Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9341 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23131/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avv . COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’avv . COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
GESTIONE
CREDITI
SGR
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5554/2023 depositata il 30/8/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/2/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Iccrea RAGIONE_SOCIALE -poi RAGIONE_SOCIALE ricorreva ex articolo 702 bis c.p.c. al Tribunale di Roma perché RAGIONE_SOCIALE in liquidazione fosse condannata al rilascio di immobile oggetto di leasing per morosità; Grafil resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva di condannare la ricorrente, avendo il contratto natura traslativa, a restituirle i canoni versati fino alla risoluzione del contratto.
Essendo sopravvenuto il fallimento della resistente, che si costituiva, ed essendo stato mutato il rito, con sentenza n. 20511/2018 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sul rilascio per essere stato nelle more restituito l’immobile e, dichiarata la sussistenza di clausola penale da ridurre nel suo importo, condannava la ricorrente a restituire a controparte la somma di euro 209.918,65 oltre Iva, al netto della dovuta indennità di occupazione, oltre interessi legali.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5554/2023, accoglieva, in particolare per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Dato atto che in primo grado la resistente in via riconvenzionale aveva chiesto, ‘previo accertamento della natura traslativa del contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare …, dichiarare la nullità dell’articolo 19 del contratto … laddove prevede in caso di risoluzione … per inadempimento dell’utilizzatore l’applicazione dell’articolo 1458 c.c.’, per applicare invece l’articolo 1526 c.c. con conseguente condanna di controparte ‘alla restituzione … dei canoni riscossi in forza del suddetto contratto’ per un totale di euro 294.215,85, la corte capitolina ne desume che l’appellata aveva ‘chiesto l’accertamento della nullità’ dell’articolo 19 del contratto ‘con conseguente richiesta di restituzione dei canoni pagati’, nulla però avendo ‘dedotto in ordine alla riduzione della penale’. Pertanto il primo giudice, avendo ritenuto infondata la domanda di nullità dell’articolo 19 del contratto, avrebbe dovuto ‘rigettare la connessa domanda dell’utilizzatrice’ di restituzione dei canoni pagati ‘in base alla suddetta pattuizione ex art. 2033 c.c.’, non potendo ‘condannare la concedente alla restituzione di una parte di causa petendi diversa da quella originaria (nullità della clausola)’. Per questo il giudice d’appello ha ritenuto violato l’articolo 112 c.p.c. e conseguentemente accolto il gravame, rigettando la domanda riconvenzionale dell’appellato Fallimento.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha presentato ricorso, basato su un unico motivo; si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con un unico motivo il Fallimento ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. in relazione agli articoli 1384 e 1526 c.c.
Fin dalla comparsa di risposta in primo grado, l’allora RAGIONE_SOCIALE in liquidazione aveva chiesto che, previo accertamento della natura
traslativa del contratto di leasing stipulato, di dichiarare conseguentemente la nullità dell’articolo 19 del contratto stesso, perché prevedente, in caso di inadempimento della parte utilizzatrice, l’applicazione dell’articolo 1458 c.c. anziché dell’articolo 1526 c.c.; da ciò sarebbe derivato il diritto alla restituzione dei canoni, per cui era stata proposta la domanda riconvenzionale.
Pertanto ‘il riferimento alla clausola di cui all’art. 19 del contratto ed all’art. 1526 c.c. è stato introdotto fin dalla comparsa di costituzione e risposta con contestuale riconvenzionale’, essendo quindi ‘oggetto di specifica disamina’ del thema decidendum ; e ‘il Giudice, in forza dei poteri/doveri interpretativi …, ha qualificato la clausola … come clausola penale’ senza superare i limiti della regiudicanda – sulla ultrapetizione come alterazione di petitum e di causa petendi si citano Cass. ord. 22761/2022 e Cass. 8048/2019 . Specificamente sul leasing traslativo e sulla valutazione di clausola penale, viene invocata Cass. ord. 10249/2022, per cui, se il contratto prevede clausola penale manifestamente eccessiva per il cumulo tra acquisizione dei canoni e mantenimento della proprietà, la clausola va ridotta anche d’ufficio ai sensi proprio dell’articolo 1526, secondo comma, c.c., esercitando un potere officioso derivabile dagli articoli 1384 e 1526 c.c.
2.1 Nella sentenza qui impugnata la corte territoriale osserva che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello sulla base di due motivi.
Il primo (si veda a pagina 5 della sentenza, che riporta un passo delle difese dell’appellante) sosteneva che ‘la causa petendi del giudizio era limitata alla riconsegna del bene’, ma controparte aveva ‘proposto una domanda riconvenzionale relativa alla restituzione dei canoni’ ex articolo 1526 c.c., e quindi che ‘non dipendeva dal titolo’ del giudizio. Tale motivo d’appello veniva rigettato per difetto, in primo grado, di tempestiva eccezione in termini.
Il secondo motivo denunciava violazione dell’articolo 112 c.p.c.: riporta la corte territoriale che, nella comparsa di risposta di primo grado, si era chiesto in via riconvenzionale, previo accertamento della natura traslativa del leasing, di dichiarare la nullità dell’articolo 19 del contratto, prevedente in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore l’applicazione dell’articolo 1458 c.c., e di applicare invece l’articolo 1526 c.c., con conseguente condanna alla restituzione dei canoni. Ritiene il giudice d’appello che in tal modo sarebbe stata domandata dichiarazione di nullità dell’articolo 19 del contratto con richiesta di restituzione dei canoni, ‘mentre nulla … in ordine alla riduzione della penale’ sarebbe stato introdotto.
Però, la domanda di applicazione dell’articolo 1526 c.c. include sine dubio anche l’applicazione del suo secondo comma, che d’altronde è evidentemente pertinente, così recitando: ‘Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta’. Si crea così una correlazione con l’articolo 1384 c.p.c., per cui la riduzione di una penale manifestamente eccessiva può essere effettuata ‘equamente dal giudice’.
2.2 È indubbio che ai contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della l. 124/2017 si applica analogicamente l’articolo 1526 c.c. (si vedano, come le più recenti massimate, Cass. sez. 3, ord. 26518/2024, Cass. sez. 1, ord. 28037/2023, Cass. sez. 3, ord. 7367/2023 e Cass. sez. 1, ord. 10249/2022), fermo quindi il potere del giudice di ridurre la clausola penale ai sensi proprio del combinato disposto degli articoli 1526, secondo comma, e 1384 c.c.
Chiedendo, allora, l’applicazione dell’articolo 1526 c.c., che vale come conseguenza della censura all’articolo 19 del contratto, nel caso in esame è stata chiesta, implicitamente ma inequivocamente, l’applicazione dell’articolo 1384 c.c. di cui l’articolo 1526, secondo
comma, c.c. costituisce appunto una species . Infatti il Tribunale non ha dichiarato nulla la clausola 19 del contratto, che riguardava la risoluzione (il ricorso ne riporta il testo, a pagina 7, nota 2), bensì ha applicato, essendo appunto nell’ambito dell’articolo 1526 c.c., la riduzione di quel totale mantenimento – dopo la risoluzione ex articolo 1456 c.c. in forza dell’articolo 1458 c.c. dei canoni già pagati, qualificando il contratto come vendita con riserva della proprietà, così da rendere applicabile appunto il combinato disposto degli articoli 1526, secondo comma, e 1384 c.c.
3. Non sussiste, dunque, alcuna ultrapetizione commessa dal giudice di primo grado, per cui il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa