LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

IVA compravendita: chi paga l’imposta?

In una causa di opposizione a un decreto ingiuntivo, un acquirente di un immobile commerciale sosteneva che il prezzo pattuito fosse comprensivo di IVA. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, confermando che, in assenza di un patto contrario esplicito, l’onere dell’IVA compravendita immobiliare grava sull’acquirente, come previsto dalla legge e dal contratto stesso, che poneva a suo carico ‘ogni imposta inerente l’acquisto’. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota ordinaria, non avendo l’acquirente provato la sussistenza dei requisiti per un’aliquota agevolata.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

IVA Compravendita Immobiliare: Chi Paga? L’Analisi del Tribunale

Una delle domande più frequenti quando si acquista un immobile è: chi paga le tasse? In particolare, l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) può rappresentare una voce di costo significativa. Una recente sentenza del Tribunale di Bari chiarisce un punto fondamentale: in assenza di un accordo esplicito che dica il contrario, l’IVA sulla compravendita immobiliare è a carico dell’acquirente. Analizziamo insieme questo caso per capire le logiche legali e trarne utili lezioni pratiche.

I Fatti di Causa: Un Acquisto e una Sorpresa Fiscale

La vicenda ha origine dalla vendita di un locale commerciale. Dopo la stipula del contratto, la società venditrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’acquirente per il pagamento di circa 11.200 euro, a titolo di saldo dell’IVA dovuta sull’operazione.

L’acquirente si opponeva al pagamento, sostenendo di aver fatto affidamento sul fatto che il prezzo concordato fosse ‘tutto compreso’ e che quindi l’IVA fosse già inclusa nell’importo pattuito. A suo dire, questa convinzione era nata dalle trattative pre-negoziali.

Di contro, la società venditrice insisteva che, avendo esercitato l’opzione per l’assoggettamento a IVA della vendita, l’imposta fosse un onere aggiuntivo a carico dell’acquirente, come previsto dalla normativa vigente.

La Decisione del Tribunale: L’Opposizione è Rigettata

Il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione dell’acquirente, confermando in toto il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, l’acquirente è stato condannato a versare l’intera somma richiesta a titolo di IVA, oltre al pagamento delle spese legali della controparte. La decisione si basa su una rigorosa analisi del contratto e della legge applicabile.

Le Motivazioni della Sentenza: perché l’IVA sulla compravendita è a carico dell’acquirente?

Il giudice ha fondato la sua decisione su tre pilastri argomentativi chiari e consequenziali.

Chiarezza Contrattuale e Principio di Rivalsa

Il punto di partenza è stato il testo della proposta irrevocabile di acquisto, firmata da entrambe le parti. Il documento conteneva una clausola cruciale: “ogni spesa, imposta o tassa inerente l’acquisto sarà a carico del Proponente [l’acquirente]”. Questa clausola, secondo il Tribunale, non lasciava spazio a interpretazioni diverse. Essa riflette sia il principio generale del Codice Civile (art. 1475 c.c.), che pone le spese della vendita a carico del compratore, sia il principio specifico in materia di IVA (art. 18 D.P.R. 633/1972), che obbliga chi cede un bene ad addebitare l’imposta in rivalsa al cessionario. Non esisteva alcuna pattuizione scritta che indicasse che il prezzo fosse ‘IVA inclusa’.

Il Comportamento dell’Acquirente come Prova Contraria

Un altro elemento che ha smentito la tesi dell’acquirente è stato il suo stesso comportamento. Al momento dell’atto di vendita, egli aveva infatti versato una parte dell’IVA (il 10%). Il giudice si è chiesto: per quale motivo l’acquirente avrebbe pagato una parte dell’imposta se riteneva che questa fosse già inclusa nel prezzo o a carico del venditore? Tale comportamento è stato visto come un’ammissione implicita del fatto che l’onere dell’IVA gravasse su di lui.

L’Applicazione dell’Aliquota Corretta

Il vero ‘thema decidendum’, ovvero il cuore della questione legale, è diventato quindi stabilire quale fosse l’aliquota IVA corretta. L’immobile era un locale commerciale (un ‘fabbricato strumentale’). La società venditrice, pur non essendo un’impresa costruttrice, aveva legittimamente scelto di applicare l’IVA alla vendita. In questi casi, la legge prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria (all’epoca del 20%). L’acquirente non è riuscito a dimostrare che l’immobile possedesse le caratteristiche specifiche (i cosiddetti requisiti ‘Tupini’) che avrebbero potuto consentire l’applicazione di un’aliquota agevolata. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato la correttezza dell’aliquota applicata dal venditore.

Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Sentenza?

Questa pronuncia offre una lezione fondamentale per chiunque si appresti a un’operazione di IVA compravendita immobiliare: la chiarezza contrattuale è sovrana. Le intese verbali o le convinzioni personali maturate durante le trattative hanno scarso valore se non vengono tradotte in clausole scritte e inequivocabili nel contratto. In materia fiscale, la regola generale è che l’IVA è un’imposta a carico del consumatore finale o dell’acquirente. Qualsiasi deroga a questo principio deve essere pattuita espressamente e per iscritto. In mancanza, come dimostra questo caso, il rischio di dover affrontare costi inaspettati è molto concreto.

Chi è responsabile per il pagamento dell’IVA in una compravendita immobiliare?
Salvo un esplicito patto contrario scritto nel contratto, la responsabilità del pagamento dell’IVA grava sull’acquirente. Questo principio si basa sia sull’art. 1475 del Codice Civile, che pone le spese accessorie a carico del compratore, sia sulla normativa IVA (D.P.R. 633/1972) che prevede l’obbligo di rivalsa da parte del venditore.

Un prezzo pattuito verbalmente come ‘tutto compreso’ ha valore legale?
No. Secondo la sentenza, le intese non formalizzate per iscritto non possono prevalere su chiare clausole contrattuali. Se il contratto scritto stabilisce che tasse e imposte sono a carico dell’acquirente, questa pattuizione prevale su qualsiasi presunto accordo verbale contrario.

Perché è stata applicata l’aliquota IVA ordinaria e non una agevolata?
L’aliquota ordinaria (20% all’epoca dei fatti) è stata ritenuta corretta perché l’immobile era un locale commerciale (fabbricato strumentale) e la parte acquirente non ha fornito alcuna prova che l’edificio possedesse i requisiti specifici (previsti dalla ‘Legge Tupini’) per poter beneficiare di un’aliquota IVA ridotta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati