Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34217 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12894/2022 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 28547/2020 depositata il 09/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME NOME, cittadina Eritrea, ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 6 maggio 2022 n. 28547 con cui è stato rigettato il ricorso contro il provvedimento del giudice del procedimento presupposto, di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo stato, già rigettata dal RAGIONE_SOCIALE, per assenza, nella certificazione RAGIONE_SOCIALEa autorità consolare Eritrea in RAGIONE_SOCIALE relativa ai redditi prodotti dalla ricorrente all’estero, del requisito RAGIONE_SOCIALEa legalizzazione;
il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
3.la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.la ricorrente, con un unico articolato motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice del provvedimento impugnato, per un verso, ritenuto che la certificazione consolare di cui all’art. 79 del d.P.R. 115/2002 necessitasse di legalizzazione, per altro verso, trascurato di esaminare il documento prodotto davanti allo stesso giudice in data 23 ottobre 2020 attestante l’avvenuta legalizzazione RAGIONE_SOCIALEa certificazione consolare.
2.il motivo è fondato.
2.1. L’art. 79 del d.P.R. 115/2002 prevede che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘1. è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità RAGIONE_SOCIALE‘interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente
ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76; d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza o RAGIONE_SOCIALEa eventuale precedente comunicazione di variazione.2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il RAGIONE_SOCIALE competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato’. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2021, n. 157, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.
La legalizzazione consiste, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nella attestazione ufficiale RAGIONE_SOCIALEa legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché RAGIONE_SOCIALE‘autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma stessa. La legalizzazione, come è stato notato, assolve alla funzione di provare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto
pubblico straniero, nel momento in cui diviene rilevante per l’ordinamento statale.
Il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 del d.P.R. 445/2000 prevede che le firme apposte nello Stato (e da valere nello Stato), da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dalle prefetture.
Ciò posto, nel caso di specie, è dirimente il rilievo per cui il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata ha fa tto riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente di fronte al giudice del procedimento presupposto -segnatamente alla certificazione rilasciata dal Consolato RAGIONE_SOCIALE‘Eritrea in RAGIONE_SOCIALE e ad una ‘richiesta di appuntamento per la legalizzazione RAGIONE_SOCIALEa certificazione’ – ma ha trascurato di esaminare il documento -che la ricorrente deduce di aver depositato il 23.10.2020- recante la legalizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa suddetta certificazione;