Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26148 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8471-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA CULTURA (già MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con cui domicilia ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3914/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2023 R.G.N. 680/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME.
Oggetto
Dipendenti del Ministero della cultura -Straordinario svolto nei giorni festivi.
R.G.N. 8471/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Napoli in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda proposta dal dipendente indicato in epigrafe volta ad ottenere il pagamento da parte del Ministero della Cultura delle ore di straordinario specificatamente indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., per un totale di complessivi € 6.020,91.
Il rigetto era motivato sulla base dei seguenti rilievi: 1) dalla documentazione versata in atti emerge un saldo negativo pari a -75,40 ore, quanto allo svolgimento di ore di straordinario autorizzato, che esclude in radice la fondatezza della pretesa ( cfr. sentenza pag. 6); 2) quanto, invece, alla domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, manca la preventiva indispensabile autorizzazione allo svolgimento dello stesso non contenuta nel l’ordine n. 18 del 17.6.2014 (ritenuto idoneo ad approvare il solo straordinario nei giorni feriali).
La Corte territoriale rimarcava la necessità dell ‘autorizzazione all’espletamento dello straordinario , quale presupposto imprescindibile – in virtù degli artt. 27 del c.c.n.l. del personale comparto Ministeri del 16.5.2001, integrativo di quello del 16.2.1999, e dell’art. 73 del c.c.n.l. 2006 -2009 del medesimo comparto – per la sua monetizzazione o la fruizione di permessi compensativi (attraverso la contabilizzazione delle ore in un conto individuale la cd. banca delle ore).
Proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il lavoratore, che depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c
Resisteva con controricorso il Ministero della Cultura.
RAGIONI della DECISIONE
Con la prima doglianza è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli art. 437 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il dipendente lamenta che l’amministrazione aveva contestato solo in appello, per la prima volta, quindi tardivamente, che l’autorizzazione dei giorni festivi andrebbe distinta da quella del lavoro eccedente svolto nei giorni feriali e che il lavoro domenicale e festivo risulterebbe prestato in regime di lavoro ordinario ovvero in esecuzione del normale turno di cui all’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 che prevede l’esecuzione della prestazione lavorativa 6 giorni su 7, escluso il martedì quale giorno di riposo.
Rimarcata la tardività della contestazione, il dipendente evidenzia di aver specificamente dedotto in primo grado ed altresì documentato che i giorni festivi contabilizzati in banca ore erano stati prestati in esecuzione del turno di sottoguardia di cui all’ordine di servizio innanzi ricordato.
1.1. In via preliminare, il Collegio dà atto che su una questione complessivamente sovrapponibile alla presente, la S.C. si è di recente pronunziata con la sentenza n. 13661 del 2025, il cui percorso motivazionale è condiviso dal Collegio.
1.2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso non può essere accolto.
Incombe, infatti, sulla parte che agisce in giudizio, ex art. 2697 c.c., offrire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa, nel caso di specie, quindi, sul lavoratore.
Sullo stesso incombeva pertanto l’onere di provare tutti i presupposti della domanda, ricordato brevemente che la questione, valorizzata in sede di appello, ovverosia la distinzione tra lavoro straordinario feriale e lavoro festivo, anche straordinario, attiene al diritto azionato, non integrando, quindi, un’eccezione in senso stretto .
Pertanto, del tutto ritualmente, allora, la Corte territoriale ha affrontato questo specifico aspetto (distinzione tra straordinario festivo e feriale), perché quanto addotto dal Ministero della
cultura è una mera difesa sui fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso , difesa, quindi, del tutto ritualmente sviluppate con l’atto di impugnazione . Solo delle eccezioni in senso stretto, infatti -e quella qui in rilievo, si ribadisce non lo è – si può lamentare la tardiva introduzione nel processo.
Con il secondo mezzo è lamentata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., oltre che dell’art. 132, n. 4 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura lamenta che l’amministrazione in primo grado non ha contestato che l’ordine di servizio istitutivo dei turni di sottoguardia avesse ad oggetto anche l’autorizzazione al lavoro nei festivi e, in particolare, di domenica.
Il dipendente, riprendendo gli argomento già spesi nel primo mezzo, torna a sostenere la tardività della contestazione del Ministero in ordine alla distinzione tra lavoro straordinario festivo (nella specie domenicale) e lavoro straordinario prestato in esecuzione dei turni di sottoguardia. Sostiene, quindi, che tale fatto -lo svolgimento dello straordinario nei giorni festivi doveva ritenersi coperto dalla mancata tempestiva contestazione della parte datoriale
2.1. La seconda censura non può essere accolta per le medesime ragioni già innanzi indicate al punto 1.2.che si richiamano.
Inoltre, va evidenziato che vale il principio in virtù del quale l’onere di contestazione attiene alle componenti di fatto e non anche alla loro componente valutativa (cfr. Cass. n. 30744/2017; Cass. n. 6172 del 2020).
Il fatto storico, nella specie, consiste nello svolgimento del lavoro nei giorni festivi e, in ipotesi, nell’esistenza di un’autorizzazione esplicita al lavoro, anche straordinario, in quegli stessi giorni, laddove, il desumere, invece, implicitamente l’autorizzazione allo straordinario dall’essenzialità ed obbligatorietà del lavoro festivo
è una deduzione logica che rientra nell’alveo delle valutazioni istruttorie e dunque estranea all’ambito della ‘non contestazione dei fatti storici’ .
In una parola, l’accertamento dell’esistenza o meno d i una autorizzazione implicita desumi bile dall’accaduto costituisce un giudizio non suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione.
A tanto va aggiunto che l’autorizzazione implicita o comunque il ricorrere dei presupposti per il pagamento rivendicato, può essere desunta -è vero – dal complessivo esame dei dati istruttori, ma questa valutazione attiene ad un profilo diverso, non interessato dal motivo e da riscontrare sulla base degli elementi di causa, ivi compresa la non contestazione -quella sì riguardante fatti storici -dello svolgimento del lavoro nei giorni festivi, su cui si va a dire immediatamente di seguito.
3. Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 36 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo della controve rsia nella parte in cui non tiene conto del fatto che le prestazioni sono state in concreto eseguite, su incarico dell’amministrazione e comunque non insciente o prohibente domino .
Nello specifico, il dipendente lamenta che la Corte Territoriale ha omesso di valutare che egli ha lavorato 6 giorni su 7, compresa la domenica in regime di straordinario, per eccedenza delle 35 ore settimanali, con l’ obbligo di prestare servizio anche nei festivi infrasettimanali, atteso che la turnazione è essenziale e preordinata al corretto funzionamento, nella specie, della Reggia di Caserta.
Ha inoltre trascurato di tener conto del fatto che l’Amministrazione , in ossequio all’ordine di servizio , ha
contabilizzato tali festivi lavorati, ammettendo, in sostanza di averli autorizzati, almeno tacitamente.
All’esito della verifica su tali fatti , si argomenta nel motivo, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare che l’ordine di servizio impone le sottoguardie obbligatorie anche la domenica in regime di straordinario e quindi anche nei giorni festivi, con la conseguenza che questi ultimi dovevano considerarsi autorizzati.
3.1. Il motivo è fondato nei termini segnati dalla presente motivazione.
Il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata dà conto dello svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi (senza meglio specificare a che titolo esso sia stato eseguito), fondando il rigetto della domanda in ragione della dedotta mancanza di una specifica esplicita autorizzazione datoriale, la sola che consentirebbe la remunerazione dell’attività prestata in regime di straordinario, escluso che tale autorizzazione possa ricavarsi dall’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 ( cfr. la sentenza di atti), da cui si ricava (secondo il giudice di merito) la sola autorizzazione espressa allo svolgimento di lavoro straordinario feriale e non anche festivo.
Ebbene, osserva questo Collegio che la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui richiede che il riconoscimento dello straordinario, nella specie quello festivo, dipenda dalla presenza di una autorizzazione formale contrasta con i principi recentemente affermati in tema di straordinario da questa S.C., vieppiù in considerazione del rilievo che -è di tutta evidenza -di certo i lavoratori non sono andati a prestare servizio nei giorni festivi di loro iniziativa, ma -evidentemente – sulla base di una organizzazione del lavoro eterodiretta.
Al riguardo vanno ricordate le affermazioni recentemente compiute da questa S.C. in Cass. n. 23506 del 2022, che, proprio con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, ha
precisato che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato, sicché rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell’autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.
Nella fattispecie ivi in rilievo, la S.C., in applicazione del principio innanzi ricordato, ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario ad un autista di scuolabus, comandato ad effettuare il servizio di trasporto disabili, sebbene l’autorizzazione implicita allo svolgimento dello straordinario si ponesse in contrasto con l’art. 38 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali.
Il riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario anche in presenza di un’autorizzazione illegittima o contraria alle previsioni del c.c.n.l. di riferimento, nella fattispecie per essere stata data implicitamente, è stato il presupposto per la riconduzione nell’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate, in via generale, di tutte quelle non svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso, anche implicito, della parte datoriale. ( cfr. Cass. n. 18063 del 2023)
Nella pronunzia poc’anzi ricordata si afferma infatti che il riconoscimento del diritto a prestazioni cd. “aggiuntive” – ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità – è subordinato al ricorrere dei presupposti
dell’autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l’attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale (anche implicito) che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica (che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione).
Il principio è stato poi riaffermato anche da Cass. n. 17912/2024 ed altresì da Cass. n. 6998/2025 (si veda anche la giurisprudenza ivi richiamata).
Conclusivamente, costituisce ormai affermazione consolidata nella giurisprudenza più recente di questa Corte, quella secondo cui l’autorizzazione, meglio il consenso all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, può essere anche implicita e costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento dei relativi emolumenti.
A tali principi non si è sicuramente attenuta la Corte territoriale nel percorso motivazionale che ha condotto al rigetto della pretesa del riconoscimento di differenze retributive da svolgimento del lavoro straordinario (nella specie festivo).
Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, perché in relazione al lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, la presenza o meno di una autorizzazione va valutata alla luce di quanto innanzi, sufficiente, quindi, anche una autorizzazione implicita, desumibile dalla mera organizzazione del lavoro predisposta dal datore, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario senza necessità di ulteriori atti formali.
Tanto premesso, osserva il Collegio, che dovrà però essere il giudice del rinvio a verificare sulla base delle risultanze probatorie, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto nei giorni festivi debba o meno essere qualificato come straordinario o se esso sia stato eseguito, invece, in adempimento della normale prestazione lavorativa quale prevista dalla contrattazione collettiva ed applicabile ai cd. dipendenti turnisti.
Andrà infatti verificato -ad opera del giudice del rinvio -in primo luogo, se la prestazione lavorativa, qui in esame, è stata o meno svolta da un dipendente facente parte del personale cd. turnista. In tal caso, tenuto conto della particolare articolazione dell’orario di lavoro di detti prestatori – che normalmente lavorano sei giorni su sette, con la coincidenza del giorno di riposo settimanale con quello di chiusura museale (di consueto il martedì) e compensazione del lavoro svolto di domenica, in esecuzione della normale articolazione settimanale, con specifici emolumenti -dovrà il giudice del rinvio accertare se il lavoro festivo domenicale è stato svolto in esecuzione del normale turno di lavoro (che prevede di norma il lavoro domenicale) o piuttosto quale straordinario (si veda al riguardo, l’art. 26 del c.c.n.l. del 16.2.1999, nonché la normativa ivi richiamata e, più in generale, tutta la normativa contrattuale applicabile, per la quale, vige il principio iura novit curia; su tale ultimo aspetto si veda -fra le ultime -Cass. n. 7641/2022).
Resta la quarta doglianza con la quale è lamentata la nullità della sentenza per violazione dell’art 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È denunziata la motivazione solo apparente della pronunzia, per essere le conclusioni della decisione in contraddizione con le premesse e con il provvedimento posto a base della decisione.
Nel motivo si argomenta che, poiché lo straordinario è divenuto strumento indispensabile per l’organizzazione del lavoro ai fini di assicurare la turnazione di un servizio definito essenziale e quindi non suscettibile di riduzione o interruzione, esso, se è stato autorizzato per i giorni feriali della settimana, deve intendersi autorizzato anche per le domeniche ed i festivi infrasettimanali.
4.1. Il motivo va rigettato.
La motivazione rispetta il minimo costituzionale e non è affetta da alcuna contraddittorietà, pur essendo erronea nei limiti e per le ragioni esposte in relazione al terzo motivo, sicché, in parte qua, la doglianza va respinta; inammissibile, si aggiunge breviter, nella parte in cui sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, del ricordato ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014, insistendo che da esso possa ricavarsi non solo l’autorizzazione espressa al lavoro straordinario feriale, ma anche per quello festivo, in tal modo ponendosi in contrasto con l’accer tamento compiuto dal giudice di merito.
Conclusivamente va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati tutti gli altri motivi, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enucleati, altresì provvedendo sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
La Presidente NOME COGNOME