Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6793 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6793 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 22442/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso il decreto n. 45/2024 emessa dalla Corte d ‘Appello di Perugia in data 24/04/2024 e non notificato;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, unitamente ad altri soggetti, chiedeva la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex l. n. 89/2001 con riferimento ad un
Irragionevole durata processo -Procedimenti davanti al giudice ordinario ed al TarLegittimazione passiva
procedimento svoltosi dinanzi al TAR Lazio che aveva superato la ragionevole durata.
Il decreto del 19.3.2013, con il quale la Corte d’appello di Perugia liquidava in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’importo di euro 1.150,00, veniva impugnato in sede di legittimità e la Corte di cassazione rigettava il gravame, fatta eccezione per il profilo concernente la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
La ricorrente, dopo aver in data 2.2.2015 esperito un’azione esecutiva dinanzi al Tribunale di Roma, il quale disponeva in suo favore (con ordinanza del 12.2.2016) l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.150,00, proponeva, in data 22.10.2017, un’azione di ott emperanza dinanzi al TAR Lazio, la quale veniva in fine accolta con sentenza del Consiglio di Stato depositata il 28.5.2019.
In relazione al giudizio presupposto, la COGNOME proponeva, separatamente rispetto agli altri soggetti, ricorso ex art. 3 l. n. 89/2001, chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al pagamento di un indennizzo per irragionevole durata.
Con decreto del 21.5.2020 la Corte d’appello di Perugia, stimata la durata ragionevole in tre anni, liquidava, a carico del solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’indennizzo in misura pari ad euro 1.150,00, vale a dire in un importo equivalente al valore del giudizio presupposto (ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001).
Sull’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame. Il decreto veniva impugnato in cassazione sia dalla COGNOME, quanto alle spese di lite, che, in via incidentale, dal RAGIONE_SOCIALE e questa Corte, con ordinanza n. 33764/2022, accoglieva il secondo motivo del ricorso incidentale concernente il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al TAR.
Riassunto il giudizio su iniziativa RAGIONE_SOCIALE parte privata, la Corte d’appello di Perugia accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE stessa, ingiungendo ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quanto al giudizio di cognizione e di esecuzione davanti al Tribunale di Roma) e RAGIONE_SOCIALE‘Ec onomia e RAGIONE_SOCIALE (quanto al giudizio di
ottemperanza davanti al TAR) di pagare la somma di euro 800,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito liquidato in favore RAGIONE_SOCIALE parte privata la somma comple ssiva di euro 1.600,00, superiore all’importo di euro 1.150,00 liquidato nel giudizio presupposto.
1.1. Il motivo è fondato.
Secondo l’art. 2-bis, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 , l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo non può superare il valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice.
Orbene, il limite previsto dal comma 3 è assoluto e si riferisce all’ indennizzo complessivo, non a quello annuo, e serve ad evitare sovracompensazioni o arricchimenti ingiustificati.
Pertanto, in caso di pluralità di RAGIONE_SOCIALE convenuti, la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo deve essere proporzionata, ma senza superare il tetto massimo stabilito dalla norma. Questo significa che la somma complessiva liquidata al ricorrente deve comunque rispettare il limite del valore RAGIONE_SOCIALE causa o del diritto accertato, anche se ripartita tra più amministrazioni.
La ripartizione tra RAGIONE_SOCIALE è interna e può essere proporzionale, ma non può comportare un superamento del tetto massimo.
In quest’ottica, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 23284 del 23 agosto 2021 ha stabilito che il limite massimo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo previsto dal comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis (valore del credito ammesso allo stato passivo) è assoluto e deve tenere conto di eventuali precedenti indennizzi già liquidati per lo stesso processo presupposto. Anche se il ricorrente propone più domande di equa riparazione per periodi diversi RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento, non può
superare il tetto massimo.
Sebbene la pronuncia non riguardi direttamente la ripartizione tra più RAGIONE_SOCIALE, essa conferma il principio in precedenza enunciato: il limite RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo è unitario e assoluto, riferito al processo presupposto, e non può essere superato nemmeno se vi sono più soggetti passivi (come più RAGIONE_SOCIALE).
Pertanto, in caso di pluralità di RAGIONE_SOCIALE convenuti, la ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo deve avvenire internamente tra le amministrazioni, ma senza superare il limite massimo previsto dalla norma, ciò in quanto il tetto massimo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo è riferito al processo presupposto, non ai singoli convenuti.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia, la quale dovrà tener presente che il periodo di durata irragionevole del processo è il medesimo di due anni per entrambi i RAGIONE_SOCIALE (avuto riguardo ai giudizi di cognizione e di esecuzione davanti al Tribunale di Roma, per quello di RAGIONE_SOCIALE, e al giudizio di ottemperanza davanti al TAR, per quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME