Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32369-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Opposizione ordinanza ingiunzione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
CC
avverso la sentenza n. 480/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2019 R.G.N. 1672/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di accertamento negativo avverso il verbale ispettivo del 24.3.2015 con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva qualificato come lavoro subordinato tutti i rapporti di lavoro dei soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 12.455.710,00 a titolo di contributi e di euro 3.521.869,00 a titolo di somme aggiuntive.
Avverso la sentenza la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione formulando quindici motivi, illustrati da memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con i motivi di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti disposizioni di legge:
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al contratto di lavoro sottoscritto dai soci di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che espressamente esclude il vincolo di subordinazione e demanda alla libera organizzazione dei soci l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c. per avere la sentenza impugnata valorizzato in via esclusiva gli indici sussidiari RAGIONE_SOCIALEa
subordinazione, senza prima svolgere l’indispensabile indagine sul tratto tipico rappresentato dall’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. per errata distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in relazione ai fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa e, specificamente, per essersi i giudici di appello basati sulla mera apparenza derivante dal comportamento amministrativo, fiscale e previdenziale del datore di lavoro, trascurando il consolidato orientamento per cui nel giudizio per l’accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’onere di prova dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004 per omessa diffida;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004 e degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., per mancata puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova nel verbale ispettivo;
degli artt. 2094 e 2697 c.c. per la mancanza di indicazione analitica, e relativo accertamento, dei singoli rapporti di lavoro e prova RAGIONE_SOCIALEa loro natura subordinata;
degli artt. 2094 e 2697 c.c. in punto di presunzioni semplici e onere RAGIONE_SOCIALEa prova, per avere i giudici del gravame fatto un uso vietato RAGIONE_SOCIALEa presumptio presumptionis esentando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’onere RAGIONE_SOCIALEa prova;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e, comunque, nullità processuale, violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione scaturenti dalla errata scelta di rigettare le istanze istruttorie formulate dal ricorrente e poi dichiarare la sua domanda non provata (art. 360 n. 4 c.p.c.);
vizio di motivazione sulla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie orali dedotte su fatti decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del carattere autonomo dei rapporti di lavoro (art. 360 n. 5 c.p.c.);
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, legge n. 142 del 2001 per non avere i giudici di appello considerato le peculiarità del rapporto di lavoro in RAGIONE_SOCIALE e la partecipazione del socio al rischio d’impresa;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. d), RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, e art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 142 del 2001 quanto al cd. lavoro disponibile ed effetti previdenziali;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, legge n. 142 del 2001 sul contratto di lavoro e l’attività svolta dai soci;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, legge n. 142 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2512 c.c. sui criteri distintivi del rapporto di lavoro del socio di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del rapporto mutualistico;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c. per illogica utilizzazione dei parametri normativi di riferimento;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8 lett. a, legge n. 338 del 2000 sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEe somme aggiuntive e/o sanzioni.
Deve premettersi che alcune RAGIONE_SOCIALEe questioni oggetto di causa sono già state esaminate in separati procedimenti e decise da questa Corte con le ordinanze n. 21830 del 2022 e n. 29973 del 2022 (concernenti le note di rettifica – per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘aliq uota aggiuntiva destinata al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE residuale di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92 -emesse dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in base al medesimo verbale ispettivo per cui è causa) le cui motivazioni questo Collegio condivide e fa proprie, anche ai se nsi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.
I primi tre motivi di ricorso (lett. a, b, c) ed i motivi di cui alle lettere f, g, h, i, p, possono essere esaminati congiuntamente per connessione sostanziale. Essi non sono fondati.
Occorre premettere, secondo quanto già chiarito nelle ordinanze citate, che la contribuzione dovuta è pur sempre quella del rapporto di lavoro effettivamente prestato (Cass.,
S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, cit.): il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16356 e 6 luglio 2015, n. 13934). All’effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro, dunque, occorre avere riguardo, per quanto neppure si possa pretermettere il comportamento che, per un lungo arco di tempo, la RAGIONE_SOCIALE abbia tenuto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale. Come sottolineato nelle citate ordinanze riguardo al rapporto dei soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’inquadramento previdenziale dei medesimi come dipendenti, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione effettuata per il regime contributivo proprio del lavoro dipendente, costituisce, secondo l’ id quod plerumque accidit, un elemento indiziario che non può essere considerato tamquam non esset .
8. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è limitata al rilievo del regime amministrativo e previdenziale applicato dalla RAGIONE_SOCIALE, ma, in consonanza con i principi di diritto richiamati, ha provveduto ad accertare in concreto gli elementi tipici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione in base al contenuto e alle concrete modalità di svolgimento dei rapporti (cfr. pag. 5 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza), in aggiunta all’elemento presuntivo rappresentato dall’inquadramento previdenziale come «dipendenti» dei lavoratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, valutato dai giudici di appello alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘ id quod plerumque accidit , in assenza di presupposti di fatto dimostrativi RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALE‘iniziale opzione previdenziale. Risultano pertanto infondati i rilievi di violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e, parimenti, le censure di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c.
Su quest’ultimo profilo, la Corte di merito ha accertato come ‘i soci di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolgessero, in via continuativa, prestazioni di pulizia e di facchinaggio nell’ambito degli appalti acquisiti dalla RAGIONE_SOCIALE, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita nei contratti di lavoro individuale; non apportassero attrezzature o materiali, (non fossero) soggetti ad alcun rischio imprenditoriale, risultando al contrario che essi si limitassero a porre le loro energie lavorative a disposizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che se ne avvaleva nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria organizzazione aziendale e li ricompensava in proporzione alla durata RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte’ (sentenza, p. 5).
Si tratta di affermazioni immuni dagli errori logico-giuridici denunciati e conformi alle enunciazioni di principio di questa Corte.
Sono invece inammissibili le residue censure che criticano l’accertamento degli elementi tipici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione e, dietro le sembianze RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, sconfinano su un piano di mero fatto, al di fuori del perimetro RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Del pari inammissibile è la dedotta violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c. che si concreta, nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe circostanze fattuali e di un’inferenza probabilistica diversa da quella seguita dai giudici di merito (v. Cass. n. 9054 del 2022), nel tentativo di conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2019) e di scardinare l’apprezzamento degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa
subordinazione e, in particolare, il ricorso agli indici sussidiari (Cass. n. 21830 del 2022, cit., punti 11 e 12).
13. Non ricorre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., configurabile esclusivamente nel caso in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con tale disposizione, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti (v. Cass. n. 20452 del 2022; n. 24395 del 2020; Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), circostanza neppure rappresentata nei motivi di ricorso in esame. Parimenti inammissibile è il dedotto vizio di motivazione per omessa ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale. Questa Corte ha chiarito che un simile vizio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALEe altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; n. 5654 del 2017; 27415 del 2018). Nel caso di specie tale possibilità è preclusa in ragione RAGIONE_SOCIALEa disciplina cd. RAGIONE_SOCIALEa doppia conforme.
14. I motivi di cui alle lettere d) ed e) non possono trovare accoglimento. Il primo è infondato per la assoluta irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124 del 2004, che prevede l’emissione RAGIONE_SOCIALEa diffida ‘in caso di constatata inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative’, mentre la fattispecie per cui è causa concerne il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale. Il secondo motivo è inammissibile alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accertamento svolto dalla Corte di merito che ha dato atto di come l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia indicato nel verbale ispettivo la documentazione acquisita e costituente fonte di prova, abbia individuato ‘tutti i singoli lavoratori ai quali si riferisce la pretesa creditoria vantata’, i periodi, i parametri retributivi, gli orari adottati (sentenza, p. 8), limitandosi le critiche a sottoporre una diversa interpretazione degli atti e documenti di causa.
15. I motivi di cui alle lettere l, m, n ed o), che ruotano attorno alla violazione, sotto diversi profili, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 142 del 2001, sono anch’essi inammissibili in quanto non si confrontano con il presupposto su cui poggia la sentenza d’appello, cioè l’avvenuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa conclusione, accanto al rapporto associativo, di un rapporto di lavoro subordinato con tutti i soci per i quali, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ispettivo, è stata richiesta la contribuzione.
16. Come ribadito nell’ordinanza n. 29973 del 2022, emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE, il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d’impresa, non esclude che, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4). Possibilità espressa a chiare lettere dall’art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 142 del 2001, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.
17. Per le stesse ragioni risultano inammissibili le censure sull’obbligo contributivo per i soci lavoratori a ‘zero ore’, in quanto non tengono conto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento compiuto dai giudici di merito sulla mancanza di allegazioni e prove, di cui era onerata la RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla ‘ricorrenza di una causa tipica di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa o di cessazione del rapporto’ e di ‘documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALEe assenze e RAGIONE_SOCIALE‘orario ridotto’, elementi indispensabili, nell’a mbito di un rapporto qualificato come di lavoro subordinato, a supportare la pretesa di inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva.
18. Anche il motivo di cui alla lett. q) è infondato posto che la qualificazione RAGIONE_SOCIALEe violazioni in termini di evasione si fonda sull’accertamento, compiuto dai giudici di merito, RAGIONE_SOCIALE‘elemento doloso per avere la RAGIONE_SOCIALE ‘gestito in maniera duplice i rap porti di lavoro: da una parte consentendo ai lavoratori di beneficiare di quegli istituti previdenziali propri ed esclusivi del rapporto di lavoro dipendente e dall’altra omettendo di sostenerne i costi’ (p. 8). La sentenza d’appello si è allineata alla gi urisprudenza di legittimità secondo cui le omissioni RAGIONE_SOCIALEe denunce obbligatorie circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integrano una “evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) RAGIONE_SOCIALEa medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento (così Cass. n. 20446 del 2022; n. 17119 del 2015). 19. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
20. La regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 21 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2024