Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17990 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 34920/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dello stesso difensore;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1989/2018 depositata il 24/09/2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME del consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Nel 2014 NOME COGNOME conviene dinanzi al Tribunale di Catania il coniuge NOME COGNOME per l’accertamento della sua quota di proprietà al 50% dei beni immobili che il convenuto ha acquistato in Italia con compravendita del dicembre 2006, in costanza del loro matrimonio, celebrato in Kenya nel 2005. In primo grado la domanda è rigettata. Il rigetto è stato confermato in appello con diversa motivazione.
Ricorre in cassazione l’attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto con controricorso e memoria.
Fissata udienza pubblica al 16 maggio 2023, depositate conclusioni scritte della Procura Generale e memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti, con ordinanza interlocutoria n. 17554/2023, è stato richiesto al Ministero della Giustizia ex art. 14 l. 218/1995 di acquisire informazioni sul diritto dello Stato della Virginia (U.S.A.), rinviando la causa a nuovo ruolo.
L’RAGIONE_SOCIALE Consolare ha fatto pervenire informativa in data 9 febbraio 2024, per cui veniva rifissata udienza pubblica al 9 maggio 2024, curato il deposito di ulteriori memorie illustrative dalle parti.
Ragioni della decisione
1.1. – Il primo motivo censura lamenta che la Corte di appello non ha accertato d’ufficio la legge straniera applicabile. Si deduce violazione dell’art. 14 l. 218/1995, nonché violazione dell’art. 115 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello ha applicato erroneamente la legge straniera. Si deduce la violazione degli artt. 14, 29, 30 l. 218/1995, nonché violazione del § 20-107 del Virginia Code.
1.2. -Nella parte censurata dai motivi di ricorso, la sentenza di appello ha rigettato la domanda dopo aver premesso che i rapporti personali tra coniugi aventi cittadinanze diverse sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (cfr. art. 29 co. 2 l. 218/1995) ed avere rilevato che: (a) al momento della stipula del contratto di compravendita, la famiglia risiedeva in Virginia; (b) la disciplina
dello Stato della Virginia non prevede il regime della comunione legale tra coniugi . Su quest’ultimo punto, la Corte di appello scrive testualmente: «tale legge straniera nel concreto applicabile non contempla il regime di comunione legale fra i coniugi, come documentato dall’appellato alla stregua della produzione documentale in atti (cfr. normativa dello Stato della Virginia e parere legale reso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO prodotto in atti dall’appellato) e come è, del resto, rimasto incontestato dall’app ellante».
2.1. – I due motivi si possono esaminare congiuntamente. Essi sono infondati.
Osserva preliminarmente il Collegio che il principio iura novit curia trova applicazione anche per la legge straniera, per cui a l fine dell’accertamento di quest’ultima, il giudice può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero RAGIONE_SOCIALE grazia RAGIONE_SOCIALE (come questa Corte ha fatto nel caso di specie) e può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate (cfr. art. 14 l. 218/1995). Nell’attuazione dell’obbligo di ricercare d’ufficio (anche) le fonti del diritto straniero applicabile, il giudice non incontra (evidentemente) il limite del divieto di utilizzazione del proprio sapere privato. Al contrario, egli valorizza quanto più è possibile la conoscenza che a lui deriva dalla propria formazione culturale, così come valorizza il sapere delle parti (senza che a costoro incomba alcun onere di allegazione: cfr. Cass. 14209/2022), salvo l’obbligo di sottoporre le informazioni così raccolte al vaglio critico del contraddittorio processuale. Ed è proprio per garantire siffatto principio questa Corte ha disposto l’acquisizione presso il Consolato competente della normativa vigente nello Stato della Virginia relativamente ai rapporti patrimoniali fra coniugi, superando così la contestazione mossa al riguardo alla Corte territoriale da parte della ricorrente.
Tanto chiarito, proprio alla luce della normativa dello Stato della Virginia, il dispositivo di rigetto dell’azione risulta conforme a diritto.
Premesso che non è stata tratta ad oggetto di motivi di ricorso la questione se la legge straniera applicabile secondo il diritto internazionale privato italiano disponga a sua volta un rinvio indietro alla legge italiana, per cui non vale il principio iura novit curia per le questioni che, nel trascorrere da un grado all’altro del giudizio , vengono coperte progressivamente dalla formazione del giudicato interno, rimane ferma l’applicazione delle leggi dello Stato della Virginia per essere lo Stato nel quale si è svolta prevalentemente la vita matrimoniale dei coniugi, rilevante ai sensi dell’ art. 29, co. 2 l. 218/1995, oltre ad essere lo Stato nel quale comunque viveva il nucleo familiare al momento della stipula del contratto di compravendita in questione.
L’oggetto del presente processo non involge alcun profilo relativo all’esistenza o all’inesistenza attuale del vincolo coniugale tra le parti, né involge o pregiudica alcuna statuizione che -secondo la legge straniera applicabile -sia chiamato ad adottare il giudice nel pronunciare lo scioglimento del vincolo ovvero upon decreeing the dissolution of a marriage : così espressamente l’esordio della lettera A del § 20-107.3, che è inserito nel capitolo 6 sul divorzio del titolo 20 sulle relazioni domestiche del Codice della Virginia. In coerenza con il petitum profilato nell’atto introduttivo del giudizio, focalizzato (per quanto rileva attualmente) sull’accertamento della quota di proprietà al 50% dei beni immobili acquistati in Italia dal convenuto, la ricorrente dinanzi a questa Corte non tematizza alcun profilo relativo alla condizione attuale del vincolo coniugale tra le parti.
Su questa base , delineata innanzitutto dall’iniziativa dell’attrice e poi dalle difese del convenuto, è stato formulato il quesito nella richiesta di informazioni da acquisire per il tramite del Ministero di grazia e RAGIONE_SOCIALE: «sulla disciplina prevista ratione temporis (al 23/12/2006) dallo Stato della Virginia (USA) circa il regime patrimoniale legale della famiglia con riferimento al caso dell’acquisto di un bene immobile compiuto da uno dei
due coniugi in costanza di matrimonio» (così, l’interlocutoria n. 17554/2023). In altre parole, in coerenza con l’oggetto del processo, nella formulazione del quesito si è evitato di aggiungere la specificazione relativa al caso di pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale. La richiesta di informazioni si è indirizzata esclusivamente ad indicazioni circa il regime sostanziale dell’acquisto di un bene immobile compiuto da uno dei due coniugi in costanza di matrimonio e non anche all’incidenza che , sulla sorte dei beni così acquistati, hanno le determinazioni patrimoniali (perequative) adottate dal giudice del divorzio in considerazione dello scioglimento del vincolo coniugale.
In linea con tale richiesta è la risposta del giurista consultato dal Consolato generale di Filadelfia (competente per lo Stato della Virginia). Il parere è versato nella nota dell’RAGIONE_SOCIALE italiana a Washing ton, depositata in atti. Il parere fa perno sulla disciplina sostanziale ex § 55.1200 del Codice della Virginia (cfr. ), relativa agli acquisti, al godimento e al potere di disporre dei beni in costanza di matrimonio. Sulla scorta del parere, la nota dell’RAGIONE_SOCIALE conclude univocamente nel senso che «la legge straniera nel concreto applicabile al caso che occupa non contempla il regime di comunione legale fra i coniugi».
Tutte le osservazioni critiche che la ricorrente rivolge, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, contro l’interpretazione riportata nella nota dell’ RAGIONE_SOCIALE si scontrano con l’ostacolo che il § 20107.3 del Codice della Virginia (su cui la ricorrente poggia integralmente i suoi argomenti) presuppone (per applicarsi) che quello attuale sia il giudizio di scioglimento del vincolo coniugale. È esclusivamente il giudice del divorzio che è chiamato a pronunciarsi «in relazione alla proprietà e ai debiti delle parti»: questo è il titolo del § 20-107.3, che esordisce poi (lo si è già anticipato) con l’individuare appunto nel giudice che pronuncia lo scioglimento del vincolo ( upon decreeing the dissolution of a marriage )
l’autorità giudiziaria chiamata ad applicare la disciplina del § 20-107.3, che è ampia e molto dettagliata, nella prospettiva di dare concrete determinazioni che attengono al complesso dei beni dell’uno e/o dell’altro coniuge in vista dello sciolgimento del vincolo matrimoniale.
Ne segue che il giudicato di rigetto della domanda dell’attrice , conseguente all’esito del presente giudizio di cassazione, non può esplicare alcuna efficacia sulle determinazioni che dovrà adottare il giudice eventualmente (o attualmente) investito della causa di divorzio, in ordine alla sorte del complesso dei beni che fanno parte del patrimonio dell’uno e/o dell’altro coniuge.
– Il ricorso è rigettato. La complessità della vicenda dal punto di vista dell’individuazione e dell’interpretazione della disciplina applicabile giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-