Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30721 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21481-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede legale in INDIRIZZO, in persona del suo procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 7 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso ex art. 98 l. fall., depositato in data 19.01.2017, la RAGIONE_SOCIALE, premettendo:
di aver, con contratto n. NUMERO_DOCUMENTO, concesso in locazione finanziaria a RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) il fabbricato ad uso uffici sito in Roma, INDIRIZZO; ii) di aver risolto, nell’agosto 2011, il detto contratto a fronte dei ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte di RAGIONE_SOCIALE, richiedendo la restituzione dell’immobile e il pagamento dell’intero credito contrattuale maturato, pari ad euro 21.147.54,43, di cui euro 1.036.345,17 per canoni scaduti, interessi di mora e fatture di rivalsa ed euro 20.110.709,26 per canoni a scadere; iii) di aver ceduto a RAGIONE_SOCIALE precedentemente, con scrittura privata del 1.3.2010, il credito vantato nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 1.891.953,80, ma di aver ottenuto da RAGIONE_SOCIALE solo il pagamento delle prime cinque rate del corrispett ivo, rimanendo creditrice nei confronti di quest’ultima della somma di euro 1.7343.922,19; iv) di aver, dopo il fallimento di RAGIONE_SOCIALE (dichiarato dal Tribunale di Roma in data 3.10.2013), presentato domanda di ammissione al passivo per i crediti suddetti, pari all’importo complessivo di euro 22.881.976,62, in INDIRIZZO, con espressa riserva, all’esito della vendita o riallocazione dell’immobile a terzi , di portare in detrazione dal credito indicato il valore ricavato dalla futura alienazione; v) il giudice delegato aveva ammesso il credito di euro 20.889.195,34 in INDIRIZZO, con riserva ex art. 96, 2 comma, l. fall., condizionata alla documentazione della riallocazione del bene e deduzione dal credito del relativo importo, escludendo tuttavia le altre ragioni di credito; vi) che con istanza del 21 marzo 2016, all’esito della vendita dell’immobile per il corrispettivo di euro 10.000.000,00, la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto al giudice delegato di sciogliere in senso negativo la riserva e il giudice delegato aveva
conseguentemente sciolto la riserva assunta non ammettendo il credito, ritenendo più prossima al valore di mercato la stima richiamata dalla curatela (eseguita in altro procedimento, che valutava l’immobile in euro 26.900.000) rispetto a quella allegata dal creditore istante e rilevando l ‘ insussistenza del dedotto credito per essere il debito ex art. 72 quater l. fall. di importo superiore all’entità del credito azionato; tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE ha dunque proposto opposizione allo stato passivo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
2. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 2718/2019, emesso in data 7.6.2019, ha respinto l’opposizione, confermando pertanto il provvedimento impugnato. Il Tribunale ha ricordato che: a) anche al fine di stabile quale sia la norma applicabile (art. 72 quater l. fall.), il contratto di locazione finanziaria dell’immobile oggetto di causa era stato risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore per l’inadempimento di quest’ultimo e il bene oggetto del contratto era stato restituito alla società di leasing sempre prima del fallimento e c il concedente aveva richiesto di insinuarsi al passivo per l’intera somma erogata , quale finanziamento alla stessa società fallita; b) sulla scorta dell’orientamento espresso più di recente dalla Suprema Corte nella materia in esame (Cass. 8980/2019), il disposto normativo di cui all’art. 72 quater l. fall., come peraltro assunto implicitamente da entrambe le parti, trova applicazione sia allorquando il contratto di leasing sia pendente al momento della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore e sia s ciolto su iniziativa del curatore sia allorquando, come nel caso di specie, il contratto di leasing sia già risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultimo, così superando il precedente orientamento espresso sempre dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione, nel contratto di leasing, tra leasing traslativo e quello di godimento; tanto premesso, ha ulteriormente ricordato che: c) nel caso di specie, il giudice delegato aveva dapprima ammesso il credito dell’opponente con espressa riserva all’esito della vendita o riallocazione del bene, ai sensi dell’art. 96, sec ondo comma, l. fall., così richiamando la disciplina dettata dall’art. 72 quater l. fall. e dovendosi ritenere che il giudice delegato avesse inteso ammettere al passivo il credito insinuato
condizionatamente all’accertamento del cd. differenziale negativo, cioè dell ”inferiorità’ del ricavato della riallocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo vantato dalla concedente; ha dunque ritenuto che: d) la procedura di vendita dell’immobile non era stata improntata ai principi di trasparenza e correttezza e doverosa informazione agli organi della procedura e peraltro la stima del bene immobile intervenuta nel corso di altro giudizio di opposizione allo stato passivo – incardinato innanzi al Tribunale di Milano, in relazione al fallimento RAGIONE_SOCIALE – aveva accertato il valore del bene in euro 26.900.000; e) il rigetto dell’opposizione allo stato passivo era dunque fondato non già sulla positiva dimostrazione da parte della curatela opposta (a ciò peraltro non onerata) dell’avvenuta riallocazione del bene a prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato bensì sulla mancata dimostrazione da parte del concedente (a ciò invece onerato) della vendita dell’immobile a valori d i mercato, costituendo un fatto costitutivo del credito del concedente proprio la vendita o riallocazione a prezzi di mercato del bene oggetto del contratto di leasing.
2.Il decreto, pubblicato il 7.6.2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il fallimento controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 72 quater l.f. sul rilievo che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente affermato che il riferimento all’effettivo valore di mercato del bene rileverebbe quale fatto costitutivo del credito da insinuare al passivo e per aver erroneamente consid erato, ai fini dell’ammissione al passivo, la diversa ipotesi della eventuale mala gestio della concedente nel processo di vendita del bene.
1.1 Il motivo è fondato, con le precisazioni qui di seguito riportate.
Occorre ricordare che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Roma a fondamento della propria decisione (Cass. 29 marzo n. 2019 n. 8980) deve ritenersi ormai superata dai principi successivamente affermati dalla Sezioni
Unite di questa Corte che hanno definitivamente chiarito che, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall. (Sez. U., Sentenza n. 2061 del 28/01/2021).
Orbene, alla luce di tali principi e in accoglimento del primo motivo di ricorso, dovrà essere riletta l’intera vicenda contrattuale e processuale prospettata dalle parti, con rinvio pertanto al Tribunale di Roma.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, per come articolati, il secondo, come violazione e falsa applicazione dell’art. 96 l. fall. e dell’art. 72 quater l. fall., in riferimento alla riserva apposta dal Tribunale di Roma al provvedimento di ammissione al passivo e, il terzo, declinato invece come violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valenza probatoria attribuita alla consulenza tecnica formatasi in assenza di contraddittorio processuale.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26.9.2023