Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18235 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29376/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE.
–
intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1118/2022 depositata il 26/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva, avanti al Tribunale di Brescia, opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE; chiedeva anche di chiamare in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per essere dalla medesima manlevato, in caso di conferma, totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto.
L’opponente deduceva di aver legittimamente sospeso il pagamento dei canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria, stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE, a causa dell’asserito inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, fornitore del bene locato. Tale inadempimento, sempre secondo l’opponente, avrebbe legittimato il mancato pagamento delle somme per le quali la
RAGIONE_SOCIALE agiva in INDIRIZZO e avrebbe giustificato, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituivano, resistendo, sia RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima eccependo, in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di litispendenza/continenza, in quanto la domanda di manleva, svolta dal COGNOME nei suoi confronti, rientrava in quella più ampia da costui avanzata in via riconvenzionale nel giudizio, pendente, di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da essa RAGIONE_SOCIALE
1.1. Con sentenza n. 1252/2019 del 26 aprile 2019 il Tribunale di Brescia rigettava l’opposizione.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, proponeva appello, in cui si costituivano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta, mentre la RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
2.1. Con sentenza n. 1118 del 26 settembre 2022 la Corte di Appello di Brescia rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente e la resistente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 1526 comma 1 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) – mancata applicazione dell’art. 1526 comma 1 c.c. alla fattispecie e
mancato riconoscimento della nullità della clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente a trattenere oltre ai canoni scaduti anche il diritto al pagamento dei canoni futuri attualizzati al momento della risoluzione, anziché riconoscere al concedente il diritto ad un equo compenso’.
Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo l’esistenza nel caso di specie di un contratto di leasing traslativo, ha ritenuto di non applicare al caso di specie l’art. 1526, primo comma, cod. civ. e di non dichiarare la conseguente nullità della clausola penale di cui all’art. 15 del contratto, anche se manifestamente eccessiva.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente , in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 1526, comma 1, cod. civ. ed al mancato riconoscimento della nullità della clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente a trattenere oltre ai canoni scaduti anche il diritto al pagamento dei canoni futuri attualizzati al momento della risoluzione, anziché riconoscere al concedente il diritto ad un equo compenso.
Lamenta che la corte territoriale si è limitata ad esprimere affermazioni apodittiche, non adeguatamente motivate, sia in relazione alla questione della nullità della clausola n. 15 del contratto, sia in relazione alla possibilità di ridurre l’indennità convenuta.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 1460 e 1463 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) – in quanto l’eccezione di inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna di un bene esente da vizi non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole e comunque violazione dell’art. 1375 c.c. sulla interpretazione ed esecuzione del contratto
secondo buona fede’.
Lamenta che la Corte di Appello di Brescia non ha considerato che l’utilizzatore può opporre al concedente l’eccezione di inadempimento del fornitore, in caso di riscontrati vizi, del bene oggetto del leasing, dovendo invece essere considerata invalida, anche per violazione del principio di buona fede, una clausola del contratto di leasing che riversi sull’utilizzatore il rischio dell’inadempimento del fornitore.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione della normativa sulla trasparenza bancaria art. 117 TUB (art. 360 n. 3 c.pc.). Rilevabilità d’ufficio della normativa relativa all’indicazione dell’ISC/TAEG e della corrispondenza di quello effettivamente praticato rispetto a quello pubblicizzato e dichiarato nel contratto. In ogni caso motivazione apparente (art. 360 n. 4 c.p.c.) sulla questione della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria’.
Lamenta che la corte territoriale non ha considerato la mancata indicazione dell’ISC/TAEG e quindi, erroneamente, non è pervenuta alla declaratoria di nullità del contratto.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 106 c.p.c. sulla chiamata in garanzia, nonché dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.)’.
Sostiene che la Corte di Appello di Brescia avrebbe sbagliato nel ritenere che l’utilizzatore avrebbe dovuto fornire la prova dei vizi del bene concesso in leasing; ciò in quanto l’unico onere dell’utilizzatore era quello di denunciare i vizi, mentre spettava al fornitore provare l’assenza degli stessi.
Il primo ed il secondo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte (v. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28022; Cass., 29 dicembre 2018, n. 31194) ha già avuto modo di affermare che la
clausola penale contenuta nel contratto di leasing è di per sé valida, salvo il potere di riduzione, che nel caso di specie il giudice non ha esercitato, ritenendo che non fossero stati dedotti elementi concreti di eccessività.
Mentre il rispetto e l’interpretazione delle coordinate normative del giudizio di manifesta eccessività sono suscettibili di sindacato di legittimità, il giudizio di fatto relativo ai presupposti di tale valutazione sono riservati al giudice del merito, che nella specie, motivando nel senso per cui ‘non si evidenziano squilibri che impediscano, alla luce della suddetta clausola, di contemperare il vantaggio che il contratto assicura all’utilizzatore adempiente e il margine di guadagno che la società finanziaria si riprometteva per la sua regolare esecuzione’, ha svolto un apprezzamento conforme a diritto.
Sotto la formale invocazione della violazione di legge e del vizio di motivazione apparente i due motivi intendono sollecitare un riesame del giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità (v. di recente Cass., 03.03.2023, 6494, e, tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021).
7. Il terzo motivo è inammissibile.
E’ pur vero che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19785/2015, hanno affermato che il concedente, informato dall’utilizzatore dell’emersione dei vizi ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed
economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione; tuttavia, il motivo non solo non indica specificamente, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., le circostanze di fatto relative a tale inottemperanza al dovere di buona fede (non indica, in particolare, se il concedente sia stato informato dei vizi e tuttavia non si sia attivato presso il fornitore), ma neppure si confronta e si correla con la motivazione dell’impugnata sentenza, in cui manca un accertamento delle suindicate circostanze di fatto da parte del giudice di merito.
Lo scrutinio del motivo dunque implica, inammissibilmente, un apprezzamento ed un riesame di merito che è invece precluso in sede di legittimità, né risulta, al riguardo, denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti che sarebbero consentiti dall’art. 348 -ter cod. proc. civ., in presenza di cd. doppia conforme.
8. Il quarto motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (v. Cass., 39169/2021, anche richiamata dalla sentenza impugnata).
9. Il quinto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte, né offre ragioni per determinarne il mutamento, secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 cod. civ. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (così Cass., Sez. Un., n. 11748/2019).
La censura è poi ulteriormente inammissibile nella parte in cui afferma che nel caso di specie l’onere probatorio sarebbe stato assolto, dal momento che tale valutazione spetta al giudice del merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le società controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza