Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35256 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13698/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME già titolare dell’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL)
– ricorrente –
Oggetto: Vendita di ‘ pacchetto turistico ‘ tramite agenzia di viaggio -Recesso esercitato dal cliente -Domanda di pagamento del residuo prezzo di vendita proposta dall’agenzia verso il cliente -Riconvenzionale cliente per restituzione dell’ acconto versato -Difetto di legittimazione dell’Agenzia di viaggi – Esclusione.
CC 21.10.2024
Ric. n. 13698/2023
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza 1330/2022 pubblicata il 20/12/2022 dal TRIBUNALE di TERAMO; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024
dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
NOME COGNOME ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Teramo avverso la sentenza n. 311/2017 del Giudice di pace della stessa città, con cui era stata accolta la domanda principale formulata dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME nei suoi riguardi di declaratoria dell’illegittimità del recesso dal predetto esercitato nell’agosto del 2015 dal contratto di acquisto di un ‘pacchetto turistico’ sottoscritto in data 16.03.2015, con condanna al pagamento del residuo prezzo di vendita, ed era stata, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale formulata dallo stesso COGNOME volta ad ottenere la restituzione dell’acconto versato per l’importo di Euro 380,00;
il Tribunale di Teramo ha accolto parzialmente l’appello ed in riforma della sentenza di prime cure, dichiarato inammissibili sia le domande attoree sia quella formulata in riconvenzione dalla controparte per difetto di legittimazione e compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
avverso la sentenza del Tribunale qui impugnata, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base due motivi d’impugnazione; NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
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la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte controricorrente ha depositato memoria, mentre l’atto depositato dalla parte ricorrente difetta dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. non costituendo sintetica memoria illustrativa.
Considerato che
con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 24 Cost. ed artt. 100 e 112 c.p.c., artt. 1719 e 1720 c.c. ‘ per avere la sentenza impugnata dichiarato il difetto di legittimazione attiva di NOME pur avendo riconosciuto la sussistenza di un valido negozio giuridico concluso tra le parti;
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato;
1.1.1. come questa Corte ha già avuto modo di affermare la Direttiva 93/13/CEE e la l. di recepimento 6/02/1996 n. 52, hanno sancito il superamento della considerazione atomistica dei vari contratti e rapporti confluenti nel “pacchetto turistico” al fine di facilitare la tutela dei diritti del turista/consumatore, che può ben rivolgersi al suo diretto interlocutore (di solito il Tour operator ), a prescindere dai rapporti interni tra i vari soggetti concorrenti alla formazione del “pacchetto” acquistato, e salvo il diritto di regresso da parte di chi ha pagato (cfr. Cass. Sez. 3, 24/07/2007 n. 16315; Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619; Cass. Sez. 6 – 3, 02/02/2022 n. 3150, e da ultimo, Cass. Sez. 3, 18/01/2023 n. 1417);
in particolare, è stato osservato che l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della
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prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi e che «in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.» (così test. Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619, in motivazione pagg. 10-11);
nello stesso solco, è stato posto in rilievo che «ai sensi degli artt. 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui (v., con riferimento al vettore, Cass., 10/9/2010, n. 19283; Casa., 29/2/2008, n. 5531).
Come sottolineato anche in dottrina, nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ai sensi degli artt. 5 Direttiva n. 90/314/CEE e 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995, l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui
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opera comunque si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta.
Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).» (così test. Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619/2012 in motivazione pagg. 11-12);
1.1.2. la sentenza qui impugnata, dopo aver correttamente qualificato l’agenzia di viaggi RAGIONE_SOCIALE (di cui era titolare la odierna ricorrente) quale venditore intermediario ‘mandataria all’acquisto per conto del cliente’, (l’odierno resistente, NOME COGNOME) del pacchetto turistico offerto dal tour operator MSC Crociere, non si è conformata all’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato che considera il rapporto, come veduto, nella sua unità funzionale, erroneamente rilevando, su eccezione del cliente, il difetto di legittimazione passiva della stessa RAGIONE_SOCIALE ‘a richiedere il pagamento del prezzo del pacchetto turistico’ ;
al fine di corroborare tale rilievo, il Giudice d’appello ha richiamato un isolato precedente di questa Corte (Cass. n.26694 del 2020), obliterando il consolidato indirizzo nomofilattico sopra richiamato -che va anche nella specie confermato- in base al quale le obbligazioni facenti capo ai soggetti del complesso rapporto in esame (intercorso tra viaggiatore, tour operator e intermediario) vanno intese nella loro unità funzionale, risultando pertanto erroneo l’ accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che l’azione proposta dall’Agenzia dei viaggi odierna ricorrente nei confronti del
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cliente, odierno resistente, ha ad oggetto sia la declaratoria dell’illegittimità del recesso esercitato dal medesimo cliente dal contratto di acquisto di un ‘pacchetto turistico’ sia la condanna di questi al pagamento del residuo prezzo di vendita;
1.1.3. pertanto, la doglianza formulata dalla ricorrente col motivo in esame è fondata, giacché, avendo il giudice di appello individuato nell ‘ Agenzia di viaggi (di cui era titolare la odierna ricorrente) la ‘ intermediaria” tra il cliente COGNOME e il tour operator RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto del pacchetto di viaggio “Mediterraneo”, il diritto dell’Agenzia alla verifica in merito alla illegittimità o meno del recesso esercitato dal cliente e ad ottenere il rimborso del corrispettivo asseritamente anticipato al tour operator per conto del viaggiatore medesimo, avrebbe dovuto essere considerato sorto dalla stipula del contratto oggetto di controversia (Cass. Sez. 3 13/10/2016 n. 20659);
2 . dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende , assorbito il secondo motivo( con cui la ricorrente deduce la ‘ Nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4, in riferimento alla violazione a falsa applicazione dell’art. 113, comma 1 c.p.c. per omessa applicazione del principio generale iura novit curia ‘ onde accertare e tutelare l’interesse concreto perseguito ), l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Teramo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
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del giudizio di legittimità, al Tribunale di Teramo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della