Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28196 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28196 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 23401/2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2592/2017 del 13/6/2017, della Corte di Appello di Milano;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 27/6/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
2 La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13/06/2017, ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto le domande proposte dalla procedura nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e di seguito indicata per brevità RAGIONE_SOCIALE) volte ad ottenere -a seguito della intervenuta risoluzione, per inadempimento dell’utilizzatrice, del contratto di locazione finanziaria nr. 420705 (con lease back) stipulato tra la società in bonis e la RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto un complesso immobiliare -la restituzione ex art. 1526 cc delle rate versate e degli ulteriori importi accessori per la complessiva somma di € 1.595.153,61.
2.1 La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha riconosciuto la legittimità della clausola di cui all’art . 17 delle condizioni generali del contratto, con la quale si stabiliva che, in caso di anticipata risoluzione del contratto, i canoni versati sarebbero stati acquisiti dalla concedente con possibilità di quest’ultima di richiedere all’utilizzatore, a titolo di risarcimento danni, la differenza tra i canoni a scadere e il ricavato della vendita e/o ricollocazione del bene, in quanto AVV_NOTAIOentiva alla società finanziaria di assicurarsi il margine di guadagno che si riprometteva di trarre dall’affare ed era, nella sostanza, conforme alla disciplina contenuta negli artt. 72 quater l.fall. e 1 comma 78 l. 28/12/2015 nr. 208.
3 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso BNP RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 1526 cc, in relazione all’art . 360 comma 1 nr. 3 cpc, per avere la Corte ritenuto superata la distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario affermata dalla costante g iurisprudenza di legittimità sull’erroneo presupposto dell’applicabilità in via analogica dell’art. 72 quater l.fall. , che invece disciplina la diversa ipotesi degli effetti dello scioglimento del contratto da parte del curatore.
1.1 Con il secondo motivo viene prospettato «omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nr. 5 cpc) in relazione alla non opponibilità al RAGIONE_SOCIALE del documento Condizioni Generali prodotto da BNP RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Con il terzo motivo viene opposto «omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nr. 5 cpc) in relazione alla affermata (da parte del giudice di prime cure) mancata contestazione dei conteggi di BNP RAGIONE_SOCIALE ed al vizio di ultrapetizione in cui è incorso il Tribunale di prime cure, laddove l’odierna ricorrente lamentava la mancata formulazione di una domanda risarcitoria da parte della BNP RAGIONE_SOCIALE».
1.3 Con il quarto motivo viene dedotto « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 nr. 5 cpc) in relazione alla tempestività dell’eccezione formulata dalla curatela nelle note ex art. 183 comma 6 nr. 1 in AVV_NOTAIOeguenza dell’eccezione riconvenzionale (ove dovesse essere ritenuta tale) risarcitoria formulata dalla Banca nella propria comparsa di risposta». In particolare, a dire del ricorrente, i giudici milanesi non si sarebbero pronunciati sulla do manda formulata dall’attore in via subordinata di condanna di
BNP al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE della differenza tra il complessivo importo versato dalla fallita e la somma legittimamente trattenuta da BNP
2 Il primo motivo è infondato anche se va rettificata la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art 384 comma 3 cpc, essendo il dispositivo conforme a diritto.
2.1 Appaiono corrette le argomentazioni svolte dalla ricorrente circa la persistente validità della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con AVV_NOTAIOeguente applicazione analogica a quest’ultima figura della disciplina dell’art. 1526 cc, anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente la L. Fall., art. 72 quater; il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto invero a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93, in seno alla quale indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto, ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde AVV_NOTAIOentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526 c.c., comma 2 (v. Cass., Sez. Un., 28/1/2021, n. 2061, e, conformemente, da ultimo, Cass., 30/9/2021, n. 26531).
2.2 Né, trattandosi di un contratto di leasing traslativo risoltosi in data 16/6/2008, può trovare applicazione ratio ne temporis l’art. 1 comma 78 l. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che non ha effetti retroattivi.
2.3 Questa Corte ha avuto, quindi, modo di affermare in materia di leasing traslativo, che l’azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore per inadempimento dell’utilizzatore è disciplinata dall’art. 1526 cc, dettato in tema di vendita con riserva
della proprietà (v. Cass. 15975/2018), sicché in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse (solo) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto (Cass. 21985/2017).
2.4 Si è al riguardo ulteriormente osservato che in applicazione del disposto di cui all’art. 1526 cc, comma 2, nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irripetibilità dei canoni già versati da quest’ultimo, prevedendo la detrazione dalle somme dovute al concedente dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, tale clausola essendo coerente con la previsione contenuta all’art. 1526 c.c., comma 2 (v. Cass., 12/6/2018, n. 15202).
2.5 In caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale pattizia escludente l’applicabilità dell’art. 1526 cc può peraltro essere – anche d’ufficio – valutata dal giudice ex art. 1384 cc, ai fini di un’equa riduzione della prestazione assunta ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell’entità dell’adempimento dell’obbligazione principale (cfr. Cass nr. 11484/2022, 25031/2019 e 28840/2018).
2.6 Ciò premesso, deve evidenziarsi che la Corte di merito pur incorrendo, in un passaggio motivazionale, nell’errore di d iritto di ritenere superata, con l’introduzione dell’art 72 quater l. fall. , la tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, ha, nella sostanza, fatto piena e corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte circa gli effetti dell’inadempimento della vendita con riserva di proprietà.
2.7 I giudici di merito, infatti, hanno dato che l’art. 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria (lease back) regolamentava gli effetti della risoluzione anticipata del contratto, prevedendo, in modo non dissimile dalla L. Fall., art. 72 quater e dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 78, che i canoni versati e maturati sino alla risoluzione anticipata sarebbero stati acquisiti dalla concedente, con attribuzione in più della facoltà per quest’ultima di richiedere il risarcimento del danno nella misura pari ai canoni a scadere e dell’importo per l’esercizio di opzione, il tutto attualizzato, con l’obbligo di detrarre il ricavato dell’eventuale vendita del complesso immobiliare da quanto dovuto dall’utilizzatore.
2.8 La Corte ha escluso che tale clausola determinasse ricadute in termini ingiustificato arricchimento in favore del concedente ritenendo, al contrario, che la stessa realizzasse un equo contemperamento dei diritti delle parti dal momento che poneva la concedente nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se il contratto avesse avuto la sua naturale esecuzione.
2.9 Secondo quanto accertato dai giudici di merito i canoni versati dall’utilizzatore antecedenti alla risoluzione anticipata del contratto di leasing ammontavano ad € 1.287.867,50 e l’immobile è stato ricollocato per € 1.100.000 a fronte del corrispettivo globale convenuto per l’operazione di leasing per cui è causa di € 2.680.377,50.
2.10 La censura non si confronta con tale ratio decidendi limitandosi a disquisire sulle questioni del mancato superamento della distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo e della inapplicabilità della disciplina dell’art 72 quater l.fall. che non costituiscono la ragione fondante del convincimento della Corte di merito.
3 Il secondo motivo è inammissibile.
3.1 Va innanzitutto rilevato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che AVV_NOTAIOente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass 29952/2022, 25259/2017 e 25259/2022).
3.5 In ogni caso non può sostenersi che la procedura fallimentare sia terzo rispetto alla società di leasing; quando, infatti, il curatore intende giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi) egli non assume la posizione di terzo (cioè di rappresentate della massa dei creditori) ma la medesima posizione del soggetto fallito, con quanto ne AVV_NOTAIOegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti (cfr. Cass. 31173/2018 e 34828/2022).
3.6 Nella fattispecie in esame il RAGIONE_SOCIALE che, agendo in giudizio per il recupero dei canoni di leasing versati dall’utilizzatore prima della risoluzione del contratto, ha allegato quale fatto costitutivo del credito proprio il contratto di locazione finanziaria che è, quindi, stato valutato dalla Corte nel suo intero contenuto, comprensivo delle condizioni generali.
4 Il terzo motivo è inammissibile.
4.1 La curatela ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla ‘censura mossa alla decisione del Giudice di Prime Cure che aveva affermato la mancata contestazione dei conteggi di BNP RAGIONE_SOCIALE
da parte della Curatela’ e da ‘vizio di ultrapetizione in cui è incorso il Tribunale di Prime Cure, laddove l’odierna ricorrente lamenta la mancata formulazione della domanda risarcitoria (e/o comunque di una eccezione di compensazione) da parte della curatela’.
4.2 Sennonché resta oscuro il contenuto del motivo di appello di cui trattasi, dato che nel corpo del ricorso si omette di trascrivere o di riportare in maniera analitica e completa sia le statuizione del tribunale oggetto di censura che il contenuto specifico dei motivi di appello.
4.3 Dalla trascrizione della comparsa di costituzione (pag. 19 del ricorso, in nota), sembra dedursi che le contestazioni mosse ai conteggi della BNP si fondassero sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 1526 cod. civ.; le stesse devono ritenersi implicitamente rigettate in virtù della ritenuta applicabilità della disciplina contrattuale derogativa di tale disposizione. La domanda risarcitoria era stata proposta ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e non risulta sia stata accolta dalla sentenza di primo grado: la censura doveva ritenersi quindi inammissibile per difetto d’interesse, e su di essa correttamente la sentenza impugnata non ha pronunciato.
4.4 Anche il quarto motivo è inammissibile in quanto la Corte distrettuale, pur non pronunciandosi esplicitamente sulla tempestività della domanda di riduzione della penale proposta dalla curatela nella memoria ex art 183 comma 6 nr. 1, ha esaminato nel merito tale domanda, rigettandola, in virtù della ritenuta non eccessività della penale.
5 Conclusivamente il ricorso è infondato.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.000 oltre ad € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2023