Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30004 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26470/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso DECRETO di TRIBUNALE URBINO n. 370/2017 depositata il 09/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, ricorre per tre mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del 9 ottobre 2017 che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo dal quale era stato escluso il proprio credito di € 8.621.402,89.
– Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Il primo mezzo denuncia violazione di legge e/o falsa applicazione dei commi 136-138 della legge numero 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017, che, sostiene la ricorrente, hanno tipizzato il contratto di locazione finanziaria superando la distinzione tra leasing di godimento e leasing finanziario. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia ovvero per omesso esame circa la decisiva eccezione della ricorrente medesima sull’applicabilità alla fattispecie dei commi 136138 citati. Conseguente inapplicabilità dell’articolo 1526 c.c.
Il secondo mezzo denuncia violazione di legge e/o falsa applicazione del primo comma dell’articolo 1526 c.c. perché il Tribunale non ha considerato la componente indennitaria del credito della RAGIONE_SOCIALE. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla formale
eccezione della ricorrente in merito all’inadeguatezza/arbitrarietà del giudizio di equivalenza del Tribunale di Urbino che ha eguagliato il credito dell’istante con l’ammontare dei canoni incassati dalla banca e con la restituzione del bene immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria. Ovvero omesso esame della formale eccezione della ricorrente in merito all’inadeguatezza/arbitrarietà del giudizio di equivalenza del tribunale di Urbino che ha eguagliato il credito dell’istante con l’ammontare dei canoni incassati dalla banca e con la restituzione del bene immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria. Diritto della banca all’insinuazione del credito per i canoni scaduti e a scadere con l’attualizzazione contrattuale per € 7.675.416,58.
Il terzo mezzo denuncia violazione di legge e/o falsa applicazione dell’articolo 12 del decreto ministeriale numero 55 del 2014 in tema di liquidazione di spese giudiziali.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
4.1. – È infondato il primo mezzo.
Vale in proposito richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061) secondo cui: « In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti, quale quello oggetto del contendere (la risoluzione di diritto del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore è stata determinata da manifestazione di volontà della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita a mezzo di raccomandata del 9 settembre 2016), resta valida, invece, la
distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, ritenuta dal giudice di merito, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72 quater della legge fallimentare ».
Dunque, la distinzione che la ricorrente sostiene essere stata cancellata rimane in essere per il passato.
4.2. – È invece fondato il secondo mezzo.
La citata decisione delle Sezioni Unite ha affermato l’ulteriore principio secondo cui, in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 della legge fallimentare, in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1526, comma 2, c.c..
Nel caso in esame il giudice di merito si è limitato ad affermare quanto segue: « Avendo, quindi, la risoluzione efficacia retroattiva, le parti dovrebbero ottenere la restituzione di quanto prestato: la RAGIONE_SOCIALE dovrebbe restituire il bene (e l’ha fatto …) e la banca dovrebbe restituire i canoni riscossi. Questi ultimi, tuttavia, possono essere inquadrati nell’equo compenso per l’uso della cosa di cui all’articolo 1526 c.c., e lasciati alla banca opponente ».
A fronte di ciò, la censura in esame denuncia « l’omessa pronuncia ovvero l’omessa motivazione del Tribunale di Urbino in merito alle premesse logiche del suddetto giudizio di equivalenza, nella parte in cui ha eguagliato il credito capitale della RAGIONE_SOCIALE … alla restituzione del bene immobile, senza comparare concretamente il residuo credito capitale, indicato dalla scrivente difesa dell’istanza di insinuazione al passivo in € 7.675.416,58, al valore economico del cespite ». Somma, quella indicata, pari ai canoni di leasing a scadere, che la banca ha richiesto in forza dell’articolo 19 del contratto di leasing , secondo cui l’utilizzatore era tenuto in caso di risoluzione del contratto alla immediata restituzione del bene nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate sino a tale data, oltre al risarcimento del danno rapportato alla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso indicato nelle condizioni contrattuali, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto di quanto stabilito per l’opzione.
Orbene, cosa abbia indotto il Tribunale, a ritenere che dalla vendita dell’immobile restituito dall’utilizzatore la banca abbia conseguito o possa conseguire l’importo di € 7.675.416,58 non è dato sapere, giacché il decreto impugnato è in proposito totalmente carente di qualunque sia pur sintetica motivazione. Sicché coglie nel segno l’obiezione che la ricorrente addebita al Tribunale di non aver comparato l’importo dei canoni a scadere con il concreto valore economico del cespite.
4.3. – Il terzo mezzo è assorbito.
– Per l’effetto il decreto impugnato è cassato e rinviato al Tribunale di Urbino in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato, applicando il descritto principio sulla stima del bene
in questione, e deciderà anche sul governo delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviata anche per le spese al Tribunale di Urbino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.