Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18088 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30319/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del RIBUNALE di CHIETI n. 937/2018 depositato il 25/09/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Chieti ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro l’ esclusione del credito insinuato a titolo di rate di leasing già scadute alla data della risoluzione del contratto, intervenuta prima del fallimento e seguita dalla restituzione dell’immobile in forza di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c .
1.1. -Per quanto si legge nel decreto impugnato, l ‘opponente aveva dedotto che: i) aveva prodotto documentazione attestante la sussistenza del rapporto di locazione (contratto di leasing, atto notarile di compravendita del bene, fattura di acquisto, atto di subentro nel contratto da parte di RAGIONE_SOCIALE, verbale di consegna), in uno alla certificazione ex art. 50 TUB e all’estratto conto alla data del fallimento; ii) il curatore, in quanto terzo, non era legittimato a chiedere la riduzione dell’indennità ex art. 1526 c.c.; iii) non era applicabile l’art. 1526 c.c., bensì l’art. 72-quater l.fall., anche alla luce della legge n. 124 del 2017.
1.2. -Il tribunale ha invece ritenuto che: i) si tratta di leasing traslativo e non di godimento (circostanza ritenuta «non contestata dal ricorrente ed anzi implicitamente ammessa» stante il richiamo a «Cass. 4862/2010 in relazione all’assimilazione operata dall’art. 72-quater l.fall.»); ii) il contratto si è risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, con conseguente applicazione non già dell’art. 72-quater l.fall. (applicabile al contratto di leasing pendente al momento del fallimento) bensì, in via analogica, dell’art. 1526 c.c.; iii) per poter essere ammesso al passivo dell’utilizzatore fallito, il concedente ha l’onere di proporre una domanda ‘ comprensiva di tutte le richieste nascenti da quella disposizione: la restituzione di tutti i canoni all’utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, primo comma, c.c., la differenza tra l’intero corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione ‘ ; iv) tale onere non è stato assolto.
-MPS propone ricorso per cassazione in tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente lamenta « omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 96 L.F. con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il Giudicante pronunciato sul motivo principale del proposto ricorso in opposizione ex artt. 98-99 L.F.» ovvero la « totale mancanza di qualsivoglia motivazione da parte del Giudice Delegato ».
3.1. -La censura è inammissibile, sia perché il vizio denunziato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è completamente difforme dal relativo paradigma, sia perché, a prescindere dal generico riferimento alla «segnalata mancanza di motivazione» (a fronte di quanto si legge nel decreto impugnato in merito alla motivazione adottata dal giudice delegato e RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’opposizione : v. sopra sub 1.1.) , v’è comunque difetto di interesse alla rilevazione del vizio di omessa pronuncia del tribunale sulla contestata mancanza assoluta di motivazione del decreto del giudice delegato, poiché l’effetto devolutivo derivante dalla natura impugnatoria del giudizio disciplinato dagli artt. 98 e 99 l.fall. -che demanda al giudice dell’opposizione il r iesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica (Cass. 21490/2020, 9928/2018, 19003/2017, 8929/2012) -fa sì che gli eventuali vizi della pregressa decisione monocratica si riversino nel giudizio di opposizione e restino assorbiti dalla decisione collegiale, una volta che questa, come nel caso di specie, si sia pronunciata sul merito della pretesa.
Viene qui in rilievo il principio generale secondo cui le nullità del provvedimento soggetto ad impugnazione si convertono in motivi di impugnazione, sicché il giudice della impugnazione, anche laddove rilevi un vizio nella sentenza impugnata, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l’ulteriore decisione nel merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza d’interesse qualora detto giudice, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado
prospettata in sede di impugnazione, abbia comunque pronunciato nel merito (Cass. 7744/2011, 12642/2014, 21943/2020).
-Il secondo mezzo denuncia l’e rronea applicazione dell’art. 2704 c.c., per non avere il tribunale valutato la copiosa documentazione riversata in atti da RAGIONE_SOCIALE, tutta munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, e la «correlata nullità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 4 c.p.c.».
4.1. -La censura è inammissibile, in quanto del tutto fuori centro rispetto alla ratio decidendi , dal momento che il tema della opponibilità delle scritture private ex art. 2704 c.c. non è stato nemmeno lambito dal tribunale, il quale si è limitato a rilevare più radicalmente la mancanza delle RAGIONE_SOCIALEgazioni (ivi declinate come ‘richieste’) necessarie a ricostruire il credito insinuato nelle sue componenti derivanti dall’applicazione dell’art. 1526 c.c., e dunque l’incompletezza della domanda, alla luce di un orientamento di legittimità (Cass. 20890/2017, 2538/2016) poi confermato dal più recente indirizzo nomofilattico (Cass. Sez. U, 2061/2021; conf. Cass. 30721/2023, 30008/2023, 30018/2023).
4.2. -Sul punto il controricorrente precisa che fin dal progetto di stato passivo erano state evidenziate le carenze e incongruenze della domanda d’ammissione (segnatamente il fatto che la documentazione prodotta non consentisse il riscontro e la quantificazione delle poste creditorie reclamate dal ricorrente nei confronti della fallita, subentrata all’originario utilizzatore nel contratto di leasing, né la verifica della ‘liceità’ dell’operazione di leasing in vista della eventuale riduzione dell’indennità) e che ad esse non si è mai posto rimedio, nemmeno nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
-Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’erronea applicazione dell’art. 1526 c.c. , in luogo dell’art. 72 -quater l.fall., e della « correlata nullità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. » in quanto il tribunale avrebbe erroneamente: i) affermato che la natura traslativa del contratto di leasing non era stata contestata da RAGIONE_SOCIALE, che invece « ha dedicato sul punto ben 11 pagine in sede di ricorso ex artt.98-99 L.F. » (perorando ancora in questa sede il venir meno della distinzione tra
leasing finanziario e traslativo, grazie alla legge n. 124 del 2017); ii) non considerato che la ‘clausola marciana’ contenuta nel contratto escludeva l’applicabilità dell’art. 1526 c.c., in quanto idonea a garantire il riequilibrio delle posizioni delle parti; iii) omesso di quantificare l’equo compenso spettante ex art. 1526 c.c.
5.1. -Anche quest’ultima censura è inammissibile poiché, oltre a riflettere la mancata comprensione della ratio decidendi e di cui si è detto, difetta di autosufficienza sull ‘asserita contestazione della natura del contratto (senza che sia stato dedotto alcun vizio specifico nella sua interpretazione da parte dei giudici di merito) ed in diritto si pone in contrasto con l’ormai consolidato indirizzo nomofilattico (Cass. Sez. U, 2061/2021; conf. Cass. 7367/2023, 27133/2023, 30721/2023, 30008/2023, 30018/2023) per cui:
in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti (quale quello oggetto del contendere) resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest’ultima figura (così apprezzata dal giudice di merito) della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72 quater della legge fallimentare;
la ragione di questa distinzione nella disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo, all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata, là dove questa venga a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (attraverso la restituzione del bene, l’acquisizione delle rate riscosse e il risarcimento del danno) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto;
nel leasing traslativo, la risoluzione resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’art. 1526 c.c., con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, per cui
l’utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d’uso, oltre al risarcimento del danno;
nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto di leasing traslativo, per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore, è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, RAGIONE_SOCIALEgare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art . 1526, comma 2, c.c.
-Segue la condanna RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/04/2024.