Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7104 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23783-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE – P_IVA), in persona dell’Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
— ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione C.F./P_IVA.
-intimato – avverso il decreto n. cronol. 5823/2022 emesso dal Tribunale di Prato il 29 luglio 2022, depositato in cancelleria il 2 agosto 2022 e comunicato il 2 agosto 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Prato, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d., con il quale quest’ultimo, rendendo esecutivo lo stato passivo, aveva, per quanto qui interessa, ammesso il credito insinuato per il solo importo chirografario di euro 28.294,98, con l’esclusione dell’ulteri ore importo di euro 113.179,89 richiesto in via privilegiata, sulla base del rilievo che, trattandosi di somma rimborsata da RAGIONE_SOCIALE, la relativa domanda di insinuazione avrebbe dovuto essere presentata autonomamente da quest’ultimo.
2. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) RAGIONE_SOCIALE aveva assunto un obbligo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di attuare le procedure di recupero dei crediti per conto di quest’ultimo, con la previsione di concordare con RAGIONE_SOCIALE le modalità di attuazione; (ii) anche le modalità operative, documento prodotto dalla stessa parte opponente, avevano evidenziato che le parti avrebbero dovuto concordare le modalità di recupero; (iii) se era vero che sussisteva un obbligo di RAGIONE_SOCIALE di attivarsi, ai fini delle procedure di recupero, per RAGIONE_SOCIALE, quale esercente della RAGIONE_SOCIALE, era altrettanto vero che tale obbligo – tanto nelle disposizioni operative che nell’atto, con specifico riferimento ai crediti oggetto del giudizio di opposizione – era indicato solo genericamente; (iv) nonostante, poi, la previsione di rinvio alle specifiche modalità di attuazione del recupero ‘da concordare’, nessuna prova delle stesse era stata fornita nel presente procedimento ove, con l’atto introduttivo, erano peraltro maturate le preclusioni in ordine alle produzioni documentali; (v) peraltro, l’assunzione di un obbligo e le modalità oper ative non potevano costituire eccezione alle regole che disciplinano la rappresentanza processuale e che, in base all’art. 77 c.p.c., richiedono un potere conferito per iscritto; (vi) la norma processuale da ultimo richiamata
statuisce infatti che ‘Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi ha residenza o domicilio nello Stato e all’institore’; (vii) tali regole dovevano trovare applicazione anche in sede di insinuazione allo stato passivo, con la conseguenza che non poteva derogarsi ad una norma avente forza di legge sulla base di disposizioni convenzionali ovvero di normative secondarie; (viii) l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di agire per il recupero degli importi spettanti al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non sarebbe potuto essere disgiunto -in assenza di espressa previsione di legge derogatoria a quanto previsto nell’art. 77 c.p.c. dalla necessità di provare, per iscritto, la fonte del potere di agire in giudizio per il singolo recupero del credito.
Il decreto, pubblicato il 29 luglio 2022, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ‘ della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2, comma 100, lett. a (disposizioni operative del RAGIONE_SOCIALE), parte vi, paragrafo b.3 ‘ , sul rilievo che il Tribunale non avrebbe applicato alla fattispecie in esame la suddetta normativa, vigente al momento del perfezionamento della riassicurazione, e che lo stesso non avrebbe considerato, come derivante dall’applicazione della stessa, la sua legittimazione ad agire anche in relazione all ‘ istanza di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Ricorda la parte ricorrente che le ‘ Disposizioni Operative ‘ disciplinano, più in particolare e per quanto riguarda la fattispecie, tra le tre ipotesi di ammissione alla RAGIONE_SOCIALE pubblica del RAGIONE_SOCIALE , anche la ‘ riassicurazione ‘ che rappresenta proprio la vicenda, come nel caso qui in discussione, nella quale il soggetto richiedente la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è il RAGIONE_SOCIALE, sempre quale
soggetto intermediario tra la Banca e il RAGIONE_SOCIALE. Ma nel caso qui in parola aggiunge la ricorrente – aveva provveduto a pagare alla Banca la RAGIONE_SOCIALE prestata in suo favore ed il RAGIONE_SOCIALE le aveva dunque corrisposto la somma garantita dal RAGIONE_SOCIALE medesimo, previo esame dell’atto d’obbligo contenente la contabile di pagamento della RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Si evidenzia – sempre da parte della ricorrente – che, i n quest’ultima ipotesi, contemplata dalle ‘ Disposizioni Operative ‘ e che qui ricorrerebbe, avrebbe dovuto svolgere, per conto del RAGIONE_SOCIALE stesso, ai sensi delle Disposizioni Operative e in virtù dell’atto d’obbligo sottoscritto e inoltrato al RAGIONE_SOCIALE, le azioni di recupero del credito, concordando le stesse con quest’ultimo. Ne consegue che, per accedere alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed evitare una possibile revoca della stessa, doveva necessariamente rispettare le Disposizioni Operative del RAGIONE_SOCIALE. Ne discende ancora che, in caso di riassicurazione, in base a quanto previsto dalle stesse ‘ Disposizioni Operative ‘ , sarebbe stata senza dubbio essa ricorrente che, in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto promuovere le azioni di recupero del credito che dovevano essere previamente concordate con il RAGIONE_SOCIALE.
1.3 Si osserva, così, che, diversamente da quanto erroneamente opinato dal Tribunale di Prato, non si tratterebbe affatto di un obbligo indicato solo genericamente, ma dell’assunzione di una sua precisa obbligazione in ordine al recupero del credito oggetto della controRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Centrale spa. Conclude pertanto la ricorrente nel senso che, dall’applicazione al caso di specie della l. n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2, comma 100, lett. a, Parte VI, Paragrafo B.3, nonché dalla sottoscrizione deg li atti d’obbligo, sarebbe derivato proprio l’obbligo di promuovere le azioni di recupero del credito oggetto di riassicurazione pubblica e la sua legittimazione dunque ad agire nell ‘ istanza di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 77 c.p.c. , per aver erroneamente applicato l a normativa dettata dall’ articolo da ultimo menzionato alla fattispecie in esame – la quale riguardava la diversa questione della sua legittimità ad agire derivante dalla disciplina della
riassicurazione prevista dalle Disposizioni Operative del RAGIONE_SOCIALE – e non già quella della rappresentanza processuale volontaria.
2.1 I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, anche sulla base delle condivisibili osservazioni della ricorrente sopra richiamate.
2.2 Va infatti osservato che nella peculiare operazione sopra descritta vige la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ex l. n. 662/1996, anche se non è il RAGIONE_SOCIALE ad insinuarsi nel passivo fallimentare, bensì RAGIONE_SOCIALE, in una operazione, cioè, di apparente riassicurazione. Ne consegue che in questa sede RAGIONE_SOCIALE sta agendo per conto del RAGIONE_SOCIALE e non già in proprio per un suo credito, e ciò sulla base della normativa e delle disposizioni operative sopra richiamate dalla ricorrente che prevedono proprio la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE per agire in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE, nella materia in esame.
Sul punto va anche ricordata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica, in capo al gestore del RAGIONE_SOCIALE, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
Ne consegue che nessun dubbio può residuare sulla legittimazione attiva della odierna ricorrente in ordine alle azioni di recupero del credito oggetto di riassicurazione pubblica e la sua legittimazione dunque ad agire nell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Prato che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13.2.2025