Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 2724  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16926/2021 R.G. proposto da: INTESA SANPAOLO SPA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1815/2020 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con atto del 3 gennaio 2017, il COGNOME COGNOME ha adito il Tribunale di  Pescara -Sezione  Esecuzioni  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui all’art. 615 cpc, al fine di ottenere, in via cautelare, la sospensione del procedimento esecutivo n. 463/2012 RGE, poiché instaurato da un  soggetto,  la  RAGIONE_SOCIALE,  quale  procuratrice  di  RAGIONE_SOCIALE,  privo  di  titolo  e/o  di  legittimazione  ad  avviare  e coltivare il predetto procedimento esecutivo.
Rilevava infatti che la società RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto il credito per cui è causa a RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE prima del perfezionamento della notifica del precetto al debitore e, soprattutto,  prima  della  notifica  del  pignoramento,  ossia  prima dell’inizio dell’esecuzione.
Rigettata la fase cautelare con ordinanza del 20.2.2017 ed avviato il  giudizio  di  merito  con  sentenza  nr  1338/2018  l’opposizione veniva rigettata.
COGNOME impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, affinché, in riforma di detta pronuncia, venisse accertato e dichiarato che RAGIONE_SOCIALE, dal 9 luglio 2012, non era più titolare di alcun diritto di credito nei confronti del medesimo COGNOME, avendolo alienato pro soluto a RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo SPA; conseguentemente, non aveva alcun titolo e/o legittimazione per instaurare e coltivare il procedimento esecutivo n. 463/2012 RGE del Tribunale di Pescara contro lo stesso COGNOME Sejd.
Con sentenza n. 1815 pubblicata il 21 dicembre 2020, la Corte di appello accoglieva il gravame interposto dal COGNOME COGNOME e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava il giudice di merito che nel giudizio di opposizione, avviato dall’opponente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, al fine di far accertare la natura usuraria del contratto di mutuo la società convenuta si era invero costituita in qualità di procuratrice dell’RAGIONE_SOCIALE che si era resa cessionario del credito in questione pro soluto in forza di atto intervenuto in data 9.7.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14.7.2012 .
Osservava  la  Corte  che  l’esecuzione  forzata  non  inizia  con  la notifica del precetto ma con il pignoramento o in caso di esecuzione per consegna o rilascio con l’accesso in loco dell’Ufficiale giudiziario.
Riteneva pertanto su questa premessa che la procedura esecutiva aveva  avuto  inizio  con  la  notifica  effettuata  in  data  24.10.2012 dell’atto  di  pignoramento,  recante  la  data  del  5.10.2012,  con  il compimento  di  tutti  gli  atti  esecutivi,  tra  cui  la  trascrizione  del pignoramento ed il deposito dell’istanza di vendita e che a quella data RAGIONE_SOCIALE non era più titolare del credito e quindi privo di legittimazione ad agire.
Escludeva che nel caso in esame potesse trovare applicazione l’art 111 c.p.c. non essendo la successione a titolo particolare avvenuta nella pendenza del processo esecutivo.
Avverso  tale  decisione  RAGIONE_SOCIALE  San  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso COGNOME COGNOME eccependo l’inammissibilità dell’atto introduttivo per difetto di specificità.
Entrambe  le  parti  hanno  depositato  memorie  illustrative  in  vista dell’udienza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il  primo  motivo  si  denuncia  la  violazione  e  falsa  applicazione degli articoli 111,475,477, 491 c.p.c. per avere escluso l’applicazione  della  successione  a  titolo  particolare  in  quanto  la stessa non si era verificata nel corso del processo.
Si sostiene che l’avvio del processo esecutivo da parte della società RAGIONE_SOCIALE era stata motivata dalla notifica del precetto o,  rectius,  dalla  consegna  dell’atto  all’Ufficiale  Giudiziario  il  19 giugno  2012  (la  notifica  si  è  infatti  perfezionata  per  il  debitore  il 16.7.2012,  in  data  successiva  alla  cessione  del  credito)  sicchè  in forza dell’art 111 c.p.c. era possibile la prosecuzione del processo fra le parti originarie
Il motivo è infondato.
L’atto di precetto non è idoneo a dar luogo ad alcuna litispendenza, tanto  è  vero  che,  una  volta  decorso  il  termine  di  90  giorni  e  in mancanza di notifica del pignoramento, esso decade e può essere reiterato,  stante  la  sua  natura  eminentemente  stragiudiziale  (cfr. Cass. Civ. 3741/2017, nella quale si precisa che l’introduzione del giudizio  di  esecuzione  consegue  alla  regolare  notifica  dell’atto  di pignoramento al debitore)
Occorre ricordare che questa Corte con la sentenza n. 19738 del 2014  ha  affermato: “Il precetto non  è un atto diretto alla instaurazione di un giudizio, nè del processo esecutivo’ .
Non  è  revocabile  in  dubbio  che  l’art.  111  cpc  sia  applicabile unicamente quando la successione a titolo particolare  avvenga in pendenza  del  processo,  tanto  è  vero  che  tutta  la  giurisprudenza formatasi in materia  di estensione  analogica  di  detta  norma all’espropriazione forzata specifica inequivocabilmente la condiziona alla  pendenza  del  processo  esecutivo  (  Cass.  Civ.  7780/2016; 15622/2017; 21395/2018).
Correttamente  pertanto  la  Corte  distrettuale  ha  ritenuto  che  non potesse  trovare  applicazione  il  disposto  dell’art  111  c.p.c.  poiché prima della notifica del pignoramento il processo esecutivo non può considerarsi  iniziato,  così  come  testualmente  prevede  l’art.  491 cpc.  il  che  consente  pertanto  di  escludere  una  successione  nel diritto controverso da parte del cessionario
Con  un  secondo  motivo  si  denuncia  la  violazione  dell’art  149  III comma c.p.c. laddove si sostiene che la notifica dell’atto di precetto si è perfezionata il 16.7.2012 con la compiuta giacenza.
La questione dedotta non assume rilievo non essendo significativo stabilire  il  momento  di  perfezionamento  della  notifica  dell’atto  di precetto, considerato che -lo si ribadisce -perché possa verificarsi la successione nel diritto controverso, ex art. 111 cpc, è necessario che il processo esecutivo sia pendente; il che accade esclusivamente dopo la notifica del pignoramento.
In  ogni  caso  la  sentenza  impugnata  non  è  incorsa  in  alcuna violazione di legge, in relazione all’art. 149, comma III, cpc.
Si legge, infatti, alla pagina 7 del provvedimento gravato: «L’atto di intimazione e precetto ad istanza di RAGIONE_SOCIALE è stato depositato per notifica a mezzo posta presso il competente UNEP di Pescara in data 27.6.2012, sicché all’epoca era ancora: la società RAGIONE_SOCIALE era titolare del credito, posto che ex art. 149 comma III c.p.c., la notifica a mezzo posta risulta perfezionata per il notificante nella stessa data del deposito, anche se questa si è perfezionata il 16.7.2012, con la compiuta giacenza, quando nelle more si era già realizzata la cessione del credito a diverso soggetto (RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo).
La procedura esecutiva n. 463/2012 RGE ha avuto però inizio con la  notifica,  effettuata  il  24.10.2012,  dell’atto  di  pignoramento, recante  la data  del 5.10.2012,  con  il compimento  di  tutti  i successivi atti esecutivi, tra cui la trascrizione del pignoramento e il deposito dell’istanza di vendita. È evidente che a quella data, ossia
quando ha avuto inizio la procedura esecutiva, RAGIONE_SOCIALE non era più titolare del credito e quindi non aveva la legittimazione ad agire in executivis».
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese di legittimità liquidate in €  10.000,00 oltre ad € 200,00 per rimborso spese ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma 28.1.2025
Il
Presidente
(NOME COGNOME
NOME)
Così deciso in Roma, il 28/01/2025.