Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15000 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata – con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE e, per essa, dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
ORDINANZA
sul ricorso nr. 20558/2018 proposto da RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO ( CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
avverso il decreto nr. 2461/2018 pronunciato in data 6/6/2018 dal Tribunale di Cremona;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 16 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata per brevità BCC), chiese l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE, in via chirografaria, del complessivo credito di € 2.752.562,10, a titolo di canoni impagati e debito residuo relativo al contratto di locazione finanziaria nr. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Quinzano d’Oglio (BS) e di omessa restituzione del finanziamento erogato da RAGIONE_SOCIALE per opere di ristrutturazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico.
2 Il G.D dichiarò l’esecutività AVV_NOTAIOo stato passivo escludendo i crediti insinuati; sull’impugnazione ex art. 98 l.fall di BCC., il Tribunale di Cremona ha rigettato l’opposizione.
2.1 I giudici AVV_NOTAIO‘opposizione, dopo aver qualificato come traslativo il leasing, avuto riguardo all’apprezzabile valore residuo del bene alla scadenza del rapporto contrattuale, superiore all’importo convenuto per l’opzione, con AVV_NOTAIOeguente applicazione AVV_NOTAIOa normativa sulla vendita con riserva di proprietà, ritenuta inderogabile, reputavano affetta da nullità la norma pattizia (art. 19 del condizioni generali del contratto) che prevedeva un meccanismo di liquidazione del danno a seguito AVV_NOTAIOa risoluzione del contratto che si discostava dal regime AVV_NOTAIO‘equo compenso di cui all’art. 1526 c.c.
2.2 Quanto alla ragione creditoria discendente dal contratto di finanziamento, il Tribunale di Cremona ha disatteso la domanda sul presupposto che le somme erogate furono effettivamente destinate alla ristrutturazione AVV_NOTAIO‘immobile e all’installazione di un impianto fotovoltaico sullo stesso immobile oggetto di locazione finanziaria e, quindi, di proprietà AVV_NOTAIOa stessa concedente.
3 BCC ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 E’ inammissibile l’intervento spiegato con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c depositata da ultimo da parte di RAGIONE_SOCIALE e, per essa, dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, cessionaria nella titolarità del credito già vantato dalla cedente nei confronti RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Si deve dare continuità al costante orientamento di questa Corte per il quale è inammissibile l’intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimità (cfr. Cass. 11375/2010), mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma (in senso conforme, ex aliis , anche Cass. Sez. Un. 27466/2016 in motivazione, Cass. 27044/2016, 5759/2016; 3336/2015, 12179/2014, e 7986/2011).
2.Il primo motivo denuncia violazione AVV_NOTAIO‘art. 1526 comma 1 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c. per avere la Corte erroneamente ricondotto il contratto di locazione finanziaria nello schema contrattuale AVV_NOTAIOa vendita con riserva di proprietà anziché nell’atto di concessione in godimento del bene con AVV_NOTAIOeguente applicazione, in caso di inadempimento AVV_NOTAIOa disciplina di cui all’art. 1458 c.c.
2.1 La censura è inammissibile.
2.2 Con la sentenza n. 2061/2021, le Sezioni Unite hanno stabilito che nell’assenza di una regolazione legislativa (la L. n. 124 del 2017 art. 1, commi 136 -140 non avendo effetti retroattivi non trova applicazione ratione temporis al caso di specie) l’applicazione, per via analogica, AVV_NOTAIOa disciplina AVV_NOTAIO‘art. 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest’ultimo e il cd. leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina AVV_NOTAIOa risoluzione; mentre, infatti, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall’art. 1458, 1° comma, c.c., nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta alle regole AVV_NOTAIO‘art. 1526 c.c. finalizzato all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi AVV_NOTAIO‘autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a AVV_NOTAIOeguire (la restituzione del bene e l’acquisizione AVV_NOTAIOe rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte AVV_NOTAIO‘utilizzatore stesso.
2.3 Il Tribunale, con accertamento in punto di fatto non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 c.p.c., vizio che non è stato fatto valere, ha indicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto configurarsi la fattispecie del leasing traslativo.
3 Il secondo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 1526 e 1418 c.c. in relazione alla declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative AVV_NOTAIO‘art. 19 del contratto di leasing e declaratoria di inefficacia AVV_NOTAIO‘art. 5 del contratto di leasing nonché in relazione alla pronuncia di rigetto AVV_NOTAIOa richiesta di ammissione al passivo per l’importo concesso all’utilizzatore per finanziare l’esecuzione di
lavori di ristrutturazione e per l’installazione AVV_NOTAIO‘impianto fotovoltaico.
3.1 Il motivo è inammissibile, anche se la motivazione va corretta essendo il dispositivo conforme a diritto.
3.2 Il Tribunale ha reputato affetta da nullità la clausola nr. 19 AVV_NOTAIOe condizioni generali contrattuali; siffatta pattuizione, riportata nell’impugnato provvedimento, prevede che in caso di risoluzione del contratto l’utilizzatore «sarà tenuto a restituire immediatamente i beni …nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo rimanendo quanto stabilito all’art 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso EURIBOR in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di 1,5 punti dedotto quanto il concedente abbia AVV_NOTAIOeguito disponendo dei beni al netto AVV_NOTAIOa del corrispettivo pattuito per l’opzione» .
3.3 La riconosciuta nullità trova smentita nella giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente riconosciuto la validità di clausole pattizie di contenuto analogo a quello qui in contestazione ( ex plurimis , tra le ultime Cass. 7367/2023 e 4299/2024), esplicitamente ritenute «espressione di una razionalità propria AVV_NOTAIOa realtà socio -economica»; per giunta, dalla tipicità socioeconomica che li contraddistingueva, con la l. n. 124/2017 hanno assunto anche una tipicità normativa e non potendosi riconoscere carattere inderogabile alla disciplina AVV_NOTAIO‘art. 1526 c.c. (cfr. Cass. 34586/2023).
3.4 Le pattuizioni che prevedono l’acquisizione da parte del concedente dei canoni scaduti e impagati sono quindi, in astratto e contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, ammissibili, perché conformi all’art. 1526, 2° comma c.c. così come è AVV_NOTAIOentito
statuire che i canoni non ancora scaduti siano dovuti al concedente (art. 1382 c.c.).
3.5 Va tuttavia rilevato che la clausola penale così articolata non deve essere manifestamente eccessiva né deve attribuire al concedente, in caso di risoluzione, di ricevere più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto dovendo evitarsi l’indebita locupletazione che il concedente potrebbe AVV_NOTAIOeguire ricevendo il bene e i canoni scaduti e da scadere.
3.6 E’ stato, infatti, precisato che «l’equo compenso, ai sensi del primo comma AVV_NOTAIO‘art. 1526 c.c. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento AVV_NOTAIOeguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto…In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 1526 c.c. e del principio già contemplato dall’art. 1384 c.c. AVV_NOTAIOa riduzione equitativa che sebbene comunque lecita si palesi eccessiva così da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando quindi la posizione AVV_NOTAIOe parti, avendo pur sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento integrale» (cfr. Cass. S.U. 2061/2021).
3.6 Proprio al fine di AVV_NOTAIOentire al giudice di esercitare il potere -dovere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si ripromette di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, è stato affermato il principio secondo il quale «in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento AVV_NOTAIO‘utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1526 c.c., intenda far valere il credito
risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore, è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93, in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde AVV_NOTAIOentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività AVV_NOTAIOa penale, ai sensi e per gli effetti AVV_NOTAIO‘art. 1526 c.c., comma 2» (cfr. Cass. S.U. 2061/2021, nonché, in continuità, Cass. 7367/2023, 28579/2023 e 30083/2023).
3.7 Ciò premesso, è pacifico, in quanto risulta dallo stesso corpo del ricorso per Cassazione, che BCC si sia limitata a chiedere l’ammissione del credito per canoni scaduti, interessi e a titolo di debito attualizzato in AVV_NOTAIOeguenza di inadempimento, senza aver indicato la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene, né allegato la “stima” attendibile del valore attuale di mercato del bene, non ponendo il Giudice delegato in condizione di valutare, con l’applicazione eventuale del citato principio, il pregiudizio effettivamente subito dal concedente e di procedere, se necessario, alla riduzione ad equità AVV_NOTAIOa pur in astratto valida clausola penale pattuita.
3.8 Quanto alla statuizione relativa al finanziamento AVV_NOTAIOa somma di € 869.562,10, la Corte con accertamento in fatto non contestato dalla ricorrente, ha rilevato che le somme erogate sono state utilizzate, come da specifica pattuizione, dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandatario senza rappresentanza, per opere di ristrutturazione del bene e di installazione AVV_NOTAIO‘impianto fotovoltaico, in vista di una rimodulazione, non attuata in concreto, del contratto di leasing nel suo corrispettivo e nella sua durata.
4.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla è da statuire sulle spese non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2024
il Presidente
NOME COGNOME