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Leasing traslativo e fallimento: la Cassazione chiarisce

Una società di leasing ha agito contro il fallimento di un’azienda utilizzatrice per un contratto risolto prima della bancarotta. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30721/2023, ha ribaltato la decisione del Tribunale, stabilendo che per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della Legge 124/2017, non si applica l’art. 72-quater della legge fallimentare, bensì, in via analogica, l’art. 1526 c.c., ripristinando la distinzione tra leasing di godimento e traslativo per i casi pregressi.

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Leasing Traslativo e Fallimento: Le Sezioni Unite Riscrivono le Regole

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce sulla complessa disciplina del contratto di leasing in caso di fallimento dell’utilizzatore, in particolare quando il contratto si è già risolto. La decisione è fondamentale perché chiarisce la non retroattività della Legge 124/2017 e riafferma la validità della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo per i rapporti sorti e conclusi prima della nuova normativa, con importanti conseguenze sul calcolo del credito spettante alla società concedente.

I Fatti di Causa

Una società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria un grande immobile a un’altra società. A causa di ripetuti inadempimenti da parte dell’utilizzatrice, la società di leasing aveva risolto il contratto nel 2011, ben prima che la società utilizzatrice venisse dichiarata fallita nel 2013.

Successivamente al fallimento, la società di leasing si è insinuata al passivo per un credito ingente, comprensivo dei canoni scaduti, di quelli a scadere e di altri crediti accessori. Il bene immobile era stato poi venduto dalla stessa società di leasing a un prezzo considerevolmente inferiore rispetto al valore di stima emerso in altre sedi giudiziarie.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva respinto le ragioni della società di leasing. I giudici di merito avevano applicato, in via interpretativa, i principi dell’art. 72-quater della legge fallimentare, norma che regola gli effetti del fallimento sui contratti di leasing ancora in corso. Secondo il Tribunale, questa disciplina doveva applicarsi anche ai contratti già risolti prima del fallimento. Di conseguenza, il credito della società di leasing doveva essere calcolato sottraendo dal totale dovuto il valore di mercato del bene recuperato. Poiché una stima valutava l’immobile per un importo superiore al credito residuo, il Tribunale aveva concluso per l’insussistenza del credito e respinto l’opposizione.

Le Motivazioni della Cassazione e la rilevanza del leasing traslativo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di leasing, cassando il decreto del Tribunale e rinviando la causa per un nuovo esame. Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un fondamentale principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 2021.

La Suprema Corte ha chiarito in modo definitivo che la nuova disciplina sul leasing, introdotta con la Legge n. 124 del 2017, non è retroattiva. Questo significa che:

1. Per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della legge, si applica la nuova normativa.
2. Per i contratti risolti prima, come nel caso di specie, resta valida la tradizionale distinzione giurisprudenziale tra leasing di godimento e leasing traslativo.

Il caso in esame ricade nella categoria del leasing traslativo, in cui le rate non rappresentano solo il corrispettivo per il godimento del bene, ma anche un anticipo sul prezzo di acquisto finale. Per questi contratti, la giurisprudenza ha sempre ritenuto applicabile, in via analogica, la norma sulla vendita con riserva di proprietà (art. 1526 c.c.).

Di conseguenza, la Cassazione ha stabilito che il Tribunale ha errato nel fondare la propria decisione sull’applicazione analogica dell’art. 72-quater l. fall., ignorando la distinzione fondamentale tra le due tipologie di leasing per i contratti risolti ante-riforma. La vicenda contrattuale e processuale dovrà essere interamente riletta alla luce dei principi dell’art. 1526 c.c., che regolano diversamente i diritti e gli obblighi delle parti in caso di risoluzione.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

L’ordinanza ha un’importanza pratica notevole. Afferma che non si può applicare retroattivamente una disciplina più recente a situazioni giuridiche esauritesi in precedenza. Per tutti i contratti di leasing traslativo risolti per inadempimento prima della Legge 124/2017, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e a un equo compenso per l’uso dello stesso, oltre al risarcimento del danno, ma dovrà restituire le rate riscosse, secondo quanto previsto dall’art. 1526 c.c. Il Tribunale del rinvio dovrà quindi riesaminare la quantificazione del credito della società di leasing applicando questi principi, anziché quelli, errati per il caso specifico, dell’art. 72-quater della legge fallimentare.

Quale norma si applica a un contratto di leasing traslativo risolto prima del fallimento e prima della Legge 124/2017?
Per i contratti di leasing traslativo risolti per inadempimento prima dell’entrata in vigore della Legge 124/2017, la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Cassazione, prevede l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. (vendita con riserva di proprietà) e non dell’art. 72-quater della legge fallimentare.

La Legge n. 124 del 2017 sul leasing finanziario ha efficacia retroattiva?
No. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 2061/2021), citata nell’ordinanza, ha stabilito che la disciplina introdotta da tale legge non ha effetti retroattivi. Si applica solo ai contratti i cui presupposti per la risoluzione si sono verificati dopo la sua entrata in vigore.

Perché il Tribunale aveva inizialmente respinto la richiesta della società di leasing?
Il Tribunale aveva erroneamente applicato in via analogica l’art. 72-quater della legge fallimentare, che prevede di sottrarre dal credito del concedente il valore del bene rientrato in suo possesso. Poiché una stima valutava l’immobile per un importo superiore al credito vantato, il Tribunale aveva concluso che nessun credito residuasse a favore della società di leasing.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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