Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28582 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17386/2022 R.G. proposto da: SUPERCONDOMINIO 28 NOME COGNOME, nella persona dell’Amministratore condominiale pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 637/2022 depositata il 24/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il supercondominio ’28 Duca D’Aosta’ in Brescia conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo spettantegli in forza della clausola 2.6 della polizza globale fabbricati n. 0511.0521060.02. A fondamento della domanda, deduceva di aver subito un danno patrimoniale per maggiori consumi di teleriscaldamento ed energia elettrica nel periodo 1.2.201330.9.2013, imputabili alla condotta negligente dell’amministratore geom. NOME COGNOME: questi, pur sapendo che la gestione degli impianti era stata affidata alla ditta RAGIONE_SOCIALE, non si era opposto all’accesso agli impianti da parte di soggetti estranei, che avevano manomesso le valvole by pass , causando un aumento del fabbisogno energetico .
Con comparsa di costituzione depositata il 30.08.2017 (successivamente alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.) si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande azionate, poiché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande ex adverso azionate, di contenersi la condanna al risarcimento del danno effettivamente provato come in nesso di causa, decurtato ex art. 1227 c.c., per la sola quota di responsabilità a sé ascrivibile.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e di c.t.u., il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 294/19 accoglieva la domanda, condannando la compagnia al pagamento di € 101.094. Il primo giudice fondava il proprio convincimento sulle risultanze della CTU effettuata (che aveva accertato che i maggiori consumi erano stati causati da manovre errate eseguite da terzi sugli impianti), sulle deposizioni testimoniali (in particolare, del portiere, che aveva visto delle persone accedere nel locale impianti ) , nonché sulla lettera del 24.10.2013 inviata da RAGIONE_SOCIALE (che aveva diffidato l’amministratore a non
consentire ingressi a terzi che non fossero i suoi operai). Concludeva affermando che l’amministratore del condominio, sebbene non fosse l’autore materiale del fatto che aveva originato il danno, ne era responsabile in veste di custode delle parti comuni, evento compreso nei rischi assicurati dalla polizza azionata con la clausola n. 2. 6 inserita nelle condizioni generali di contratto.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la compagnia chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea fosse rigettata.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE resistendo all’impugnazione.
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 637/2022, in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE, che veniva condannato alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE 28.
Ha resistito con controricorso la compagnia.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il supercondominio articola in ricorso quattro motivi.
1.1.Con il primo motivo il supercondominio ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha utilizzato, ai fini della decisione, le condizioni di polizza, che tardivamente erano state prodotte come documento n. 2 dalla controparte.
Sostiene che la tardività della produzione documentale travolge la sentenza di secondo grado, la quale non avrebbe potuto e dovuto trarre alcuna considerazione dal documento tardivamente prodotto.
1.2. Con il secondo motivo il supercondominio ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale è giunta a riformare la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale sulla base della qualificazione ed interpretazione della clausola 2.6 delle condizioni generali di polizza in termini di ‘assicurazione per conto di chi spetta’ e dunque della impossibilità del RAGIONE_SOCIALE di attivare la relativa clausola in assenza della dimostrazione del consenso dell’allora amministratore condominiale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
In sintesi, secondo il supercondominio ricorrente, la clausola 2.6 non costituisce una ‘assicurazione per conto di chi spetta’, ma si inserisce nella più ampia fattispecie contrattuale della polizza globale fabbricati, che tutela in via diretta l’interesse del Condominio e dei singoli condomini. Con la conseguenza che non sarebbe ad esso applicabile la limitazione di cui al secondo comma dell’articolo 1891 CC ed esso RAGIONE_SOCIALE avrebbe legittimamente azionato la clausola menzionata 2.6 e richiesto il relativo indennizzo alla compagnia assicuratrice.
1.3. Con il terzo motivo, che articola in via subordinata rispetto al secondo, il supercondominio ricorrente denuncia: <>nella parte in cui la corte territoriale ha escluso che il esso supercondominio possa e debba considerarsi ‘assicurato’
(e, dunque, legittimato ad azionare i diritti conseguenti alla clausola in esame).
Si duole che la corte territoriale, qualificata la clausola 2.6 in termini di ‘assicurazione per conto di chi spetta’, ha ritenuto che esso supercondominio non potesse ritenersi ‘assicurato’ e, pertanto, non potesse azionare i diritti dalla medesima clausola nascenti, se non previo ‘espresso consenso’ dell’Amministratore pro tempore (ossia del soggetto che, secondo i giudici d’appello, doveva appunto ritenersi ‘l’assicurato’).
Sostiene che, quand’anche si volesse interpretare la menzionata clausola 2.6 delle condizioni generali di polizza quale ‘assicurazione per conto di chi spetta’, esso supercondominio avrebbe dovuto essere ritenuto ‘assicurato’ e, come tale, legittimato ad azionare la clausola medesima (e a richiedere l’indennizzo da essa previsto), senza alcuna limitazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 1891 c.c.: sia perché detta clausola si colloca all’interno di una più ampia polizza assicurativa che protegge il suo interesse; sia perché esso supercondominio è il soggetto ‘il cui interesse è protetto dall’assicurazione’ non soltanto in quanto la clausola 2.6 copre anche il danno che l’Amministratore abbia arrecato ai condomini (al supercondominio, quindi), ma anche in quanto l’Amministratore è organo che rappresenta il Condominio e, come tale, il suo operato è direttamente riconducibile al soggetto rappresentato.
1.4. Con il quarto motivo il supercondominio ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha pronunciato esclusivamente – accogliendola – sulla <>.
Sostiene che la sentenza impugnata sul punto è illegittima: sia perché l’eccezione sarebbe tardiva, non soltanto perché RAGIONE_SOCIALE si era tardivamente costituita nel giudizio di primo grado, ma anche e soprattutto perché in primo grado detta eccezione non era stata neppure accennata; sia perché l’eccezione sollevata dalla Compagnia solo in grado d’appello avrebbe dovuto essere qualificata (non come mera difesa, ma) come eccezione di merito non rilevabile d’ufficio, rispondendo ciò anche alla primaria esigenza del diritto di difesa e di salvaguardia del contraddittorio.
Il ricorso non è fondato.
2.1. Inammissibile è il primo motivo.
La corte di merito ha ritenuto ‘fondata’ (pp. 6 e 7) la domanda del RAGIONE_SOCIALE 28 INDIRIZZO D’Aosta <>, collocato nella sezione denominata ‘Responsabilità civile’, intitolato ‘Responsabilità civile dell’amministratore’, in base al quale: <>.
Il supercondominio ricorrente assume del tutto apoditticamente che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione negativa della legittimazione sulla base di un documento, le condizioni generali di polizza, prodotto tardivamente dalla compagnia assicuratrice.
Senonché la sentenza impugnata non afferma affatto di avere fondato la sua valutazione su un documento prodotto con la memoria di costituzione tardiva, come per l’appunto sostiene il ricorrente, ma afferma che la domanda era ‘fondata’ sull’art. 2.6 delle condizioni
generali di polizza e, discorrendo di domanda fondata, non può che riferirsi ad un documento prodotto dalla parte che ha fatto la domanda.
In tale contesto motivazionale parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare che la propria produzione documentale non aveva avuto ad oggetto le condizioni generali di polizza, mentre inammissibilmente deduce in modo del tutto generico di avere prodotto una ‘polizza globale fabbricati’.
Anche a voler prescindere dal rilievo che precede, il supercondominio ricorrente omette: a) di fornire l’indicazione specifica della memoria avversaria (che sarebbe stata depositata in data 30 agosto 2017); b) di localizzare detta memoria in questo giudizio di legittimità; c) di fornire l’indicazione specifica del documento che indica genericamente prodotto dalla controparte, in uno alla comparsa di costituzione tardiva, come ‘allegato numero 2’; d) di parametrare tale numerazione e di localizzare detto documento – che assume prodotto dalla controparte – in questo giudizio; e) di fornire l’indicazione specifica del documento che indica come da essa prodotto quale allegato 6 alla citazione introduttiva dinanzi al tribunale; f) di localizzare detti ultimi atti (citazione introduttiva e documento 6 ad essa allegato)
Per tutte le ragioni che precedono il motivo viola manifestamente l’art. 366 n. 6 c.p.c.
Non solo: nella nota n. 2 di pag. 3, nella nota n. 6 di p. 5 e nella nota n. 14 di pag. 14, il detto documento 6 viene ripetutamente evocato con la riproduzione della clausola 2.6. che si deduce contenuta nella Polizza Globale e che ha proprio il contenuto riprodotto dalla sentenza impugnata.
2.2. Inammissibile è anche il motivo secondo.
Invero parte ricorrente non localizza la polizza e, così procedendo, viola il disposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
D’altronde, la pretesa violazione dell’art. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare degli artt. 1363 e 1366) è basata su un assioma vero e proprio: poiché le altre garanzie erano a favore del RAGIONE_SOCIALE come assicurato, anche la clausola 2.6. avrebbe avuto lo stesso significato.
Senonché sfugge al Collegio come ciò possa superare la lettera della clausola – secondo la quale, si ribadisce, <>.
2.3. Inammissibile per assoluta assertorietà è infine il terzo motivo.
Il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (cfr., tra le tante, Cass. n. 14268/2017), a mente del quale l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.
Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006).
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; n. 8909/ 2013).
D’altronde, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014).
Orbene, nel caso di specie, la corte di merito – dopo aver rilevato che nel glossario, allegato al contratto, il contraente è ‘ la persona che stipula l’assicurazione’ mentre l’assicurato è ‘la persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione’ -ha ritenuto che nella specie ‘il contraente’ era il supercondominio, mentre ‘l’assicurato’ era l’amministratore pro tempore (il geom. COGNOME) e non il RAGIONE_SOCIALE (che è solo il contraente); ha rilevato che il supercondominio con la clausola sulla responsabilità civile dell’amministratore aveva stipulato un’assicurazione per conto di chi spetta (ovvero a copertura della responsabilità civile di colui che, al momento del verificarsi del sinistro, sarebbe stato l’amministratore del condominio contraente) ai sensi dell’art. 1891 c.c.; ed ha quindi concluso che il RAGIONE_SOCIALE, in qualità di terzo danneggiato, non avesse la titolarità del diritto ad agire direttamente contro
l’assicuratore, potendo tale diritto essere esercitato solo dall’assicurato (l’amministratore), peraltro previo suo ‘consenso espresso’.
Tale ricostruzione del contenuto contrattuale non è affatto implausibile, né in violazione specifica di uno dei criteri di ermeneutica contrattuale, sicché sfugge al sindacato riservato a questa Corte.
2.4. Il quarto motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 2951/2016, hanno precisato che <> e che: <>.
In piena conformità ai principi di diritto affermati nella sentenza della Sezioni Unite (che è espressamente richiamata nella impugnata sentenza, ma di cui parte ricorrente mostra di non voler tener conto), la corte di merito ha rilevato che: <>.
In estrema sintesi, benché UnipolSai si sia costituita tardivamente in primo grado e non abbia sollevato l’eccezione in quella
sede, la corte di merito aveva il potere-dovere di esaminare la questione, proprio perché la titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda. Ne consegue che l’eccezione non era soggetta alle preclusioni degli artt. 167 e 345 c.p.c.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed a favore del competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contr ibuto unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME