Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29223 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
sul ricorso 14602/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.La società in accomandita semplice ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed il socio accomandatario NOME COGNOME hanno stipulato un contratto di leasing con RAGIONE_SOCIALE, poi diventata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi ancora RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto di un furgone da adibire alla vendita di calzature ed abbigliamento: il furgone doveva essere fornito dalla società RAGIONE_SOCIALE, che ne avrebbe apportato anche le modifiche necessarie a renderlo utilizzabile nel l’attività di commercio, e che avrebbe ricevuto il corrispettivo , per l’appunto, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.E’ acca duto che RAGIONE_SOCIALE non ha consegnato la vettura e che COGNOME ha sospeso i pagamenti. Con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE) ha ottenuto decreto ingiuntivo per la cifra rimanente.
3.-Al decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione la società RAGIONE_SOCIALE ed il socio NOME COGNOME, eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, ma soprattutto eccependo di non avere mai ricevuto il bene oggetto del leasing: hanno di conseguenza formulato domanda riconvenzionale per i danni.
Nel giudizio di opposizione si è costituito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed è stata chiamata in causa la RAGIONE_SOCIALE, che è rimasta contumace.
3.1.Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione qualificando il rapporto come di mero finanziamento, e non di leasing, ossia negando un collegamento tra la vendita dell’autocarro ed il suo finanziamento.
3.2.- In appello questa qualificazione è stata smentita: i giudici di secondo grado hanno inteso l’operazione negoziale alla stregua di un leasing, ed hanno però ritenuto, in applicazione di una regola giurisprudenziale, che il concessionario (la società RAGIONE_SOCIALE) aveva sottoscritto verbale di consegna, ed aveva iniziato a pagare le rate, così ingenerando nella finanziaria la convinzione che il bene era stato effettivamente consegnato.
4.-Avverso tale decisione sia la società RAGIONE_SOCIALE che il socio NOME COGNOME ricorrono con un motivo. Si è costituita con controricorso RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, che succede a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato memoria.
Considerato che
5.L’unico motivo di ricorso contiene due censure: la prima di violazione dell’articolo 1375 c.c., la seconda di violazione dell’articolo 112 c.p.c.
La tesi è la seguente.
La società finanziaria ha agito senza correttezza nel pretendere il pagamento del furgone, pur sapendo che il bene non era stato consegnato, e poco rileva che la ricorrente ha sottoscritto un verbale di consegna, il quale era chiaramente compilato in anticipo, prima che la consegna pattuita avvenisse: per tale ipotesi è regola giurisprudenziale che il verbale non attesta l’avvenuta consegna e non può fare da fondamento alla pretesa di pagamento del canone.
Con la seconda censura questo argomento è proposto in maniera diversa, nel senso che si assume che il giudice di merito si è fermato alla constatazione che era stato firmato un verbale di consegna senza però porsi il problema se la consegna fosse effettivamente avvenuta e senza valutare il comportamento della finanziaria che di tale mancata consegna era a conoscenza.
Il motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio della decisione impugnata.
I giudici di merito si sono in realtà posti il problema della correttezza della finanziaria, che ha preteso il pagamento senza accertarsi se il bene era stato consegnato, ma lo hanno risolto in ragione della giurisprudenza di questa corte secondo cui <> (Cass. 1934/ 2020).
Ed hanno accertato che, oltre ad aver firmato il verbale di consegna, la società RAGIONE_SOCIALE ha altresì corrisposto il canone per un anno, così facendo credere
alla finanziaria che il rapporto era stato eseguito, che il bene era stato consegnato, e che l’obbligazione era stata dunque adempiuta.
Ora questa ratio – ossia la correttezza del comportamento della finanziaria che ha agito sulla base dell’apparenza creata dallo stesso concessionario – non è qui messa in discussione: il ricorrente ripropone la questione della mala fede o della mancanza di correttezza senza però contestare il rilievo che la corte di merito assegna al pagamento del canone, quale comportamento idoneo a generare la convinzione dell’avvenuto adempimento, ossia della c onsegna del bene.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite nella misura di 5500,00 euro, oltre ad euro 200, 00 per esborsi e oltre a spese generali ed accessori come da legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Roma 10.7.2023
Il Presidente