Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2364 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2364 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 11381-2023 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2023 R.G.N. 1402/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2025 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale di Velletri, rigettava l’originario ricorso proposto da NOME COGNOME contro il coniuge separato NOME COGNOME, titolare di oreficeria e laboratorio orafo, diretta all’accertamento di rapporto di lavoro subordinato, quale addetta alla vendita presso il negozio di argenteria, distaccamento di esposizione dell’attività principale, dall’1.1.2003 al 20.3.2013.
Il Tribunale aveva accertato che tra le parti aveva avuto corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con diritto della lavoratrice a essere inquadrata nel 4° livello CCNL Commercio e condanna del resistente al pagamento in favore della ricorren te della somma complessiva di € 49.000, oltre accessori.
La Corte di Roma, invece, riteneva carente la prova della subordinazione, in riferimento a (giudicati mancanti) vincolo di orario, percezione di compenso fisso mensile, effettiva soggezione della lavoratrice ai poteri datoriali del marito, e quindi il materiale probatorio non sufficiente a far qualificare la prestazione di lavoro come di natura subordinata, tale da superare la presunzione di gratuità connessa al vincolo di coniugio tra le parti all’epoca dei fatti di causa.
Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso NOME COGNOME, con tre motivi; resiste NOME COGNOME con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art . 2697 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che gli elementi accertati non configurassero la fattispecie della subordinazione.
Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte di Roma considerato che le prove acquisite erano contraddittorie e incompatibili con la gratuità della prestazione in favore del titolare dell’impresa, che aveva ricondotto le prestazioni della coniuge nell’ambito di impresa familiare (successivamente costituita tra le parti).
Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione di legge con riferimento al DM n. 147/2022, per errata utilizzazione di scaglione nella liquidazione delle spese del grado di appello.
I primi due motivi di ricorso per cassazione, da trattare congiuntamente in quanto concernenti la valutazione di merito circa la mancanza, nel caso concreto, di prova della subordinazione, non sono meritevoli di accoglimento.
Occorre rilevare che le S.U. di questa Corte hanno chiarito (Cass. S.U. 34476/2019; conf. Cass. n. 8758/2021) che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Nel caso in esame, le doglianze incorporate nei motivi di ricorso per cassazione censurano sostanzialmente la
valutazione delle emergenze probatorie operata dalla Corte territoriale, laddove la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017); con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate nel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti in tale sede è preclusa in sede di legittimità (Cass n. 29404/2017); criticando il complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, il ricorrente finisce per opporre inammissibilmente una diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021, n. 37938/2022, n. 16823/2025).
7. Si osserva, inoltre, che non è integrata violazione dell’art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte
dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve, nuovamente, in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017 cit., n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019 cit., S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
8. La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità; la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito rimane censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o meno del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 3407/2022, n. 5436/2019, n. 14434/2015).
9. Nel caso di specie, non è stato affermato in principio che il rapporto di coniugio escluda la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, ma, piuttosto, che, nel caso concreto, non sono emersi univoci elementi per confermare la dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro; ciò in conformità
della giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella sentenza gravata, secondo cui, in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare – le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa – la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell’onerosità (Cass. n. 9043/2011, n. 20904/2020, n. 37019/2021). Tale prova è stata esclusa nel merito dalla Corte distrettuale, con motivazione congrua e priva di vizi logici ed esterna al perimetro del giudizio di legittimità, perché costituente valutazione in fatto delle prove raccolte nelle fasi di merito.
10. Quanto al terzo motivo, osserva il Collegio che il sindacato di questa Corte sulle spese di lite dei gradi di merito è limitato al controllo del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa e del fatto che le spese liquidate non fuoriescano dai limiti minimi e massimi della tariffa professionale (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019, n. 23782/2025).
11. Nel caso di specie, va rammentato che, in applicazione del criterio del disputatum , il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame è accolto (Cass. n. 27871/2017, n. 18465/2024); infatti, il criterio del disputatum va contemperato con riferimento alla somma concretamente attribuita (criterio del decisum ), allo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi
eccessivi rispetto al dovuto (cfr. Cass n. 3903/2016, n. 29420/2019, n. 35195/2022, n. 18322/2025).
Nel caso di specie, in effetti, la sentenza impugnata ha fatto riferimento per le spese del grado di appello al medesimo scaglione utilizzato per il primo grado, senza considerare che l’ammontare del decisum rientrava nello scaglione inferiore.
Tuttavia, anche escludendo per il grado di appello la fase di trattazione e istruttoria, la somma in concreto liquidata non eccede il massimo previsto dalla tariffa professionale per il giudizio di appello (fasi di studio, introduttiva e decisionale). Pertanto, il dispositivo anche sul punto risulta conforme a diritto ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., dovendo essere semplicemente corretto lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese.
In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell ‘ Adunanza camerale del 10 dicembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME