Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34586 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34586 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18328/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, che agisce in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Funzionario e Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 232/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) ingiunse alla società RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice di un opificio industriale concesso in leasing, ai suoi garanti tra cui NOME COGNOME e NOME, il pagamento della somma di € 160.436,16 oltre interessi di mora a titolo di penale conseguente alla risoluzione di diritto del contratto per il mancato pagamento, da parte della utilizzatrice, dei canoni della locazione finanziaria dal 1/4/2008 al 1/1/2009;
i fideiussori proposero opposizione eccependo che la Banca aveva chiesto solo in via subordinata che fosse accertata la risoluzione del contratto di leasing sicchè in assenza della relativa declaratoria difettava la causa petendi ; che la banca non aveva rispettato il termine ad adempiere previso dall’ art. 1454 c.c. e che la clausola contenuta nell’art. 19 del contratto , contenente la previsione di una penale, doveva ritenersi nulla; che in ogni caso la Banca vi aveva implicitamente rinunciato, che il leasing era traslativo sicché la utilizzatrice aveva diritto alla restituzione dei canoni riscossi;
il giudizio fu riunito ad altra opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da RAGIONE_SOCIALE ed il Tribunale di Roma rigettò entrambe le opposizioni e condannò i fideiussori e la RAGIONE_SOCIALE,
mantenendo distinti i due rapporti processuali ai fini della liquidazione delle spese, condannando i fideiussori alle spese del grado;
la Corte d’Appello di Roma, adita dai soccombenti, con sentenza pubblicata in data 13/1/2021, ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato il gravame condannando gli appellanti in solido alle spese del grado;
avverso la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso -nullità della sentenza per violazione omessa e/o errata applicazione dell’art. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha pronunciato, in parte, l’inammissibilità dell’appello; la corte del merito ha ritenuto inammissibile, innanzitutto, la censura sollevata in relazione al preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare il contratto di leasing come finanziario piuttosto che traslativo; il giudice di primo grado aveva escluso la divergenza tra prezzo di riscatto dell’immobile alla scadenza della locazione finanziaria e il suo valore residuo in quanto il contratto di leasing aveva ad oggetto l’acquisto di un opificio industriale adibito a lavorazioni tali da comportare un suo sensibile deprezzamento; essendo il bene sottoposto ad usura continua e all’obsolescenza tecnologica dei suoi impianti doveva ritenersi che le parti avessero inteso commisurare la durata del godimento alla durata del ciclo di
utilizzazione del bene, con evidente natura finanziaria della locazione; a fronte di tale motivazione la Corte del merito ha ritenuto che gli appellanti avessero mancato di sottoporre a critica i diversi passaggi della motivazione, essendosi limitati a sostenere che il valore residuo del bene fosse ben maggiore di quello stimato senza produrre i documenti a supporto di tale affermazione;
anche in relazione all’ammontare del canone che la corte del gravame ha ritenuto compatibile, con il leasing finanziario, il motivo di appello è, secondo la Corte, privo di specificità ed in contrasto con l’indirizzo di questa Corte secondo cui nel leasing di godimento con funzione finanziaria il canone pattuito deve remunerare il rientro dei capitali maggiorati degli interessi finanziari e degli utili di rischio d’impresa ed è ragguagliato alla durata della vita tecnico -economica del bene; infine inammissibile perché generica e priva di riferimenti a specifiche clausole contrattuali è la censura secondo cui la natura traslativa del contratto si desumerebbe dalle clausole contrattuali in materia di perdita e furto di beni, di legittimazione a proporre azioni giudiziarie e/o stragiudiziali a nome e rischio dell’utilizzatore nei confronti del fornitore o di terzi etc.;
a fronte di questa diffusa motivazione sulla inammissibilità i ricorrenti si limitano a contrapporre apoditticamente di aver osservato le condizioni di cui all’art. 342 c.p.c.
la censura è infondata; parte appellante, lungi dall’ottemperare alle condizioni richieste da questa Corte ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e dunque a prospettare accanto alla parte ‘volitiva’ una ‘parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal giudice di prime cure (la giurisprudenza è costante sul punto, si veda da Cass. U, 9628 del 20/9/1993 a Cass., U, n. 36481 del 13/12/2022), si è limitata ad una mera riedizione delle difese svolte nei precedenti gradi di
giudizio senza criticare o confutare specificamente le statuizioni e le argomentazioni del giudice di prime cure, sicché la decisione di inammissibilità dell’appello sulle evidenziate circostanze è del tutto corretta;
con il secondo motivo di ricorso -in subordine ad abundantiam -in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – i ricorrenti censurano la sentenza per aver pronunciato l’infondatezza del secondo motivo di appello e la compatibilità della clausola risolutiva espressa prevista in contratto con la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.
la sentenza ha affermato che, pur volendo ritenere applicabile l’art. 1526 c.c., in ogni caso la società concedente, sostenendo la legittimità dell’art. 19 del contratto ha sostanzialmente invocato in via di eccezione l’operatività della clausola penale de terminata in modo conforme alla richiamata disposizione; ha ritenuto corretta pertanto la decisione del giudice di prime cure secondo cui la previsione derogatoria dell’art. 19 non è di per sé illegittima non potendosi riconoscere carattere inderogabile al la disciplina dell’art. 1526 c.c., dal momento che il secondo co prevede la pattuizione in deroga; l’art. 19 del contratto prevede infatti che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, la concedente ha diritto di ottenere l’intero importo del finanziamento e la restituzione dell’immobile ma è tenuta a venderlo e a detrarre dall’importo richiesto alla utilizzatrice a titolo di penale le somme ricavate dalla vendita e il corrispettivo pattuito per l’opzione; Banca Agrilease in at tuazione della citata clausola ha quantificato l’importo richiesto a titolo di penale imputando a sua parziale copertura quanto ricavato dalla vendita dell’immobile e quanto incassato a seguito di escussione di una fideiussione bancaria ed ha concluso nel senso di non dover procedere ad una riduzione della
penale; ha ritenuto tardivo il rilievo contenuto solo nella memoria di replica secondo cui dall’importo ingiunto andrebbero detratti € 40.000 per opzione di riscatto;
a fronte di tali rationes decidendi la ricorrente si limita ad affermare che la corte del merito avrebbe errato nel ritenere derogabile l’art. 1526 c.c., avrebbe errato nel non sottoporre a riduzione ad equità la penale, avrebbe errato nel ritenere tardivamente formulata la richiesta di detrazione della somma per opzione di riscatto;
il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che clausole pattizie del tipo di quelle contenute nell’art. 19 del contratto sono del tutto legittime perché conformi all’art. 1526, 2 ° co. c.c.
in particolare Cass., s.U. n. 2061/2021 afferma che in base al secondo co. dell’art. 1526 c.c. è coerente la penale inserita nel contratto di leasing traslativo che prevede l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato da lla futura vendita del bene; dunque ferma restando l’irripetibilità dei canoni già riscossi il giudice deve provvedere ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e quindi deve detrarre il valore stimato dalle somme dovute al concedente: esattamente quanto fatto dalla Corte d’Appello di Roma;
con il terzo motivo di ricorso -in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione, omessa e/o errata applicazione degli artt. 345 c.p.c. -impugna il capo di sentenza che ha dichiarato inammissibili le censure in ordine alla asserita nullità delle
fideiussioni per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI; la sentenza dà atto che la suddetta eccezione è stata sollevata solo con la conclusionale d’appello ed ha ritenuto precluso ad essa Corte il rilievo d’ufficio della pretesa nullità, vertendo l’appello esclusivamente sui capi della decisione riguardanti l’efficacia della dichiarazione ex art. 1456 c.c. la natura traslativa del leasing, la validità dell’art. 19 del contratto, l’eccessività della penale e la decisione sulle spese di lite e non anche il capo di sentenza con cui il Tribunale ha accolto le domande di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei fideiussori sul presupposto della validità delle fideiussioni; in secondo luogo ha ritenuto che l’eccezione fosse in ogni caso inammissibile in quanto implicante un nuovo tema di indagine anche in fatto prospettato per la prima volta in appello in violazione dell’art. 345 c.p.c.;
a fronte di tali rationes decidendi i ricorrenti assumono che la domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. salva la possibilità per il giudice investito del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante ex art. 345, comma secondo cpc, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; le nullità speciali cd. di protezione sareb bero, dunque, rilevabili d’ufficio;
il motivo è infondato. La fideiussione in esame non è una fideiussione omnibus p erfezionata sul modello contrattuale dello schema ABI dichiarata nulla da provvedimento della Banca d’Italia ma è una fideiussione specifica, cioè circoscritta ad un determinato perimetro normativo, regolamentare ed economico;
ne consegue la correttezza della impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell’impugnazione, quando sulla validità del
rapporto si sia formato il giudicato interno (Cass., 30/8/2019 n. 21906; Cass., 3, n. 50 del 3/1/2023);
così come è infondato il rilievo della pretesa tempestività della eccepita nullità in quanto, come riferito dalla impugnata sentenza, le contestazioni sono state formulate da controparte per la prima volta con la conclusionale in appello. Si veda sul punto Cass., 2, n. 10930 del 5/4/2022 secondo cui ‘ L’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 c.p.c., determina l’inammissibilità dell’impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d’ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d’ufficio dal giudice ‘;
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15% in favore della parte controricorrente;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione