Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30008 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30008 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16975/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE MANTOVA in R.G. 4802/2016 depositato il 31/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, ricorre per tre mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro il decreto del 6 giugno 2017 con cui il Tribunale di Mantova ha respinto l’opposizione dell’odierna ricorrente avverso il diniego di ammissione al passivo di un suo credito di complessivi € 174.276,91, derivante dalla risoluzione di diritto di un contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti per inadempimento della società poi fallita, di cui € 70.773,76 per canoni a scadere attualizzati e € 104.001,00 per opzione di riscatto, oltre interessi.
– A fondamento della decisione , il giudice di merito ha per un verso ritenuto la genericità della clausola di cui all’articolo 19 del contratto di leasing , con particolare riferimento a tempi, modalità e condizioni di vendita del bene oggetto del contratto, in quanto rimessi alla piena discrezionalità del concedente, e per altro verso ha confermato l’applicabilità in materia, contrastata dalla banca, dell’articolo 1526 c.c.
3. – Il RAGIONE_SOCIALE non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
4. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e seguenti del codice civile in tema di obbligo dell’inadempiente al risarcimento dei danni nonché degli articoli 1382 e seguenti in tema di clausola penale, censurando il decreto impugnato per aver omesso di applicare l’articolo 19 del contratto, tutt’altro che generico, nel quale era stabilito l’ammontare del risarcimento dovuto dall’utilizzatore in caso di risoluzione per inadempimento del leasing , ammontare pari alla sommatoria dei canoni successivi alla data di risoluzione
contrattuale, ossia del residuo capitale non rimborsato dalla società fallita, detratto il ricavato della vendita dell’immobile oggetto della locazione finanziaria.
Il secondo mezzo denuncia omesso esame ex articolo 360 numero 5 c.p.c. della clausola ex articolo 19 del contratto di locazione finanziaria, che consentiva alla banca di trattenere i canoni incassati e di conseguire il risarcimento del danno disponendo del bene già oggetto del contratto di leasing risolto, in ogni caso violazione di legge e/o falsa applicazione ex articolo 360, numero 3, c.p.c., dell’articolo 1526, primo e secondo comma, c.c., se ritenuto applicabile, il quale consente espressamente la deroga all’obbligo di restituzione delle rate riscosse previsto nel primo comma dello stesso articolo oltre al risarcimento del danno comunque dovuto alla parte inadempiente.
Il terzo mezzo denuncia violazione di legge e/o falsa applicazione ex articolo 360, numero 3, c.p.c., dell’articolo 112 c.p.c., per omesso esame della domanda subordinata di ammissione condizionata del credito della RAGIONE_SOCIALE per € 174.276,91, all’esito della riallocazione del cespite oggetto della locazione finanziaria in oggetto.
RITENUTO CHE
5. – Il ricorso va accolto.
5.1. – I primi due mezzi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono fondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061) hanno di recente stabilito che:
-) in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i
contratti anteriormente risolti, quale quello oggetto del contendere, resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, ritenuta dal giudice di merito, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72 quater della legge fallimentare;
-) in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 della legge fallimentare, in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1526, comma 2, c.c..
Quanto all’applicabilità dell’articolo 1526, in particolare, la pronuncia rammenta che: « Nel leasing traslativo, la risoluzione resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’art. 1526 c.c., con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, per cui l’utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d’uso, oltre al risarcimento del danno. La ragione di questa distinzione nella disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo, all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale,
seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l’acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell’utilizzatore stesso ».
Nella specie si versa in ipotesi riconducibile appunto al principio rammentato, dal momento che l’articolo 19 del contratto di leasing prevedeva, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi nel caso, che questi dovesse restituire il bene e corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, « impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti canoni successivi attualizzati … dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per l’opzione ».
A fronte di ciò, il giudice di merito ha sostenuto di condividere « la ritenuta genericità della clausola … con particolare riferimento a tempi, modalità e condizioni di vendita rimessi alla piena discrezionalità della concedente », ritenendo per il resto l’applicabilità dell’articolo 1526 c.c.: ma, in applicazione di quest’ultima disposizione, ed in conformità alla domanda, egli avrebbe dovuto procedere alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione, di guisa che nessun rilievo poteva rivestire la ritenuta genericità della clausola, dovendosi parametrar e l’applicazione della norma appunto alla stima del bene, indipendentemente dalla previsione concernente tempi modalità e condizioni di vendita.
5.2. – Il terzo motivo è assorbito.
6. – Il decreto deve essere dunque cassato in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Mantova in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà allo scopo all ‘applicazione del principio qui reso sull a stima del bene al momento della restituzione, oltre che alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Mantova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.