto dotato di propria personalità giuridica distinta rispetto a quella delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso in esame in tale arresto, la sentenza impugnata della Corte territoriale aveva accolto il gravame del subappaltatore e respinto l’opposizione ex art.645 c.p.c., del RAGIONE_SOCIALE, affermando la responsabilità solidale di quest’ultimo.
Si è quindi affermato, accogliendo il ricorso per cassazione del RAGIONE_SOCIALE opponente, che tale solidariet à̀ verso terzi non sorge ove alla gara partecipi un RAGIONE_SOCIALE non in ATI, ragione questa per cui – in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, rilevante ratione temporis , che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di RAGIONE_SOCIALE e consorzi in « associazione RAGIONE_SOCIALE » – valgono la regola generale di cui all’art. 1372 c.c., comma 2,c.c., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all’art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. Quindi in quel caso il RAGIONE_SOCIALE si era reso aggiudicatario dell’appalto da solo e si è ritenuta non operante la deroga al codice civile dettata dalla normativa speciale in tema di contratti pubblici.
Nella fattispecie in esame nel presente giudizio, il RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato, non uti singulus, alla gara d’appalto, formulando l’offerta nella gara come un RAGIONE_SOCIALE « solitario » (costituito ex art.
2602 o 2615-ter cod. civ.), ossia un soggetto unico, anche se composto da pi ù RAGIONE_SOCIALE associate « per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi » (art. 2602 cod. civ.) della loro attivit à economica. Egli aveva partecipato quale capogruppo di una associazione RAGIONE_SOCIALE costituita tra esso CCC e altri soggetti.
Tuttavia, non si discute, nel presente giudizio, della responsabilit à solidale del RAGIONE_SOCIALE, prevista dal citato art. 13, secondo comma, legge c.d. Merloni, « verso» i terzi subappaltatori e fornitori, avente lo scopo « di rendere solidalmente responsabili, davanti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ai subappaltatori o fornitori, solo quei soggetti che, avendo un comune interesse all’appalto, hanno formulato l’offerta congiuntamente e sono unitariamente chiamati all’esecuzione delle opere, in quanto, come detto, ‘concorrenti’ » (Cass. 34430/2024).
2.3. Il tema specifico qui controverso è quello della sussistenza o meno di una rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE e della legittimazione ad agire in giudizio dello stesso, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a tutela di crediti (per pretesi danni direttamente patiti) riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, designata per l’esecuzione delle opere, ma non partecipante all’A.T.I. appaltatrice, anche dopo la cessazione del rapporto consortile (nella specie, per essere stata la RAGIONE_SOCIALE sottoposta a procedura concorsuale prima dell’inizio del giudizio).
Oppure se si debba, invece, fare richiamo alle generali norme civilistiche, l’art.2609 c.c. e ai principi in tema di mandato.
Orbene, questa Corte aveva, già nel 1966, affermato (Cass. 2870/1966) che « I consorzi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ammissibili ai pubblici appalti sono disciplinati dalla legge 26 giugno 1909, n.422, e dal regolamento approvato con R.d. 12 febbraio 1911, n.278 -disciplina ancora attuale per il generico riferimento dell’art. 2602 cod. civ. a leggi speciali e in particolare per l’art. 13 lett. B) d.l.G.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Detta regolamentazione non preclude l’applicabilità di principi e di norme
inerenti alla disciplina codificata dei consorzi per il coordinamento della RAGIONE_SOCIALE e scambi di attività esterna, comuni, infatti, sono la finalità fondamentale e la preminenza di pubblici interessi inoltre la stessa legge del 1909 richiama, per quanto non previsto e non incompatibile con la stessa, le norme del codice ed il DLGCPS n.1577 comprende anche i consorzi di RAGIONE_SOCIALE ammissibili ai pubblici appalti nell’ambito dei provvedimenti e degli istituti destinati ad attuare la cooperazione. Per entrambi i tipi di consorzi sono elementi sostanzialmente comuni la permanenza della autonomia dei consorziati, l’assunzione di obbligRAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE per conto dei consorziati con impegno del proprio nome e della propria responsabilità, l’esistenza di un patrimonio autonomo (fondo consortile), l’assunzione da parte dei consorziati, in base alla loro piena autonomia, dell’intero rischio delle perdite, il carattere organico del rapporto fra RAGIONE_SOCIALE, anche se persona giuridica, e RAGIONE_SOCIALE ».
Questa Corte (Cass. n. 1636/2014) ha poi chiarito che « Ai sensi dell’art. 2602 cod. civ., infatti, la stipulazione del contratto di RAGIONE_SOCIALE non comporta l’assorbimento delle RAGIONE_SOCIALE contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un’attività rispetto alla quale quella delle singole RAGIONE_SOCIALE si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In tal senso depone non solo la conservazione dell’autonomia delle RAGIONE_SOCIALE, rispetto alle quali il RAGIONE_SOCIALE si pone come un distinto centro d’imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all’aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614), p. ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole RAGIONE_SOCIALE (art. 2603, comma 1, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra
queste ultime ed il RAGIONE_SOCIALE come mandato (art. 2609), il quale postula l’alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall’immediatezza dell’imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario ». Si è dato rilievo alla non configurablità del rapporto tra il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come di « immedesimazione organica », conseguente alla delega conferita mediante l’assegnazione dei lavori, in virtù della quale gli atti posti in essere dalle singole RAGIONE_SOCIALE sarebbero direttamente imputabili al RAGIONE_SOCIALE, che, restando unico titolare del rapporto per la cui esecuzione materiale agiscono le RAGIONE_SOCIALE, non potrebbe pertanto considerarsi estraneo alle obbligRAGIONE_SOCIALE derivanti dai predetti atti.
Quindi la stipulazione del contratto di RAGIONE_SOCIALE non comporta lo scioglimento delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il loro confluire in un organismo unitario e distinto, dal che consegue che i diritti di credito sono azionabili dalle singole RAGIONE_SOCIALE, sulla base delle regole generali in tema di rappresentanza.
Né la normativa in tema di appalti pubblici detta al riguardo una specifica disciplina in deroga.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Anzitutto, il titolo per cui il RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio non è rinvenibile nella transazione intervenuta con la propria RAGIONE_SOCIALE, tanto che, anche con la RAGIONE_SOCIALE documentale e le correlate deduzioni effettuate nel corso del giudizio di primo grado, con la seconda memoria autorizzata ex art. 183, co. 6, c.p.c., (ritualmente contestate dall’RAGIONE_SOCIALE convenuta per tardività della modificazione della domanda), il RAGIONE_SOCIALE medesimo ha precisato che « il tema resta esattamente quello che era e non viene modificato di una virgola dalla transazione ».
In ogni caso, il ricorrente propone una diversa lettura degli artt.3, 4 e 5 dell’accordo transattivo, isolata e non all’interno del quadro complessivo dell’accordo transattivo.
E la controricorrente rileva che: « a) ove le Parti hanno inteso riconoscere in modo puntuale al CCC la possibilità agire giudizialmente per crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE lo hanno fatto non solo indicando lo specifico rapporto contrattuale (fonte del credito da azionare), ma pure impegnando (pro futuro e quindi con specifico atto) RAGIONE_SOCIALE «a cedere a CCC i diritti sostanziali e processuali inerenti e, se del caso, a sottoscrivere eventuali atti di transazione» (cfr. art. 6 transazione, ma anche i contenziosi citati nei successivi articoli 7, 8 e 9); b) in coerenza con tale impostazione, ove la transazione ha inteso riconoscere al CCC il diritto incassare somme derivanti da rapporti contrattuali per lavori di cui RAGIONE_SOCIALE fosse stata assegnataria lo ha fatto con esclusivo riferimento a contenziosi già in essere alla data della transazione ».
Invece, nella specie, si tratta di un’azione avviata successivamente e che presupponeva comunque un’autonoma legittimazione in capo al RAGIONE_SOCIALE da rinvenire in un apposito titolo.
In altri termini, quindi, come correttamente rilevato dal giudice d’appello, con la transazione non solo « le parti non hanno convenuto (mancando il minimo cenno in tal senso) la cessione a Ccc dei crediti dell’appalto spettanti all’ex mandante RAGIONE_SOCIALE », ma neppure si può ritenere che tale atto abbia conferito specifico « mandato o potere rappresentativo a NOME affinché quest’ultima potesse riscuotere, anche giudizialmente, tali crediti in nome e/o per conto di RAGIONE_SOCIALE ».
Il terzo motivo, in punto di riforma della statuizione sulle spese del merito, è assorbito, essendo stato solo proposto per l’ipotesi di accoglimento delle prime due doglianze.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.