Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28944 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 118/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE– COGNOME NOME c.f. CODICE_FISCALE NOME, -c.f. CODICE_FISCALE– rappresentati e difesi in virtù di procura speciale allegata al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, -controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME -intimatii-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1841/2023 depositata il 25/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria della Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’ accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo;
Premesso che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari del piano secondo e del piano terreno di un palazzo in Ragusa, INDIRIZZO, edificato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e poi divenuto un condominio a seguito di atti di alienazione dei vari piani, chiedevano dichiararsi inefficace nei loro confronti l’atto in data 28 settembre 2012 di vendita del lastrico solare dell’edificio, stipulato tra NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, proprietari del terzo e del primo piano con NOME COGNOME. Il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda ritenendo che il lastrico solare fosse stato validamente acquistato da NOME COGNOME in quanto alla stessa trasmesso dai predetti COGNOME ai quali il lastrico era pervenuto dai genitori e originari unici proprietari che, a loro volta, allorché avevano dato vita al condominio, alienando alcune unità immobiliari nel 1971, si erano riservati la proprietà del lastrico escludendolo dal novero dei beni condominiali. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n.1841 del 25 ottobre 2023, riformava la decisione di primo grado. La Corte di Appello rilevava che nel 1971 NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano donato alle figlie NOME e NOME il
terzo e il secondo piano del palazzo e si erano riservati la proprietà esclusiva del lastrico; che nel 1973 NOME vendette il terzo piano ai genitori; nel 1978 NOME donò il secondo piano ai genitori; il palazzo quindi ritornò ad essere di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME; nel 1982 questi ultimi trasferirono nuovamente alle figlie NOME, NOME e NOME la nuda proprietà del secondo e del terzo piano senza riserva di proprietà esclusiva del lastrico solare; che NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME erano deceduti nel 1993 e nel 2000. La Corte di Appello riteneva che il condominio creato nel 1971, non comprensivo del lastrico, fosse venuto meno nel 1978, che nel 1982 fosse sorto un nuovo condominio comprensivo, per presunzione ex art. 1117 c.c., anche del lastrico solare. Ne traeva che la vendita del lastrico, con l’atto del 2012, da parte di alcuni soltanto dei condomini in favore di NOME COGNOME era inopponibile agli appellanti. La Corte di Appello condannava gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio, calcolate secondo ‘lo scaglione di valore indeterminabile medio’;
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello NOME COGNOME ricorre con due motivi;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
NOME, NOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigetto del primo;
6.ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.817, 818, 1321, 1350 c.c. e degli artt. 2644 e 2727 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto presuntivamente condominiale il
lastrico solare de quo malgrado che lo stesso fosse invece stato fatto oggetto di riserva in proprietà esclusiva nel 1971 e non fosse mai stato oggetto di manifestazione di volontà in modo da ricondurlo a bene condominiale;
2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 55/214 in relazione all’art. 1226 c.c. e 14 e 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello erroneamente liquidato le spese. Deduce la ricorrente che, a fronte del valore del lastrico solare dichiarato nell’atto di vendita -3000 euro-, la Corte di Appello aveva liquidato spese per 13445,50 per il primo grado di giudizio e per 11011,00 per il secondo grado, in violazione dell’art. 5, comma 1, d.m.55/2014 e 15 del c.p.c. Deduce ancora che, anche aderendo alla affermazione della Corte di Appello per cui la causa sarebbe stata di ‘valore indeterminabile medio’, le spese liquidate erano comunque eccessive rispetto a quanto previsto nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m.55/2014; deduce ancora che la Corte di Appello non avrebbe dovuto liquidare alcunché per la fase decisionale di primo grado né per la fase decisionale di appello in quanto il Tribunale aveva pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. e davanti alla Corte di Appello la parte appellata non aveva depositato comparse conclusionali; deduce infine che la Corte di Appello non avrebbe dovuto liquidare l’aumento ex art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 data la coincidenza delle posizioni di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME;
3. ritiene il Collegio che la questione sollevata con il primo motivo di ricorso merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica (art. 375 cod. proc. civ.);
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.