Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1835 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1835 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16611-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 674/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2022 R.G.N. 411/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Lavoro straordinario
R.G.N. 16611/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 62/2020 il Tribunale di Cuneo aveva confermato la propria precedente ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in data 29.9.2018 in favore dell’attore NOME COGNOME, ma aveva rigettato le ulteriori domande formulate da quest’ultimo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino in parziale accoglimento dell’appello proposto dal COGNOME contro la sentenza di primo grado, condannava la società appellata a pagare all’appellante la somma netta di € 4.660,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, nonché quanto maturato a titolo di rivalutazione ed interessi sulla somma di € 20.571,56.
La Corte premetteva in sintesi: a) che il COGNOME, già dipendente della suddetta società quale autotrasportatore inquadrato al livello 3 super del CCNL delle RAGIONE_SOCIALE, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di competenze non corrisposte, a titolo retributivo, per tredicesima e quattordicesima, TFR, nonché l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa, con le conseguenze di legge; b) quali fossero le deduzioni dell’istante a sostegno delle suddette domande, e le difese della resistente; c) che il primo giudice, emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per la somma non contestata di € 20.571,56, oltre interessi e rivalutazione, e istruita la causa mediante produzioni documentali, aveva deciso in sentenza la causa nei termini sopra riportati.
Tanto premesso, la Corte riteneva: infondato il primo motivo d’appello, ma fondato il secondo motivo (entrambi circa una questione di decadenza); fondati il quarto motivo (circa il pagamento della tredicesima mensilità 2015 e delle quattordicesima 2014, 2015 e 2016) ed il quinto motivo (relativo all’omessa pronuncia di condanna al pagamento degli oneri accessori sulla somma capitale di € 20.571,50, il cui pagamento era avvenuto solo in corso di causa a seguito della pronuncia della cennata ordinanza di condanna anticipatoria), e di qui la parziale riforma della decisione di prime cure; infondato il sesto motivo (attinente alla legittimità del licenziamento).
Per quanto qui ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione, la Corte giudicava infondato il terzo motivo con il quale l’appellante censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto insoddisfatto l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi ed aveva rilevato di aver allegato compiutamente gli orari di lavoro, specificando la durata delle guide (dalle 8 alle 10 ore al giorno, a seconda del giorno della settimana) e dei tempi di carico e scarico per ciascun giorno della settimana (quattro ore al giorno), nonché tutte le destinazioni.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste l’intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis .1 cpv. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e precisamente del combinato disposto degli articoli 115 c.p.c., 2697 c.c., e 420, comma 5, c.p.c., in relazione all’art . 2108 c.c., all’art. 5 R.D.L. 15 marzo 1923, nonché in relazione agli articoli 11 e 11 bis del C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizione’. Premette di aver impugnato la sentenza di primo grado, ritenendo erronea la motivazione del Tribunale di Cuneo in ordine al mancato assolvimento dell’onere di allegazione circa le circostanze relative ai suoi orari di lavoro, riportando letteralmente le circostanze dedotte a capitoli di prova orale nel ricorso introduttivo del primo grado. Trascritta, quindi, la parte di motivazione oggetto del motivo di ricorso, riporta il principio di diritto espresso in Cass. n. 5049/2008, richiamata dalla Corte territoriale, e si riferisce alla disciplina di cui agli artt. 11 e 11 bis del citato CCNL.
1.1. Tanto considerato, deduce che la Corte territoriale, pur citando la predetta giurisprudenza di legittimità, non ne ha preso in considerazione un aspetto fondamentale ai fini della decisione; ovvero che ‘le modalità ed i tempi del servizio prestato nel l’arco di tempo compreso tra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, così da tener conto delle pause di inattività’ possano essere dimostrati anche ‘in via presuntiva ed indiziaria’. Sostiene, quindi, che l’errore della Corte territoria le consiste anzitutto nel non aver preso in considerazione appunto il fatto che ‘le modalità e i tempi del servizio’ prestati dal lavoratore discontinuo, possano essere dimostrati anche attraverso indizi e presunzioni’.
1.2. Inoltre, facendo riferimento a Cass. n. 5023/2009, pure citata dalla Corte di merito nella sua motivazione, assume essere evidente, tuttavia, che l’omessa allegazione di quali fossero i periodi di ‘semplice temporanea inattività’ e di quali fossero la loro consistenza e durata non può comportare l’impossibilità per il giudice di merito di accertare la sussistenza di lavoro straordinario con riferimento ai periodi di ‘attività’, e ovvero, nel nostro caso, dei periodi in cui il lavoratore: a) ha guidato; b) ha personalmente caricato e scaricato il mezzo; c) si è occupato della manutenzione e pulizia del mezzo.
1.3. Ancora, dopo aver trascritto i capitoli di prova che assume rilevanti, deduce che dagli stessi si trarrebbe ‘un totale di 70 ore di lavoro settimanali di guida, carico/scarico e manutenzione e pulizia del mezzo: al netto quindi dei periodi di ‘inattività’, e lamenta che la Corte d’Appello, al contrario, per il solo fatto che il lavoratore non ha distinto i periodi di ‘riposo intermedio’ da quelli di ‘semplice temporanea inattività’, ha ritenuto -erroneamente -di non dover ammettere le prove orali nemmeno per gli altri periodi di lavoro, ovvero quei periodi correttamente allegati di guida, carico/scarico e manutenzione e pulizia del mezzo (di ‘attività’).
Con il secondo motivo denuncia ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’. Si duole che la Corte d’appello ha ritenuto non soddisfatto l’onere di allegazione in capo al lavoratore, non avendo egli distinto (con le necessarie allegazioni) i periodi di ‘riposo intermedio’ da quelli di ‘semplice temporanea attività’, senza prendere in considerazione le sue allegazioni in ordine agli orari di guida, di carico e scarico e di
manutenzione e pulizia del mezzo, che -già esse sole -erano idonee a dimostrare il lavoro straordinario’.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e precisamente dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (principio di non contestazione)’. Deduce che, con la memoria difensiva del primo grado, la convenuta non aveva contestato il superamento da parte del ricorrente dell’orario di lavoro ordinario, limitandosi a ridimensionarne la portata, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere provate, in quanto non contestate ( rectius : ammesse), quattro ore di lavoro straordinario alla settimana.
Rileva preliminarmente il Collegio che, come già accennato in narrativa, il ricorso per cassazione in esame riguarda solo la statuizione della Corte distrettuale in cui ha rigettato il terzo motivo d’appello del lavoratore; il che quest’ultimo ha espres samente specificato (cfr. pagg. 7-10 del ricorso) e comunque risulta dal contenuto delle censure sopra riassunte.
Giova allora premettere che la Corte territoriale, nel respingere appunto il terzo motivo d’appello del lavoratore (in narrativa riassunto), ha considerato:
‘Secondo il condivisibile orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte (Cass. n. 5049/08) in tema di lavoro discontinuo poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate le
modalità ed i tempi del servizio prestato nell’arco di lavoro compreso tra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa così da tenere conto delle pause di inattività. Non è sufficiente pertanto allegare che le ore di riposo vadano dedotte per sottrazione da quelle indicate come ore di guida e di carico e scarico dovendosi distinguere tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività (così Cass. 5023/09) e ciò vale a maggior ragione nei casi in cui, come nella specie, l’attività lavorativ a prestata oltre l’orario contrattuale è regolata da un accordo sulla forfettizzazione dei compensi per lavoro straordinario. Analoghe considerazioni valgono in relazione all’allegazioni dei tempi di carico e scarico, genericamente indicate in quattro ore al giorno indipendentemente dal tipo di carico, dal destinatario della consegna e dalle modalità concrete di svolgimento del carico/scarico’.
Tanto premesso e precisato, il primo motivo è fondato nei termini che si passa ad illustrare.
Di recente (v. in motivazione Cass. n. 14438/2024), è stato confermato l’indirizzo di questa Corte secondo il quale, nell’ipotesi di lavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattivi tà; oppure quando l’attività
lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso (in tali termini v. sentenza n. 7577 del 20/04/2004, sentenza n. 5049 del 26/02/2008; quest’ultima richiamata dalla Corte territoriale).
Anche Cass. n. 5023/2009, pure richiamata dalla Corte d’appello, aveva confermato i medesimi principi di diritto in relazione a fattispecie di lavoro discontinuo pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, perché relativa al lavoro di un autista adibito a trasporto RAGIONE_SOCIALE.
Questa decisione, inoltre, aveva specificato che il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (nella specie, si era escluso che fossero periodi di riposi intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l’autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività).
Ritiene il Collegio che il giudizio espresso dalla Corte d’appello non risulti conforme all’indirizzo di legittimità espresso dai precedenti giurisprudenziali che ha pur richiamato.
9.1. In tal senso, occorre anzitutto notare che la su riportata valutazione riguarda esclusivamente il terreno delle allegazioni del lavoratore circa il lavoro straordinario da lui dedotto.
La Corte d’appello, infatti, come il primo giudice, in proposito non ha apprezzato prove assunte o, prim’ancora, la loro ammissibilità. E del resto il motivo d’appello sul quale la stessa si è pronunciata atteneva appunto alla parte in cui la sentenza di p rimo grado aveva ritenuto insoddisfatto l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto al compenso per il lavoro straordinario.
Non risultano pertinenti, quindi, le osservazioni della controricorrente laddove deduce che il ricorrente ha totalmente omesso di indicare i testi e pure le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere che essi siano qualificati a riferire sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova che riconosce dallo stesso essere stati articolati.
9.2. Deve, inoltre, essere sottolineato che tale precipua valutazione della Corte distrettuale è stata espressa in modo, invero, indiretto e implicito. La Corte, infatti, senza minimamente confrontarsi con le allegazioni in proposito del lavoratore (nel ricorso introduttivo come nell’atto d’appello), muovendo dalla su vista distinzione tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività (che non ha però esplicitato nei termini sopra esposti), sembra aver ascritto al lavoratore che non sarebbe stata suffi ciente la sua allegazione ‘che le ore di
riposo vadano dedotte per sottrazione da quelle indicate come ore di guida e di carico e scarico dovendosi distinguere tra riposo intermedio e semplice temporanea attività’. Nulla è stato, però, specificato dalla Corte su come il lavoratore avesse rapprese ntato in concreto tali ‘ore di riposo’, e, cioè, se le avesse così allegate puramente e semplicemente (vale a dire, quali ‘ore di riposo’), oppure se le avesse più precisamente qualificate come ‘riposi intermedi’ (e quindi non computabili nella durata della prestazione lavorativa). Comunque, la Corte d’appello sembra imputare al lavoratore appellante un difetto di deduzione riguardo alla (non agevole) distinzione tra ‘riposo intermedio’ e ‘semplice temporanea inattività’ che essa per prima non ha esplicitato nella propria decisione. E del resto è evidente che tale distinzione, per le rilevanti conseguenze che comporta, afferisce alla qualificazione giuridica dei tempi di ‘inoperosità’ da compiersi sui fatti anzitutto per come allegati (e poi eventualmente provati), e non ai fatti stessi come tali; laddove, il difetto di allegazione, riscontrato dal primo giudice e contestato col terzo motivo di appello dal lavoratore, riguardava esclusivamente i fatti costitutivi del diritto al compenso per il lavoro straordinario.
9.3. La Corte, inoltre, non ha rilevato che il lavoratore non avesse allegato un orario di lavoro ‘convenzionalmente fissato’; e piuttosto ha considerato che l’onere, posto a carico del lavoratore, di allegare la su vista distinzione valeva ‘a maggior ragi one nei casi in cui, come nella specie, l’attività lavorativa prestata oltre l’orario contrattuale è regolata da un accordo sulla forfettizzazione dei compensi per lavoro straordinario’. E qui neppure è chiaro se queste ultime osservazioni siano state tratte dalle stesse allegazioni dell’attore, poi appellante, oppure da
diverse emergenze processuali; senza contare che non si comprende come un accordo (non è stato specificato se individuale o collettivo) su una quantificazione forfettaria dei compensi per lavoro straordinario una volta espletato (forfettizzazione pure questa non chiarita dalla Corte) potrebbe rilevare al diverso fine di stabilire se il lavoratore avesse correttamente allegato se, come e quando la sua attività lavorativa ‘discontinua’ era stata prestata oltre l’orario contrattuale.
9.4. Infine, la Corte d’appello ha giudicato generica l’allegazione in quattro ore al giorno dei tempi di carico e scarico, ma la ragione di tale rilievo di genericità, per come motivata, pare piuttosto consistere in un’anticipata valutazione di inverosimi glianza dell’uniforme indicazione di ‘quattro ore al giorno indipendentemente dal tipo di carico, dal destinatario della consegna e dalle modalità concrete di svolgimento del carico/scarico’.
9.5. Conclusivamente, rileva il Collegio che dalla prospettazione in fatto a riguardo del ricorrente, per come riferita in questa sede, traendola dal ricorso introduttivo di primo grado (cfr. pagg. 11-12 e 17-19 del ricorso per cassazione), si desume che il lavoratore avesse allegato compiutamente le ‘modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività’.
Ovviamente, tali deduzioni, comprensive d’indicazione di precisi orari di guida prospettata come ininterrotta (e senza un compagno adibito alle medesime mansioni), e dalle quali si
traevano agevolmente solo tempi di c.d. ‘riposo intermedio’, se ritenute sufficientemente specifiche, dovevano essere poi oggetto di prova che la Corte territoriale ha erroneamente negato.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri due motivi.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi e con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà istruire la causa e regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME