Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33135 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al numero 5288 del ruolo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘anno 2023, proposti
da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CVC CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
i primi due rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e quest’ultimo costituito personalmente in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c.
-controricorrenti-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.:
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
CONDOMINIO del fabbricato sito in Genova, INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del l’amministratore, legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Genova n. 37/2023, pubblicata in data 10 gennaio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, come da requisitoria scritta già depositata;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per la ricorrente COGNOME.
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), nel quale sono intervenuti i creditori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché il Condominio del fabbricato sito in Genova, alla INDIRIZZO, la debitrice esecutata RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento di uno degli immobili pignorati, emesso dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione .
Il Tribunale di Genova, dato atto che la società opponente risultava cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese in data anteriore all’instaurazione del giudizio, ha d ichiarato « l’inesistenza e/o insanabile nullità degli atti introduttivi e dei successivi atti
difensivi depositati dall’AVV_NOTAIO nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa cessata RAGIONE_SOCIALE con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta », « ritenuta comunque la stessa opposizione tardivamente proposta e infondata » e condannando al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali NOME COGNOME (la quale, qualificandosi legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa suddetta società, aveva avanzato istanza di ricusazione del giudice istruttore nel corso del giudizio di merito).
Contro tale decisione ricorrono, con autonomi successivi distinti ricorsi: 1) NOME COGNOME, sulla base di due motivi; 2) NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Resistono, con due distinti controricorsi (rispettivamente avverso ciascuno dei due ricorsi), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c. .
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. Premessa
Si premette che l ‘esposizione dei fatti di causa contenuta in entrambi i ricorsi non risponde, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte, ai requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dall’ art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c..
Nella formulazione attualmente vigente di tale norma (modificata nel 2022 ed applicabile al presente ricorso), risulta previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla « chiara esposizione dei fatti RAGIONE_SOCIALEa causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso ». In tal modo, il legislatore ha inteso evidenziare che
l’esposizione dei fatti sostanziali e processuali di causa, che deve precedere l’illustrazione dei motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione avanzata in sede di legittimità, non solo deve essere chiara, ma deve anche essere limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei suddetti motivi: quindi, non è richiesta una esposizione integrale di quei fatti, ma, al tempo stesso, è da ritenere non conforme alla disposizione una esposizione inutilmente sovrabbondante.
Nella specie, entrambi i successivi ricorsi, in realtà, non contengono una chiara illustrazione, immediatamente percepibile, di tutte le vicende del processo esecutivo necessarie, in primo luogo, per la completa e adeguata verifica preliminare dei presupposti di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe opposizioni proposte (dirette avverso il decreto di trasferimento di un immobile pignorato in danno RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE) e, comunque, per la valutazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure formulate avverso la decisione impugnata.
Pure a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione, anche relativamente alla corretta e completa instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito e nella presente sede, le considerazioni che seguono in ordine alla radicale inammissibilità di entrambi i ricorsi.
2. Ricorso proposto da NOME COGNOME
Il ricorso proposto da NOME COGNOME risulta in radice inammissibile, non essendo lo stesso COGNOME stato parte del giudizio di merito e non essendo egli, pertanto, legittimato a proporre l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che lo ha definito.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso stesso non offre elementi per idonei ad indurre a rimeditare, infatti, « la legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di
merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio » ( ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 18/05/1994, Rv. 486678 -01; Sez. L, Sentenza n. 6343 del 26/06/1998, Rv. 516783 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000, Rv. 534069 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14648 del 15/10/2002, Rv. 557894 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15168 del 05/08/2004, Rv. 576746 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16100 del 14/07/2006, Rv. 591561 -01; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615206 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11525 del 23/05/2014, Rv. 631026 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17974 del 11/09/2015, Rv. 636512 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7467 del 23/03/2017, v. 643487 -01).
Non è necessario, di conseguenza, neanche illustrare il contenuto dei motivi alla base del ricorso proposto dal COGNOME, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sua radicale inammissibilità, derivante dal rilevato difetto di legittimazione ad impugnare del ricorrente.
3. Ricorso proposto da NOME COGNOME
Il ricorso proposto da NOME COGNOME ricorso risulta, a sua volta, inammissibile, in quanto proposto tardivamente, ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326, c.p.c..
La stessa ricorrente dà atto di avere ricevuto, in data 4 febbraio 2023, la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (pubblicata in data 10 gennaio 2023), su istanza di controparte (AVV_NOTAIO COGNOME), mentre il ricorso è stato notificato solo in data 10 luglio 2023, quindi ben oltre il termine cd. breve di sessanta giorni previsto dall’art. 326 c.p.c..
La ricorrente sostiene, peraltro, di non essere stata parte del giudizio di merito e assume che, di conseguenza, il suddetto termine non sarebbe applicabile nei suoi confronti.
Tale assunto è destituito di fondamento.
La ricorrente COGNOME non può di certo considerarsi parte estranea al giudizio di merito: come emerge dalla stessa decisione impugnata, in quel giudizio essa risulta essersi costituita, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società opponente RAGIONE_SOCIALE, proponendo istanza di ricusazione del giudice inizialmente designato alla trattazione; la predetta istanza risulta sottoscritta personalmente dalla COGNOME, ovvero senza ministero di difensore, come consente l’art. 52, comma 2, c.p.c., con sottoscrizione, peraltro, autenticata proprio dal difensore già costituito per la suddetta società; in essa è contenuta, altresì, la connessa istanza di sospensione del processo trattato dal giudice ricusato.
Essendo, peraltro, stato accertato che, in realtà, la società in questione risultava cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese già in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio e, dunque, si trattava di soggetto giuridico inesistente, come tale processualmente incapace, il tribunale ha ritenuto che dovevano ritenersi avere assunto la qualità di parti del rapporto processuale i soggetti che si erano (illegittimamente) qualificati quali suoi legali rappresentanti e che, in tale qualità, si erano costituiti nel giudizio stesso. Ha, pertanto, ritenuto che fossero esclusivamente tali soggetti, ovvero i rispettivi difensori, a potere essere, in astratto, gli unici destinatari RAGIONE_SOCIALEa condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite conseguente al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte, pervenendo poi, nello specifico ed in concreto, alla condanna RAGIONE_SOCIALEa sola COGNOME (avendo escluso la sussistenza dei presupposti per una condanna sia del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società opponente che aveva originariamente conferito la procura al difensore per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, sia di quest’ultimo, in proprio).
Il tribunale ha anche chiarito, sulla base di ampia motivazione, le ragioni per le quali era da ritenersi possibile tale condanna e
per le quali la COGNOME « solo apparentemente non è parte del processo in corso » mentre « in realtà le evidenze processuali disponibili depongono nel senso che sia stata costei a dare impulso e seguito al contenzioso oppositivo, con le apparenti vesti di amministratrice di società (estinta), convenendo in giudizio le odierne parti opposte per c onseguire la paralisi RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore corso espropriativo, come fatto palese dalla richiesta a sua firma di ricusazione del precedente istruttore ».
In definitiva, non solo non vi è dubbio che la COGNOME si sia costituita personalmente (ovvero senza ministero di difensore) nel giudizio definito con la sentenza impugnata, per quanto (apparentemente) in qualità di legale rappresentante di una società non più esistente, ma è altrettanto indubbio che, a seguito di tale costituzione in giudizio, sia stata espressamente ritenuta e qualificata, nella stessa sentenza impugnata, quale parte RAGIONE_SOCIALEo stesso e, di conseguenza, sia stata condannata personalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative spese processuali.
Come correttamente fatto rilevare dal pubblico ministero nella sua requisitoria, non possono -in siffatta situazione -essere applicati i principi di diritto invocati dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto, secondo i quali « qualora avvenga che … … il soggetto rimasto estraneo al giudizio di primo grado proponga appello sollevando la questione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione per omessa instaurazione del contraddittorio, su di essa il giudice è tenuto a pronunciarsi senza poter dare rilievo preliminare alla tempestività del gravame rispetto alla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza » (così Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 31075 del 30/11/2018, che richiama a sua volta, altresì, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11525 del 23/05/2014), in quanto si tratta di principi dettati per l’ipotesi in cui la parte che impugna non abbia affatto avuto conoscenza del processo definito con la sentenza impugnata e, dunque, non vi abbia preso parte in alcun modo.
La situazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME non può, invero, assolutamente essere equiparata a quella del soggetto che non sia mai stato evocato nel giudizio definito con la sentenza impugnata, promosso da altri e, quindi, sia allo stesso effettivamente rimasto del tutto estraneo: al contrario, essa ha certamente partecipato al giudizio definito con la sentenza impugnata, essendosi in esso costituita personalmente (ovvero senza ministero di difensore), in (apparente) rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa società opponente, cioè RAGIONE_SOCIALEa parte che lo aveva instaurato, e proponendo anche istanze nel corso del medesimo.
Di conseguenza, va escluso che sia rimasta estranea a tale giudizio, né, tanto meno, si può dubitare che, una volta ricevuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che lo aveva definito, con la sua personale condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, avesse l’onere di proporre l’impugnazione nel cd. termine breve, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 326 c.p.c..
Non avendolo fatto, il rilievo di radicale inammissibilità del ricorso, per la tardività RAGIONE_SOCIALEa sua proposizione, impedisce di esaminare nel merito le censure con esso formulate in relazione alla conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, nella parte in cui contiene la condanna RAGIONE_SOCIALEa attuale ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (e di tali censure, pertanto, non è neanche necessario illustrare il contenuto).
4. Conclusioni
Sono dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, come in dispositivo, con distrazione a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , che ha reso la dichiarazione di anticipo prescritta dall’art. 93 c.p.c. .
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibili entrambi i ricorsi;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge a carico del COGNOME, ed in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME;
-dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-