Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30018 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30018 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18629/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE BANCAIMPRESA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO N 48/2017 RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE PERUGIA n. 2116/2019 depositata il 15/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e, quindi, già RAGIONE_SOCIALE, ricorre per sei mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, contro il decreto del 15 maggio 2020, con cui il Tribunale di Perugia ha respinto l’opposizione dell’odierna ricorrente avverso il diniego di ammissione al passivo per l’importo di € 326.827,48, motivata dal rilievo che non era « quantificabile l’eventuale credito vantato dall’istante, posto che si ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 1526 c.c., in considerazione del fatto che il contratto di leasing è stato risolto dal concedente in data antecedente alla dichiarazione di fallimento ».
– A fondamento della decisione, il Tribunale adito ha osservato: -) che la creditrice istante aveva modificato e precisato la propria domanda, rispetto alla formulazione originaria della domanda di insinuazione, che non conteneva alcun riferimento all’articolo 72 quater della legge fallimentare, né comunque al concetto che nella definitiva quantificazione del credito si sarebbe dovuto tener conto del valore di realizzo dell’immobile rimasto in proprietà della banca; -) che era applicabile al caso di specie l’articolo 72 quater della legge fallimentare;
-) che, in astratto, il concedente aveva diritto ad essere ammesso al passivo fallimentare per ottenere anche la differenza tra il valore di mercato del bene e il credito residuo;
-) che, tuttavia, il creditore aveva chiesto di essere ammesso al passivo fallimentare senza che il bene fosse stato già diversamente allocato, sicché non vi era un valore certo da confrontare al residuo
credito, né aveva fornito elementi sufficienti per desumere, in particolare, che il valore attuale di mercato del bene fosse inferiore al credito residuo in linea capitale del concedente, come stabilito dall’articolo 72 quater .
3. – Il fallimento intimato non svolge difese
CONSIDERATO CHE
4. – Il primo mezzo denuncia errore nella determinazione della domanda ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il creditore istante avesse immutato la propria originaria domanda.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 95 della legge fallimentare, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la domanda ex articolo 72 quater era stata comunque argomentata e motivata nelle note ex articolo 95, secondo comma, della legge fallimentare.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la domanda formulata in sede di opposizione dovesse essere rigettata perché prospettata in modo diverso rispetto alla asserita diversa richiesta formulata in sede di verifica.
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 72 quater della legge fallimentare, errata interpretazione del contratto, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il bene oggetto del contratto di leasing non fosse stato diversamente allocato e che non vi fossero elementi sufficienti per desumere, in particolare, che il valore attuale di mercato del medesimo fosse inferiore al credito residuo in linea capitale del concedente, trattandosi di affermazione slegata dal contesto dei fatti, dal momento che il giudice di merito non aveva minimamente pensato di valutare il bene, mentre il credito
complessivo avrebbe dovuto essere ammesso, salvo poi correggere l’importo dell’ammissione in sede di riparto con il ricavato della riallocazione.
Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 72 quater della legge fallimentare, invocando l’autorità di Cass. 1° marzo 2010, n. 4862 ed affermando che il Tribunale avrebbe dovuto riservare all’esito della riallocazione del bene la proposizione della domanda ulteriore sulla base della citata norma, ma mai avrebbe potuto e dovuto rigettare l’opposizione.
Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione ancora dell’articolo 72 quater c.p.c., osservando che il rigetto così come disposto non potrebbe passare in giudicato perché precluderebbe una successiva ammissione tardiva, tanto più che il Tribunale aveva tutti gli elementi per poter individuare il credito della concedente al lordo della riallocazione.
RITENUTO CHE
5. – Il ricorso è inammissibile.
5.1. – Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061) hanno di recente stabilito che:
-) in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti, quale quello oggetto del contendere, resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, ritenuta dal giudice di merito, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72 quater della legge fallimentare;
-) in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 della legge fallimentare, in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1526, comma 2, c.c..
5.2. – Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto che la controversia dovesse essere decisa in applicazione dell’articolo 72 quater della legge fallimentare, quantunque detta norma fosse in realtà inapplicabile, in forza del principio in proposito affermato dalle Sezioni Unite, dal momento che il contratto era stato risolto di diritto per iniziativa della concedente già prima della dichiarazione di fallimento.
Ma ciò che è decisivo, per i fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è che esso non coglie la ratio decidendi , la quale non può che sol per questo rimanere ferma, giacché il giudice di merito ha respinto la domanda di insinuazione al passivo sulla considerazione che la creditrice istante: i) non aveva riallocato il bene; ii) non aveva offerto elementi per la determinazione del valore di riallocazione.
Ciò detto, è di tutta evidenza che i primi tre mezzi neppure lambiscono la ragione posta dal Tribunale a fondamento della propria decisione: il giudice di merito non ha affatto respinto la domanda perché la concedente l’ avesse inammissibilmente modificata, ma si è limitato a prendere atto dell’intervenuta
emendatio , alla quale non ha però ricollegato alcuna conseguenza, e, come si è già osservato, ha infine disatteso l’istanza di ammissione al passivo per l’impossibilità di determinare il credito ammissibile, in dipendenza dell’insussistenza di elementi per determinare il valore dell’immobile.
Eguali considerazioni valgono per gli altri tre mezzi, tutti diretti a sostenere che il giudice avrebbe dovuto ammettere il credito salvo poi a defalcare il valore del bene una volta che fosse stato riallocato: il che, come si diceva, non coglie la ratio decidendi , che si riassume in ciò, che in caso di mancata riallocazione, la creditrice istante avrebbe dovuto fornire elementi tali da dimostrare che il valore attuale di mercato del bene fosse inferiore al credito residuo in linea capitale del concedente.
Occorre aggiungere che nel corpo del quarto motivo, a pagina 18 del ricorso, la ricorrente scrive che il Tribunale di Perugia non si è fatto carico di valutare il bene, ma l’osservazione non può essere condivisa, giacché dalla citata decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite emerge che vi è un preciso onere almeno di allegazione, se non di prova, che grava sul creditore che insinua al passivo il credito risarcitorio fondato sulla clausola contrattuale, il che induce a reputare superato l’indirizzo, seguito da Cass. 29 marzo 2019, n. 8980 (e v. pure 18543/19 non massimata), laddove ha reputato che il giudice delegato dovesse procedere di propria iniziativa alla stima in sede di accertamento del passivo.
6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.