Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13597 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23586-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 310/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/02/2017 R.G.N. 208/2016;
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 520/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 23586/18
Rilevato che:
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE portati, tra l’altro, da alcune cartelle esattoriali impugnate unitamente agli estratti di ruolo. La medesima Corte territoriale fondava la decisione, sul rilievo del maturarsi del
termine prescrizionale quinquennale dopo l’intervenuta notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle, in assenza di atti interruttivi.
Avverso la sentenza del tribunale di Torino, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; anche l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso chiedendo, in caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEe censure del ricorrente, di essere tenuta indenne dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assicurativo per l’eventuale prescrizione del credito fatto valere con le cartelle di pagamento. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito solo con procura in calce al ricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 615617 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere il giudice di primo grado ritenuto ammissibile il ricorso avverso le cartelle e l’intimazione di pagamento, benché fosser o stati impugnati oltre il termine di 20 gg., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di 40 gg., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e dunque dal momento in cui il ricorrente aveva avuto legale conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 615-617 c.p.c. nonché degli artt. 2938 e 2939 c.c., in relazione all’art.
360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto, nella vicenda riferita a una impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo, di poter conoscere RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito contributivo, nonostante la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa regolare notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art.49 del DPR n. 602/73, degli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99, nonché degli artt. 2946 e ss. c.c., in relazione all’ar t. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché il tribunale non aveva affrontato ex professo il problema di quale sia il tipo di prescrizione applicabile ex se ai singoli tributi iscritti a ruolo ed affidati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione, quando non vi è stata alcuna impugnazione degli atti, con conseguente irretrattabilità del credito contributivo, mentre si era limitato ad enunciare il principio per il quale la conversione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale in prescrizione decennale opera solo laddove vi sia stato un giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di detti tributi, sfociato in sentenza sfavorevole al contribuente , con conseguente appli cazione RAGIONE_SOCIALE‘ actio iudicati , ex art. 2953 c.c.
Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato prevede che il patrocinio RAGIONE_SOCIALEa prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’intere ssi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo
la sussistenza degli stessi la validità RAGIONE_SOCIALEa procura ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, tra tutte le parti in causa, possono compensarsi, atteso il recente formarsi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sul punto.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate tra tutte le parti in causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28.2.24.