Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1029 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1029 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29280/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO e dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio degli ultimi due in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Marco Argentano (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita con atto per notar COGNOME di Cosenza del 30 ottobre 2019 (n. rep. 6947) allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio degli ultimi due in Roma, INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza, n. cronol. 467/2019, della CORTE DI APPELLO DI CATANIA pubblicata il giorno 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2023
dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto notificato il 21 marzo 2011, NOME COGNOME citò la RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, per sentire accertare e dichiarare che la stessa si era resa responsabile, ai suoi danni, di inadempimento contrattuale, sfruttamento indebito e sottrazione di know-how , concorrenza sleale. In subordine, ne prospettò, per i medesimi fatti posti a fondamento di tale pretese, un avvenuto suo arricchimento senza causa. Il tutto con le pronunce consequenziali di condanna, di inibitoria della prosecuzione di questi illeciti, di risarcimento dei danni e di retroversione degli utili conseguiti da RAGIONE_SOCIALE attraverso la vendita di verdure grigliate e surgelate. A fondamento di tali domande espose: i ) di possedere, grazie ai suoi studi ed all’esperienza professionale maturata, fin dal 1970, nel settore agroalimentare, un know-how specifico riferito agli alimenti surgelati e, in particolare, alle verdure grigliate e surgelate, comprendente sia nozioni tecniche innovative necessarie alla realizzazione di stabilimenti produttivi di tali alimenti, sia conoscenze relative al mercato degli stessi, sia, infine, informazioni circa i migliori fornitori di materie prime e macchinari; ii ) che aveva elaborato un progetto per avviare una nuova attività, nel quale aveva coinvolto il gruppo RAGIONE_SOCIALE, – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che conosceva perché con essa aveva avuto, a partire dagli anni novanta, rapporti commerciali con le società della propria famiglia – con la quale aveva costituito, appunto, la RAGIONE_SOCIALE, mettendo a disposizione di quest’ultima lo specifico know-how predetto; iii ) che, dopo aver ricoperto il ruolo di presidente del Comitato Tecnico di questa società durante la fase di start up dell’intrapresa attività e, in seguito, di suo consigliere delegato ed al contempo direttore commerciale, nel novembre 2007 l’aveva abbandonata in ragione dei contrasti insorti con l’azionista di maggioranza, cui, in precedenza, aveva pure ceduto le azioni di cui era stato titolare; iv ) che, per l’uso del know-how da lui messo a disposizione della RAGIONE_SOCIALE, non gli era stato corrisposto alcun compenso, malgrado questo, a termini del contratto di ‘ licenza implicita ‘ nella specie verbalmente stipulato, fosse stato pattuito nella misura del 3%
del fatturato dei primi dieci anni di attività – successivi alla fase di start up – della nuova società.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituì la convenuta, negando di dovere alcunché al COGNOME, definito come un ‘ millantatore in malafede ‘ che aveva indotto il management della menzionata RAGIONE_SOCIALE ad investire ingenti capitali nell’avvio di un impianto industriale che aveva rivelato, tuttavia, diverse e gravi defaillances . Chiese, pertanto, il rigetto delle avverse pretese non essendo affatto attribuibile natura di know-how tutelabile alle tecniche di produzione suggerite dal COGNOME, in realtà già ampiamente sperimentate nel settore industriale di riferimento (e rivelatesi prive di qualsivoglia reale pregio), tanto da essere note anche a chi, come lo stesso RAGIONE_SOCIALE, non vantasse una expertise tecnica ma soltanto una expertise commerciale. Domandò, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell’a ttore al risarcimento di tutti danni patiti per essersi indotta solo in seguito alle sue rassicurazioni alla realizzazione di uno stabilimento sovradimensionato ed assemblato con macchinari parimenti sovradimensionati ed in parte non funzionanti.
1.2. L’ad ito tribunale, con sentenza del 20 gennaio 2015, n. 238, respinse tutte le richieste del COGNOME. In particolare, disattese: i ) la domanda di inadempimento contrattuale, mancando la prova dell’esistenza di un contratto di licenza di knowhow ; ii ) quella di sfruttamento indebito e sottrazione di know-how , ai sensi degli artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (d’ora in avanti, breviter , c.p.i.), assumendo che RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato le conoscenze del COGNOME affatto lecitamente, sulla base del rapporto, anche di lavoro, che aveva legato quest’ultimo alla società; iii ) di concorrenza sleale, non essendo l’attore un imprenditore, né, configurandosi, RAGIONE_SOCIALE, nella specie, un’illecita sottrazione; iv ) quella, infine, di ingiustificato arricchimento, trattandosi di fattispecie residuale, cui si sarebbe potuto ricorrere solo in mancanza di altre azioni astrattamente idonee a far valere le proprie ragioni, laddove, invece, il COGNOME aveva promosso una pluralità di azioni tutte respinte nel merito. Il tribunale, inoltre, dichiarò la propria incompetenza a decidere sulla domanda di risarcimento del danno formulata, in via riconvenzionale, da RAGIONE_SOCIALE: quanto al profilo di responsabilità derivante dal contratto di lavoro subordinato, come dirigente, del COGNOME, perché ritenuta di competenza inderogabile del Giudice del Lavoro; limitatamente al profilo di responsabilità sociale per il suo ruolo di amministratore, per mancanza di un nesso di collegamento e di dipendenza con la domanda attinente alla proprietà industriale sulla base della quale il giudizio
era stato incardinato davanti alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale condizionato, promossi, rispettivamente, dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Catania, con sentenza del 27 febbraio 2019, n. 467, ne respinse il primo, conseguentemente non affrontando il secondo.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, premettendo che la decisione impugnata sarebbe stata inficiata, parzialmente, da vizio di extrapetizione non fatto valere, però, da parte appellata, così da ritenerlo sanato, ex art. 161 cd. proc., affermò doversi prendere « nuovamente posizione sulla verità, o non, dell’allegazione che sia stato al tempo concluso il suddetto ‘accordo’ – implicante, a dire del COGNOME, il versamento, in suo favore, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di una royalty del 3% sul fatturato dei primi dieci anni di attività successivi alla fase di start up nel diverso quadro ermeneutico dato dal primitivo riconoscimento del know-how, ai sensi del citato art. 6 -bis L. Inv., quale categoria esclusivamente idonea a porre problema di concorrenza sleale ». Opinò, dunque, che: i ) « le acquisite risultanze probatorie portano nuovamente ad escludere che accordo del genere sia mai venuto ad esistenza, essendo la più che significativa presunzione – già valorizzata, a ben ragione, dai primi giudici data dall’assoluta inverosimiglianza delle ipotesi ch e accordo quale quello asserito dall’appellante possa essersi perfezionato con una semplice stretta di mano corroborata, ad abundantiam, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali che in verità, dimostrano, vieppiù – ciò che il Collegio dà atto che venga a spiegare valenza troncante anche in relazione agli ulteriori motivi di appello del COGNOME – che del bagaglio professionale del COGNOME non facesse parte alcuna esperienza tecnico industriale tale da doversi realmente ritenere che, nella precisa configurazione e combinazione dei suoi elementi, non fosse generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore e tale, pertanto, da potersi inferire che abbia potuto essere posta ad oggetto di accordo qualsivoglia a titolo oneroso »; ii ) « In definitiva – se, a tenore delle dichiarazioni rassegnate nella sentenza oggi impugnata, i primi giudici non riconoscevano ma neppure escludevano il possesso da parte del COGNOME di uno specifico know-how (inteso …. quale somma di informazioni aziendali e di esperienze tecnico industriali soggette al legittimo controllo del detentore cui siano riferibili i requisiti essenziali elencato nell’art. 98 c.p.i.) – il riesame delle risultanze probatorie conduce oggi a riconoscere piuttosto, ed a sancire, che la addotta qualità dello stesso appellante di massimo esperto nel campo della
produzione industriale di vegetali grigliati e surgelati non superi, a ben vedere, il limite della vanteria ».
2.2. Essa, inoltre, pur affermando che « Le superiori considerazioni si rivelano già pienamente dirimenti », ritenne, « Per debito di ragione, e ad ogni buon fine, , di non dover RAGIONE_SOCIALE omettere di dare atto, altresì : i ) che, a tutt’altro voler concedere, in punto di presunta concorrenza sleale vuol provare troppo l’operato riferiment o dell’appellante alla nozione di ‘concorrenza potenziale’: dappoiché, come già esattamente rilevato da parte appellata in seno alle sue difese, non può considerarsi neppure potenziale – agli effetti di cui agli artt. 2598 e segg. c.c. – la concorrenza di chi potrebbe soltanto in un tempo futuro diventare un concorrente nell’ambito del medesimo segmento merceologico e territoriale di mercato ma, in atto, difetti tuttavia della stessa qualità di imprenditore ; ii ) che – ciò che si osserva segnatamente in relazione alla domanda di arricchimento senza causa subordinatamente reiterata dall’appellante (domanda definita dai primi giudici con motivazione – mette conto di precisare – bensì erronea perché in contrasto con l’esegesi, costituente jus receptum, secon do cui ‘Il carattere sussidiario dell’azione generale di arricchimento, e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non precludono la possibilità di introdurre l’azione stessa in via subordinata per il caso in cui l’azione tipica proposta in via principale abbia esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento’, ex ceteris Cass. 24/02/2010 n. 4492 ) – il suo preteso know how ‘unico al mondo’ il COGNOME neppure, nonché documentare, ha mai allegato di avere – al tempo della costituzione della RAGIONE_SOCIALE in quel settembre del 2003 (senza che, per converso, possano fare testo al riguardo le posticce analisi di cui alle prodotte consulenze di parte) -f atto oggetto di alcuna cd. ‘individuazione’: requisito – questo – anch’esso essenziale ai fini della riconoscibilità di un know-how tutelabile e che, se implicitamente ricompreso, nella nozione dettata dall’art. 98 c.p.i., risulta invece espressamente contemplato dal Regolamento (CE) 2790/99, che definisce il knowhow ‘un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale e si intende che il individuato; in tale contesto, per ‘individuato’ si intende che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponda ai criteri di segretezza e di sostanzialità’ (formula definitoria -quest’ultima – peraltro testualmente ripresa nell’ordinamento interno dall’art. 1, comma terzo, lett. a), della L. 129/04 in materia di affiliazione commerciale) ».
Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandosi a tredici motivi. Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, promuovendo anche ricorso incidentale condizionato recante un motivo, a sua volta resistito dal primo con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi del ricorso principale del COGNOME denunciano, rispettivamente:
« Violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 329, 333, 343 e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) », laddove la corte distrettuale aveva rivalutato, escludendola, la sussistenza di un know-how in capo al COGNOME tutelabile ai sensi degli artt. 9899 c.p.i. e/o dell’art. 2598, n. 3, cod. civ., malgrado il formarsi del giudicato interno sul corrispondente capo della sentenza del tribunale che, invece, a suo dire, ne aveva accertato l’esistenza;
II) « Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) », ascrivendosi alla corte etnea di essersi pronunciata solo sul know-how tecnico del COGNOME e non anche su quello commerciale, pure da lui invocato;
III) « Violazione degli artt. 2735 c.c. e 115 c 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) », per essere stato disatteso il valore di prova legale di confessioni stragiudiziali rese da RAGIONE_SOCIALE in merito all’esistenza, in capo al COGNOME, di conoscenze tecnico commerciali tutelabili ex artt. 98-99 c.p.i. e 2598, n. 3, cod. civ.;
IV) « Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) », lamentandosi il mancato esame delle riportate risultanze documentali da cui potevano certamente desumersi, invece, sia il possesso, da parte del COGNOME, di un know-how tecnico e commerciale nel settore specialistico in cui opera RAGIONE_SOCIALE, sia l’implementazione di tale know-how all’interno di detta società;
« Violazione dell’artt. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) », per non avere la corte di appello percepito il reale contenuto della prova testimoniale espletata in primo grado in ordine al possesso del descritto know-how da parte del COGNOME;
VI) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 -bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dell’art. 2041 c.c.,
dell’art. 1, lett. f], del Reg. Ce n. 2790/99, dell’art. 1, comma 3, lett. a], della legge n. 120/2004 e dell’art. 1346 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », censurandosi l’affermazione della corte territoriale che aveva giustificato il rigetto delle domande dell’attore/appellante perché il know-how sul quale esse si fondano non era stato ‘ individuato ‘, altresì aggiungendo, altrettanto errone amente, che tale ‘ individuazione ‘ fosse un requisito necessario per accedere alla tutela richiesta;
VII) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale e degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che il know-how del COGNOME fosse soggetto, ratione temporis , solo alla disciplina di cui all’art. 6 -bis del r.d. n. 1127 del 1939 e non anche agli artt. 98-99 del c.p.i.;
VIII) « Violazione dell’art. 2598 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », per avere la corte d’appello respinto la domanda di concorrenza sleale formulata dall’odierno ricorrente ritenendo con configurabile un ra pporto di concorrenza potenziale tra la RAGIONE_SOCIALE ed il primo;
IX) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 -bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e dell’art. 1322 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », contestandosi l’afferm azione della sentenza impugnata secondo cui soltanto in seguito all’entrata in vigore degli artt. 98 e 99 c.p.i. l’ordinamento statale aveva riconosciuto – facendone oggetto diretto di tutela – il know-how quale bene giuridico idoneo a formare oggetto di d iritti ai sensi, e per gli effetti, dell’art. 810 cod. civ., mentre il disposto dell’art. 6 -bis del r.d. n. 1127/39, come introdotto dall’art. 14 del d.lgs. n. 198/98, prevedeva soltanto che la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o l’utilizzazione da parte di terzi, in modo contrario alla correttezza professionale, di informazioni aziendali, comprese le informazioni commerciali, potesse prestarsi a costituire (fermo restando, peraltro quanto previsto dall’art. 2598, n. 3, cod. civ.) atto di concorrenza sleale;
X) « Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) », lamentandosi il mancato esame delle riportate risultanze documentali da cui poteva certamente desumersi, invece, l’esistenza di un contratto di licenza del know-how tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
XI) « Violazione dell’artt. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) », per non avere la corte territoriale percepito il reale contenuto della prova
testimoniale espletata in primo grado quanto al contratto di licenza di know-how invocato dal COGNOME;
XII) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1350 e 2729 c.c., e dell’art. 115, comma 2, c.p.c. (in relazione all’art. 3 60, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) », nella parte in cui la decisione impugna, sulla base di una non corretta valutazione delle presunzioni e delle nozioni rientranti nella comune esperienza, aveva escluso che il contratto di licenza predetto fosse stato concluso, altresì violando gli artt. 1325 e 1350 cod. civ. nella misura in cui aveva imposto il requisito della forma scritta per detto contratto, da considerarsi, invece, a forma libera;
XIII) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., dell’art. 1, lett. f], del reg. CE n. 2790/99, dell’art. 1, comma 3, lett. a], della legge n. 129/2004 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », per avere la corte territoriale erroneamente opinato che presupposto necessario per l’applicazione, nella specie, dell’art. 2041 cod. civ. fosse la cd. individuazione del know -how del COGNOME.
In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei descritti motivi, va esaminata l’eccezione di loro inammissibilità formulata da RAGIONE_SOCIALE ( cfr., amplius , pag. 7 e ss. del suo controricorso) in relazione a quelli dal primo all’ottavo ed al tredicesimo.
2.1. Assume detta società che tali doglianze « ruotano attorno a un’unica circostanza e cioè che la Corte d’Appello di Catania avrebbe erroneamente escluso che le conoscenze del AVV_NOTAIO COGNOME possano essere qualificate come un know-how unico proteggibile ai sensi degli artt. 9899 c.p.i. o, quantomeno, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.. . Sennonché , il Tribunale di Catania, con sentenza del 20 gennaio 2015, aveva rigettato le domande del AVV_NOTAIO COGNOME ai sensi degli artt. 98-99 c.p.i. e dell’art. 2598, n. 3, c.c., in quanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe utilizzato le (in realtà inesistenti e RAGIONE_SOCIALE indimostrate) conoscenze del AVV_NOTAIO COGNOME lecitamente, su lla base del rapporto di lavoro che aveva legato quest’ultimo alla società. Il AVV_NOTAIO COGNOME aveva formulato due motivi di appello, il primo ed il secondo, su questo capo della sentenza. In particolare, con il primo aveva chiesto che venisse riformata la se ntenza di primo grado perché ‘clamorosamente contraddittoria’ in quanto, da un lato, aveva ritenuto che le parti non avessero stipulato un contratto di licenza di know-how , rigettando la domanda di inadempimento contrattuale formulata dallo stesso, ma, dal l’altro lato, aveva ritenuto che il AVV_NOTAIO COGNOME avesse prestato il suo consenso all’utilizzo del proprio know-how da parte di RAGIONE_SOCIALE ; e, con il secondo motivo d’appello, aveva censurato il medesimo capo perché, così facendo, il tribunale avrebbe co nfigurato un’attribuzione patrimoniale (il know-how)
in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di causa . La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado senza rilevare, al riguardo, alcun errore di motivazione della sentenza di primi giudizi, così confermando anche questo specifico capo e respingendo i motivi d’appello avversari di cui si è appena detto. Tuttavia, il AVV_NOTAIO COGNOME non ha formulato alcun mezzo di ricorso per Cassazione per censurare la sentenza de lla Corte d’Appello su questo punto, in questo modo determinando il passaggio in giudicato (interno) del capo della sentenza impugnata che ha condiviso la statuizione della sentenza di primo grado in base alla quale le conoscenze del AVV_NOTAIO COGNOME, anche ove fossero meritevoli di tutela ai sensi degli artt. 9899 c.p.i. e/o dell’art. 2598, n. 3, c.c. sarebbero RAGIONE_SOCIALE state utilizzate lecitamente da RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, quest’ultima non avrebbe commesso alcun illecito ai sensi delle norme appena citate. E sul fatto che l’accertamento in questione costituisca un capo di sentenza, idoneo a formare cosa giudicata (giudicato interno) non vi può essere dubbio alcuno. L’accertamento della liceità, o meno, dell’utilizzo da parte di RAGIONE_SOCIALE delle conosce nze del AVV_NOTAIO COGNOME integra, infatti, una ragione autonoma di rigetto della domanda di tutela del knowhow ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. e/o dell’art. 2598, n. 3, c.c.. In particolare, l’utilizzo delle conoscenze asseritamente costituenti know-how rappresenta un presupposto indipendente e a priori per l’applicazione di queste norme. Alle medesime conclusioni si giungerebbe peraltro nel caso in cui si ritenesse che la Corte di Appello di Catania non si sia pronunciata sul punto della liceità d ell’utilizzo fatto da RAGIONE_SOCIALE delle conoscenze del AVV_NOTAIO COGNOME. Anche in questo caso, infatti, per evitare il formarsi del giudicato interno, il AVV_NOTAIO COGNOME avrebbe dovuto impugnare sul punto la sentenza della Corte d’Appello appunto per omessa pronunc ia e non lo ha fatto ».
2.2. Una siffatta eccezione deve essere disattesa alla stregua delle dirimenti, complessive considerazioni di cui appresso.
2.2.1. Giova ricordare, innanzi tutto, che, come ancora recentemente ribadito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, « Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente; autonomia che, invece, non sussiste quando si tratti di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un’astratta tesi giuridica, pur se essa serva a risolvere questioni strumentali rispetto all’attribuzione del bene controverso. Consegue che l’impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente
anche il ragionamento giuridico – esatto o errato che sia – che la sostiene, lasciando libero il giudice dell’impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto » ( cfr ., in termini, Cass. n. 20951 del 2022. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 9628 del 1997; Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 738 del 2002; Cass. n. 10527 del 2003; Cass. n. 17767 del 2005; Cass. n. 21092 del 2005).
2.2.2. Cass. n. 30728 del 2022, inoltre, ha opportunamente puntualizzato (cfr. pag. 4 della motivazione) che, « Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico; ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (fra le tante Cass. n. 24783 del 2018) ».
2.2.3. Nel caso di specie, la sentenza del giudice di primo grado aveva ad oggetto, tra le altre: i ) le domande di pagamento del compenso, nella misura ivi invocato (3% del fatturato dei primi dieci anni di attività di RAGIONE_SOCIALE successivi alla fase di start up ), previsto da un preteso contratto di licenza di know-how verbalmente stipulato tra l’odierno ricorrente e la menzionata società, e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale; ii ) la domanda di inibitoria e di risarcimento del danno da perdita del valore del know-how asseritamente soggetto al legittimo controllo dell’attore.
2.2.3.1. Circa le prime, il tribunale le aveva respinte « in assenza della prova della stipula di un contratto di licenza di know-how» del cui inadempimento si trattava; quanto alle seconde, quel giudice le aveva disattese assumendo che RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato le conoscenze del COGNOME affatto lecitamente, sulla base del rapporto, anche di lavoro, che aveva legato quest’ultimo alla società.
2.2.4. Il COGNOME, secondo la stessa prospettazione dell’eccezione in esame, con i primi due motivi di appello aveva chiesto riformarsi la sentenza impugnata perché: i ) « ‘clamorosamente contraddittoria’ in quanto, da un lato, aveva ritenuto che le parti non avessero stipulato un contratto di licenza di know-how , rigettando la domanda di inadempimento contrattuale formulata dallo stesso, ma, dall’altro lato,
aveva ritenuto che il AVV_NOTAIO COGNOME avesse prestato il suo consenso all’utilizzo del proprio know-how da parte di RAGIONE_SOCIALE »; ii ) « avrebbe configurato un’attribuzione patrimoniale (il know-how ) in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di causa ».
2.2.5. È palese, dunque, ad avviso del Collegio, che tali complessive ragioni di gravame avevano riaperto, per intero, la cognizione del giudice di appello sulle due riportate statuizioni del tribunale con esse impugnate, sicché il giudizio di fatto della corte distrettuale ben poteva essere anche differente (come, poi, concretamente accaduto, avendo la stessa addirittura escluso a monte l’esistenza di un know-how , in capo al COGNOME, tutelabile alla stregua della normativa da lui invocata) da quello reso dal giudice di prime cure. Da tale diverso giudizio di fatto, tuttavia, la medesima corte non ha tratto un effetto giuridico diverso da quello che il giudice di prime cure aveva tratto e, conseguentemente, l’esito dell’impugnazione è stato quello della conferma della decisione di primo grado, sulla base, però, di una motivazione almeno parzialmente diversa da quelle del tribunale. E tanto consente anche di escludere, fin da ora, l’applicabilità dell’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ., inutilmente invocato, quindi, dalla controricorrente in relazione ai vizi motivazionali prospettati dal COGNOME con il quarto ed il decimo motivo del suo ricorso.
2.2.6. Ne deriva, quindi, l’utilizzabilità dei princìpi di diritto secondo cui: i ) la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, onde il giudice del gravame ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, ex aliis , Cass. n. 30728 del 2022; Cass. n. 15185 del 2013); ii ) nel caso in cui il dispositivo della sentenza di primo grado sia confermato dal giudice di appello in base ad una diversa motivazione, la portata della decisione va interpretata – anche ai fini della valutazione dell’interesse ad impugnare – secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello, che assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella di primo grado ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, ex multis , Cass. n. 30728 del 2022; Cass. n. 7525 del 1995).
Fermo quanto precede, e passando all’esame dei motivi del ricorso principale del COGNOME, il primo di essi si rivela infondato proprio per quanto si è fin qui detto.
3.1. Invero, alla stregua degli indirizzi giurisprudenziali di cui si è appena riferito, deve ritenersi che le complessive prime due ragioni di gravame da lui formulate
avevano riaperto, per intero, la cognizione del giudice di appello sulle due già riportate statuizioni del tribunale con esse impugnate. Pertanto, affatto ritualmente – senza minimamente incorrere, dunque, nel vizio di violazione di un preteso giudicato interno oggi ascrittole – la corte etnea aveva proceduto ad un nuovo giudizio di fatto ci rca la configurabilità e, nell’ipotesi affermativa, la tutelabilità del proprio preteso know-how come dedotto dall’attore/appellante, all’esito del quale essa aveva addirittura escluso l’esistenza stessa di un know-how , in capo al RAGIONE_SOCIALE, tutelabile giusta la normativa da lui invocata.
Infondato è anche il secondo motivo del ricorso principale.
4.1. È innegabile, infatti, che le già descritte ( cfr . § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘) affermazioni della corte territoriale secondo cui « Del bagaglio professionale del COGNOME non facesse parte alcuna esperienza tecnico industriale tale da doversi realmente ritenere che, nella precisa configurazione e combinazione dei suoi elementi, non fosse generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore e tale, pertanto, da potersi inferire che abbia potuto essere posta ad oggetto di accordo qualsivoglia a titolo oneroso » e « il riesame delle risultanze probatorie conduce oggi a riconoscere piuttosto, ed a sancire, che la addotta qualità dello stesso appellante di massimo esperto nel campo della produzione industriale di vegetali grigliati e surgelati non superi, a ben vedere, il limite della vanteria », appaiono significative del fatto che, attraverso le stesse, quella corte ha inteso negare la configurabilità di qualsivoglia know-how , sia tecnico che commerciale, in capo al COGNOME.
4.2. Non sussiste, pertanto, la lamentata omissione di pronuncia, posto che, come ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, quel vizio non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte ( cfr . Cass. n. 20718 del 2018, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7662 del 2020). Più specificamente, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto ( cfr . Cass. n. 15255 del 2019; Cass. n. 2151 del 2021).
Miglior sorte nemmeno merita il terzo motivo del ricorso principale, non essendo configurabile alcuna violazione dei parametri legali in materia di prova.
5.1. Invero, giova premettere che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr . Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 27000 del 2016).
5.2. Nella specie, invece, i fatti contenuti nell’invocato Business Plan di RAGIONE_SOCIALE e nella richiamata intervista del 10 agosto 2016 dal suo Presidente pro tempore e legale rappresentante AVV_NOTAIO non integrano una confessione stragiudiziale (in merito all’asserita esistenza, in capo al COGNOME, di conoscenze tecnico amministrative tutelabili ai sensi degli artt. 9899 del c.p.i. e/o dell’art. 2598, n. 3, cod. civ.), in quanto le dichiarazioni ivi contenute non sono dirette all’altra parte (il COGNOME, appunto) ma, a tutto voler concedere, a terzi. Esse, pertanto, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, cod. civ., sono sottoposte al libero apprezzamento del giudice, insindacabile in Cassazione se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. o per m ancanza di motivazione o motivazione apparente o perplessa (tutte fattispecie qui nemmeno prospettate).
5.2.1. A tanto va solo aggiunto che, per consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte, le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, specificandosi che esse non hanno neppure valore indiziario qualora siano contenute in atti stragiudiziali ( cfr . Cass. n. 7702 del 2019; Cass. n. 4475 del 2011; Cass. n. 20710 del 2007).
Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, invece, scrutinabili congiuntamente perché connessi, si rivelano inammissibili.
6.1. Invero, è qui opportuno ricordare che, come ancora recentemente ribadito da Cass., SU, n. 23650 del 2022, l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 27 febbraio 2019 – riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Di conseguenza, il ricorrente deve indicare il ‘ fatto storico ‘, il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ ed il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussi one processuale tra le parti e la sua ‘ decisività ‘ (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato RAGIONE_SOCIALE preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Tale vizio, dunque, non ricomprende questioni o argomentazioni ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35823 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 38823 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
6.1.1. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito pure che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un fatto controverso e decisivo della lite e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi RAGIONE_SOCIALE di fondamento.
Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa ( cfr . Cass. n. 31999 del 2022).
6.2. La doglianza motivazionale di cui al quarto motivo del ricorso del COGNOME, invece, lamenta l’ omesso esame di circostanze (quelle desumibili dalla documentazione dal medesimo indicata nel corpo della doglianza) che, lungi dall’essere, di per sé, ‘ decisive ‘, nei sensi in precedenza ricordati, quanto al possesso del know-how da lui asserito, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte etnea, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
6.2.1. Il tutto non senza rimarcare, peraltro, che: i ) in ogni caso, quelli che il COGNOME assume essere decisivi concernono, per lo più (stando al contenuto degli stessi riprodotto in ricorso), documenti programmatici nei quali si parla, affatto genericamente, di know-how , senza nulla dire in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per renderlo tutelabile ai sensi degli artt. 98-99 del c.p.i. e/o dell’art. 2598 cod. civ.; corrispondenza scambiata all’ interno di RAGIONE_SOCIALE prima che il COGNOME si mettesse all’opera e nella quale si menzionavano genericamente le vantate conoscenze di quest’ultimo; dichiarazioni di persone rese da persone vicine al COGNOME circa l’adozione di misure di riservatezza no n meglio precisate e, RAGIONE_SOCIALE, non documentalmente confermate, per tutelare le asserite conoscenze tecniche e commerciali dell’odierno ricorrente; contratti sottoscritti con fornitori nei quali sono previste clausole di riservatezza e di non concorrenza; ii ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti; iii ) giusta principio
consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia RAGIONE_SOCIALE indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).
6.2. A tanto deve aggiungersi, con specifico riferimento al quinto motivo del ricorso principale, che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ivi lamentata si rivela palesemente inammissibile perché – pure volendosi sottacere che, come si è già detto al precedente § 5.1., la violazione della citata norma processuale postula che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. ») – mostra di non considerare correttamente il concetto di errore di percezione delle risultanze istruttorie, la cui perdurante deducibilità in Cassazione, peraltro, ha formato oggetto di decisioni reciprocamente difformi da parte di questa Corte, in quanto alla rigorosa tesi secondo la quale il travisamento della prova (che presuppone la costatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito) non sarebbe più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ( cfr . Cass. n. 24395 del 2020 e, più recentemente, Cass. n. 15777 del 2022, Cass. n. 16170 del 2022; nonché, in termini più dubitativi, Cass. n. 21978 del 2022 e Cass. n. 18326 del 2022) è stata contrapposta la diversa opinione per cui l’errore di percezione, diversamente da quello di valutazione, poiché cade sul contenuto oggettivo della prova, può essere sindacato in sede di legittimità (beninteso, allorché riguardi circostanze che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti), quale error in procedendo , per violazione del divieto, desumibile dall’art.
115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti ( cfr. Cass. n. 7187 del 2022; Cass. n. 12971 del 2022; Cass. n. 37382 del 2022).
6.2.1. Infatti, ricorrerebbe l’ipotesi di errore di percezione delle risultanze istruttorie elaborata in talune pronunce di questa Corte ‘ in un contesto normativo dominato da un testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., precedente alla sua già descritta novellazione del 2012: più precisamente, in un contesto che permetteva di denunciare per cassazione non solo l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ma, ben più ampiamente, l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ” – allorquando il ricorrente lamenti il vizio di travisamento delle risultanze processuali e chieda alla Corte di cassazione di esaminare l’atto specificamente indicato perché si accerti che l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista nell’atto. In sostanza, il giudice di legittimità non sarebbe chiamato a valutare la prova, ma ad accertarne il travisamento, ossia per l’esistenza di un dato probatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi. Insomma, l’informazione probatoria indicata in sentenza e valutata dal giudice mancherebbe del tutto nell’atto, che ne conterrebbe una diversa, onde il ragionamento svolto dal giudice di merito senza l’informazione travisata risulterebbe vanificato ed illogico. Vi sarebbe, perciò, una contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice. Ovviamente, l’informazione probatoria risultante dalla prova travisata si deve prospettare come decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito, in sede di rinvio, a rovesciare (in tutto o in parte) i contenuti della sua decisione.
6.2.2. In sostanza, i casi in cui viene ipotizzata l’esis tenza di un errore di percezione sono quelli in cui il contenuto attribuito dal giudice di merito alla prova risulta immediatamente, senza necessità di alcuna attività interpretativa, completamente diverso da quello reale delle prove medesime.
6.2.3. Nell’ odierna vicenda, invece, la corte territoriale ha correttamente riportato nel testo della sua motivazione passaggi delle testimonianze rese in primo grado a proposito del know-how invocato dal RAGIONE_SOCIALE ed ha ad essi attribuito l’unico significato letterale loro attribuibile. Del resto, lo stesso ricorrente, lungi dal sostenere che la corte d’appello abbia travisato il contenuto dei passaggi delle testimonianze da essa citate, assume, piuttosto, che se quest’ultima avesse interpretato quegli
stessi passaggi in combinazione con altri delle medesime testimonianze e/o altri documenti prodotti in causa, sarebbe giunta ad una conclusione diversa. È evidente, tuttavia, che così opinando, ciò che si imputa alla corte distrettuale non è un errore di percezione, bensì un preteso errore di valutazione di quelle risultanze istruttorie, insindacabile, però, sub specie di error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
6.2.4. In definitiva, quindi, la corte territoriale ha adeguatamente descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta alle già riportate sue conclusioni ed i corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte dei quali il COGNOME, con i motivi in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e di violazione di legge processuale, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, ridiscutendo gli esiti istruttori ivi espressi, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022).
7. Il sesto motivo del ricorso principale deve considerarsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, una volta divenuto definitivo, per effetto del rigetto e/o della declaratoria di inammissibilità delle precedenti doglianze del COGNOME, il duplice accertamento, peraltro di carattere fattuale, della corte distrettuale secondo cui « Del bagaglio professionale del COGNOME non facesse parte alcuna esperienza tecnico industriale tale da doversi realmente ritenere che, nella precisa configurazione e combinazione dei suoi elementi, non fosse generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore e tale, pertanto, da potersi inferire che abbia potuto essere posta ad oggetto di accordo qualsivoglia a titolo oneroso » e « Il riesame delle risultanze probatorie conduce oggi a riconoscere piuttosto, ed a sancire, che la addotta qualità dello stesso appellante di massimo esperto nel campo della produzione industriale di vegetali grigliati e surgelati non
superi, a ben vedere, il limite della vanteria », si rivela affatto superfluo il continuare a discorrere in ordine alla necessità, o non, della cd. individuazione al fine della riconoscibilità di un know-how tutelabile giuridicamente.
Il settimo motivo del ricorso principale è inammissibile perché volto a censurare argomentazioni della corte etnea aventi palesemente valore di meri obiter dicta e, come tali, prive di qualsivoglia influenza sulla decisione (con conseguente inammissibilità della censura sul punto. Cfr . Cass. n. 18429 del 2022), fondata interamente sulla diversa ratio della inesistenza, nel bagaglio professionale del COGNOME, di qualsiasi esperienza tecnico industriale tale da doversi realmente ritenere che, nella precisa configurazione e combinazione dei suoi elementi, non fosse generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore e tale, pertanto, da potersi inferire che abbia potuto essere posta ad oggetto di accordo qualsivoglia a titolo oneroso, con conseguente riduzione a mera ‘ vanteria ‘ di quanto da lui, invece, invocato.
Parimenti inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, si rivelano i residui motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo del ricorso principale, poiché postulano tutti chiaramente, sebbene nella diversità delle prospettazioni ivi svolte, il preventivo riconoscimento, in capo al COGNOME, di un knowhow tutelabile giuridicamente poi asseritamente divenuto oggetto di contratto di ‘ licenza implicita ‘ da lui verbalmente concluso con RAGIONE_SOCIALE. Si è già detto, però, che un tale riconoscimento è stato inequivocabilmente escluso dalla corte distrettuale, con gli accertamenti fattuali di cui si è appena dato conto. Pertanto, è ultroneo il continuare a discorrere in ordine alla esistenza, o meno, di un siffatto contratto e/o degli eventuali suoi requisiti.
9.1. Le medesime doglianze, peraltro, investono, sostanzialmente, la valutazione delle risultanze istruttorie fondanti le già riportate conclusioni cui è giunta la corte di merito quanto alla insussistenza di un know-how giuridicamente tutelabile in capo al COGNOME, anche in relazione alla domanda ex art. 2041 cod. civ. da lui formulata in via subordinata. Invero, ai corrispondenti accertamenti, chiaramente integranti valutazioni fattuali, il menzionato ricorrente principale tenta, con i motivi in esame, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e di violazione di legge anche processuale, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), totalmente dimenticando, però, che, come si è già detto, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta
ingiustizia della sentenza impugnata, ridiscutendo gli esiti istruttori ivi espressi, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022).
10. Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE – da qualificarsi come incidentale tardivo, ex art. 334 cod. proc. civ., in considerazione della data della sua proposizione e di quella di notificazione della sentenza impugnata – dichiaratamente proposto in via condizionata all’accoglimento di quello principale ( cfr . intestazione del controricorso che lo contiene, nonché la sua pagina 42), può considerarsi assorbito, divenendone superflua, pertanto, la descrizione dell’unico suo motivo.
11. In definitiva, quindi, il ricorso principale di NOME COGNOME deve essere respinto, mentre quello incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE resta assorbito. Le spese di questo giudizio di legittimità (per i precedenti gradi di merito già è intervenuta condanna del COGNOME, senza che sul punto sia stata proposta alcuna impugnazione, sicché la richiesta della menzionata società di condanna alle spese di tutti i gradi, come formulata nelle conclusioni del suo controricorso, si rivela destituita di fondamento) restano a carico del ricorrente principale, giusta il principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte del medesimo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale di NOME COGNOME. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE.
Condanna il COGNOME al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’a rt. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della