Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
Ordinanza Interlocutoria
sul ricorso n. 8102/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 11 gennaio 2022 n. 28; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO;
considerato che
le parti del presente giudizio sono l’assicuratore che ha prestato garanzia contro il rischio di incendio e il proprietario della cosa distrutta dall’incendio; e controvertono sulla legittimazione, in capo al proprietario della cosa distrutta, ad agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo;
Oggetto:
rinvio a n.r.
il contratto di assicurazione non è stato stipulato dal titolare dell’interesse esposto al rischio, ma da un terzo;
la sentenza impugnata ha ritenuto che la società oggi ricorrente fosse ‘ priva della legittimazione ad agire nei confronti di RAGIONE_SOCIALE spettante esclusivamente al contraente RAGIONE_SOCIALE‘ ;
tale conclusione è fondata dalla Corte territoriale sul testo d’una clausola contrattuale in cui si legge che ‘ le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza spettano in via esclusiva al contraente’ ;
è opportuno, ai sensi degli artt. 101, co. 2, secondo periodo, nonché 384, co. 4, c.p.c., sottoporre alle parti le seguenti questioni di diritto, rilevabili d’ufficio:
se nell’assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c., sia consentito all’autonomia negoziale delle parti dissociare la titolarità del diritto all’indennizzo dalla titolarità dell’azione per ottenerlo;
se l’attribuzione dell’azione per conseguire l’indennizzo a soggetto diverso dal titolare dell’interesse di cui all’art. 1904 c.c. immuti la causa assicurativa;
se, in conseguenza delle risposte date ai quesiti (1) e (2), la suddetta clausola sia da ritenere valida o nulla;
è, inoltre, opportuno acquisire ex officio dalla Corte d’appello di Milano l’originale della sentenza d’appello, corredata dei dati autentici di pubblicazione tuttora mancanti, alla luce dei princìpi stabiliti da Sez. 3 – , Sentenza n. 12971 del 13/05/2024;
p. q. m.
-) rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, invitando le parti a dedurre sulle questioni sopra individuate;
-) manda alla Cancelleria di acquisire l’originale della sentenza impugnata (App. Milano 11 gennaio 2022 n. 28), corredata dei dati di pubblicazione. Così deciso a Roma, 22 ottobre 2024.