Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30289/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Viterbo n.cron. 4952/2020 depositato il 26/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità indicata ‘RAGIONE_SOCIALE‘) propose, per quanto di interesse in questa sede, domanda tardiva di ammissione, in collocazione privilegiata ex art. 8 bis, comma 3° l. 33/2015, allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per il credito, ammontante ad € 171.740,80, derivante dal pagamento di tale importo in favore di Banco di Brescia spa, per effetto della escussione della RAGIONE_SOCIALE concessa da RAGIONE_SOCIALE e controgarantita da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mandataria del RAGIONE_SOCIALE in favore delle piccole e medie imprese, a seguito di inadempimento da parte della fallita del mutuo erogato dalla banca.
2 Il Giudice Delegato respinse la pretesa azionata da RAGIONE_SOCIALE in quanto la stessa, non solo non aveva provato di operare nell’ambito della normativa di cui alla l. 662/1996, ma aveva dato atto nel ricorso per ammissione allo stato passivo di aver ricevuto da RAGIONE_SOCIALE l’importo oggetto di richiesta di insinuazione.
3 Il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE; i giudici circondariali ritenevano corretta la decisione assunta dal Giudice Delegato in sede di accertamento dello stato passivo in quanto RAGIONE_SOCIALE, diretto garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla fallita, aveva pacificamente ottenuto la restituzione della somma di € 171.174,80 da RAGIONE_SOCIALE, ente controgarante ed unico legittimato, in quanto ‘avente diritto alla restituzione’, ad agire in surroga facendo valere il privilegio ex art. 8 bis d.l. 3/2015 convertito in l. 33/2015.
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 100 lett. a ), l. 662/1996, in relazione all’art. 360, comma 1°,c.p.c., : si sostiene che RAGIONE_SOCIALE, intermediario tra la Banca e il RAGIONE_SOCIALE, è tenuto al rispetto delle Disposizioni Operative del RAGIONE_SOCIALE che prevedono l’obbligo per l’intermediario di promuovere le azioni per il recupero del credito da concordare con il RAGIONE_SOCIALE e di compiere una serie di attività (informazione delle procedure, invio di relazioni semestrali e restituzioni di somme ricevute). Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere a RAGIONE_SOCIALE la legittimazione ad agire per il recupero delle somme versate alla debitrice a seguito dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE.
2 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 bis d.l. 3/2015, convertito in l. 33/2015, in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c.: si argomenta che una volta accertata la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE a proporre domanda di ammissione allo stato passivo per il credito andava riconosciuto il privilegio previsto dalla normativa settoriale sopra richiamata considerata la natura del credito.
3 Il primo motivo è inammissibile.
3.1 Il Tribunale, muovendo dal dato di fatto pacifico del versamento da parte di RAGIONE_SOCIALE, garante per le obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Banca mutuataria, della somma di € 171.740,80, ricevuta da RAGIONE_SOCIALE in ragione delle controgaranzie prestate da quest’ultima secondo la normativa speciale di cui alla legge 662/1997, ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo, in privilegio ex l’art. 8 bis, comma 3, della legge n. 33 del 2015 (che aveva convertito in legge il decreto legge n. 3 del 24/01/2015), fosse stata proposta da un soggetto non legittimato in quanto legittimato a surrogarsi nelle ragioni dell’istituto bancario creditore (soddisfatto dal garante con provvista del controgarante) era RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, unico soggetto investito del potere di chiedere il riconoscimento della prelazione di cui alla normativa speciale a nulla valendo i rapporti interni tra i due soggetti garanti.
3.2 La censura non si confronta con tale ratio decidendi in quanto si limita ad evidenziare che RAGIONE_SOCIALE era soggetto munito di regolari autorizzazioni al rilascio di garanzie e che l’intervento della RAGIONE_SOCIALE a controgarantire il credito vantato da Banca di Brescia spa nei confronti della fallita rendeva applicabile la speciale disciplina di cui alle l. 662/97 e all’art 8 bis d.l. 3/2015 senza contestare in maniera specifica la ragione fondante del decreto che va individuata nella carenza di legittimazione della ricorrente per avere integralmente ricevuto dalla controgarante, unico soggetto legittimato a surrogarsi secondo le forme di cui alla normativa settoriale, le somme versate al creditore in esecuzione della RAGIONE_SOCIALE prestata.
4 Il secondo motivo è assorbito.
5 Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Nulla è da statuirsi sulle spese non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME