Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente avverso la sentenza n. 466/2019 della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 26. 2. 2019.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME alla camera di consiglio del 13. 6. 2024.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Nel 2004 COGNOME NOME agì in giudizio nei confronti di COGNOME NOME chiedendo che fosse disposto in suo favore il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un immobile in corso di costruzione sito in Viareggio oggetto di un
contratto preliminare di vendita stipulato nel 2002 con il convenuto, nonché la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno per inadempimento del suo obbligo di consegnarle le chiavi dell’appartamento entro il 20. 6. 2003, che l’aveva costretta a disdire la locazione di un immob ile a terzi per la stagione estiva e quindi a rinunciare ad incassare i relativi canoni.
Il convenuto non si oppose alla domanda di trasferimento, ma chiese la condanna della controparte al pagamento del saldo prezzo della vendita, pari ad euro 468,53, oltre all’importo di euro 9.322,84 a titolo di iva, da calcolarsi applicando l’aliquota ordinaria del 10% e non quella agevolata del 4%, come voluto dalla RAGIONE_SOCIALE, che aveva dichiarato di voler usufruire dei benefici previsti dalla legge per la prima casa. Si oppose inoltre alla domanda di risarcimento dei danni, rappresentando che la consegna delle chiavi comportava solo la concessione della mera detenzione dell’immobile, non del suo possesso. Chiese infine in via riconvenzionale il pagamento degli ulteriori lavori eseguiti sull’immobile, non previsti dall’originario capitolato.
Il Tribunale di Lucca accolse la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. e determinò il saldo ancora dovuto dalla acquirente in euro 9.774,52, assumendo che l’iva da corrispondere sul prezzo convenuto di euro 258.228,45 andava calcolata al 10%, non avendo la parte provato di poter usufruire dei benefici prima casa. Accolse inoltre la domanda del convenuto per il pagamento dei lavori extra capitolato, mentre r igettò la domanda dell’attrice di risarcimento del danno per la tardiva consegna delle chiavi de ll’immobile.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 618/2014, accolse solo in parte l’impugnazione della COGNOME, confermando, per quanto qui ancora rileva, la sua condanna al pagamento dell’iva al 10% sul prezzo di acquisto, non avendo la parte reso la dichiarazione di voler usufruire dei benefici prima casa in sede di contratto preliminare, ed il rigetto della sua richiesta di risarcimento dei danni.
Proposto ricorso per cassazione, con ordinanza n. 3132 del 2018 questa Corte cassò con rinvio entrambe le statuizioni impugnate, affermando che la dichiarazione dell’acquirente di voler usufruire dei benefici prima casa può essere resa in sede di contratto definitivo e quindi, in caso di giudizio promosso
ai sensi dell’art. 2932 c.c., fino all’emanazione della sentenza costitutiva di trasferimento, precisando altresì che, a tal fine, non ostava la circostanza che per gli acconti sul prezzo in precedenza versati fosse stata applicata e pagata l’aliquota ordinaria, consentendo la legge e le stesse disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione finanziaria la rettifica da parte del venditore delle fatture ai sensi dell’art. 26 d.p.r. n. 633 del 1972, con applicazio ne della tariffa del 4% sull’intero corr ispettivo; con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, statuì invece che la motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello, laddove aveva ritenuto che la consegna delle chiavi non comportasse il trasferimento del possesso del bene e quindi la disponibilità dello stesso al fine della sua eventuale locazione a terzi, scontava un evidente errore nell’interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva la suddetta consegna, in violazione del criterio stabilito dall’art. 1 367 c.c., finendo con negare ad essa ogni rilievo effettuale.
Riassunto il giudizio a cura di COGNOME NOME, la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 466 del 26. 2. 2019 rigettò le domande della attrice. Motivò tale conclusione affermando che l’acquisto dell’immobile per cui è causa doveva ritenersi soggetto all’aliquota iva ordinaria del 10% e non del 4%, non avendo la acquirente dato prova di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’aliquota agevolata, risultando anzi dalla consulenza tecnica esperita in primo grado che era proprietaria, al momento del preliminare, di tre immobili nello stesso comune ove si trovava il bene acquistato, precisando che tale prova nel caso di specie era necessaria per poter dichiarare l’obbligo a carico del venditore, a cui per legge incombe il versamento dell’iva, di restituire il maggior importo ricevuto a tale titolo. La domanda di risarcimento del danno venne invece respinta sulla base della considerazione che la diversa decorrenza, prevista in contratto, dell’inizio della detenzione e del possesso dell’immobile era collegata alla rateizzazione del prezzo ed al fatto che il saldo doveva essere effettuato in contestualità e non al momento della stipula del contratto definitivo, allo scopo di consentire il completamento dei lavori da parte del costruttore venditore e della esecuzione dei lavori extra appalto, sicché la consegna anticipata delle chiavi era prevista
a fini di garanzia e non per immettere la promissaria acquirente nella piena disponibilità dell’immobile, rimarcando inoltre che alla data pattuita per la suddetta consegna delle chiavi il pagamento del prezzo non era stato effettuato. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 23. 9. 2019, ha proposto ricorso COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
COGNOME NOME ha notificato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. n. 633 del 1972 e violazione dei principi di diritto imposti dalla precedente pronuncia della Corte di cassazione n. 3132 del 2018, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la richiesta della attrice di applicazione dell’aliquota iva age volata sulla base del rilievo che la istante non avrebbe dato prova dei presupposti per essa previsti dalle norme fiscali, valorizzando a tal fine che, al momento del contratto preliminare, era proprietaria di tre immobili nello stesso comune. Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, si sostiene, è errato ed in contrasto con la precedente ordinanza emessa da questa Corte, secondo cui la dichiarazione dell’acquirente di voler usufruire dei benefici prima casa può essere resa in sede di contratto definitivo e quindi, in caso di giudizio promosso ai sensi dell’art. 2932 c.c., fino all’emanazione della sentenza costitutiva di trasferimento. N e discende, ad avviso della ricorrente, che è a questo momento e non alla data del contratto preliminare che occorre guardare al fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il beneficio fiscale.
Il mezzo è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che, nel pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’iva dovuta dall’acquirente sul prezzo di acquisto, la Corte di appello, dopo avere richiamato il principio espresso dall’ordinanza di questa Corte n. 3132 del 2018, secondo cui la dichiarazione della parte di usufruire dell’iva agevolata prima casa può essere resa fino alla pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c., ha rigettato la domanda per non avere la parte attrice dato la prova di trovarsi nelle condizioni per poter usufruire della agevolazione fiscale. Ora, non sembra dubbio che il giudicante abbia compiuto
tale accertamento con riferimento al 2013, cioè al momento in cui, nel presente giudizio, fu emessa la sentenza di trasferimento, non, come prospettato dal ricorso, alla situazione esistente al momento del contratto preliminare. La Corte è chiara infatti nel confermare il principio sopra espresso, precisando che la determinazione dell’aliquota dell’iva deve farsi con riferimento al momento in cui il trasferimento viene effettuato. Vero che la Corte di merito richiama sul punto la contestazione del convenuto, che aveva dedotto che al momento del compromesso la acquirente era proprietaria di tre immobili nel medesimo comune, ma tale circostanza non è valorizzata in sé, ma solo in funzione del successivo rilievo che parte attrice si era limitata a dedurre di avere successivamente venduto un fabbricato, concludendo nel senso che la parte non aveva fornito la prova di trovarsi, nel 2013, nelle condizioni richieste dalla legge per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che con l’accertamento operato in ordine alla sussistenza in capo alla acquirente delle condizioni per l’applicazione della tassazione in misura agevolata la Corte di appello ha oltrepassato i compiti ad essa attribuiti quale giudice del rinvio, atteso che oggetto di contestazione tra le parti fino a quel momento era stata solo la possibilità di rendere la dichiarazione a fini fiscali per la prima volta al momento dell’acquisto definitivo, sostenendo la controparte che l’acquirente era decaduta per non averla resa in sede di contratto preliminare.
Il motivo non merita accoglimento.
Dalla lettura dell’ordinanza emessa da questa Corte nel corso del giudizio risulta che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda dell’attrice sul presupposto che essa non versasse nelle condizioni per poter ottenere i benefici ‘ prima casa ‘. La sentenza impugnata dà inoltre atto che il convenuto aveva riproposto in sede di riassunzione tale contestazione, assumendo che ella era proprietaria, nello stesso comune in cui si trova l’immobile acquistato, di altri immobili. Risulta pertanto espressamente riconosciuto che proprio il possesso di tali condizioni da parte dell’attrice costituiva un punto controverso su cui il giudice era chiamato a pronunciarsi. Del resto risulta dalla sentenza e dallo
stesso ricorso che anche nel giudizio di rinvio le parti abbiano dibattuto proprio su questa questione.
Con il terzo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1362, 1363 e 1370 c.c., la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, affermando che la clausola contrattuale che prevedeva l’obbligo del venditore di consegnare le chiavi dell’immobile ad una certa data, precedente quella fissata per la stipula del definitivo, aveva la sola funzione di garanzia a favore della promissaria acquirente, non anche quella di immetterla nella disponibilità del bene, in contrasto la chiara lettera della clausola, che parlava di detenzione e non di garanzia, e della sua valutazione complessiva con riguardo all’intero testo contrattuale, da cui emergeva chiaramente che con essa le parti avevano inteso consentire alla acquirente l’utilizzo anticipato del bene. Si aggiunge che la Corte di merito ha anche confuso l’immobile che la COGNOME avrebbe voluto e, a causa dell’inadempimento della controparte, non aveva potuto locare a terzi, individuandolo non nel l’immobile compromesso, ma in altro nella disponibilità della stessa.
Il mezzo è inammissibile.
Le censure con esso sollevate non investono l’effettiva ratio della decisione impugnata, quale deve logicamente trarsi dalla sua complessiva motivazione. In particolare dalla sua lettura emerge che la Corte di appello ha rigettato la domanda sulla base della considerazione che la mancata consegna delle chiavi da parte del venditore costruttore alla data indicata dal contratto non costituiva un inadempimento fonte di obblighi risarcitori in quanto, alla data pattuita, non risultava corrisposto il prezzo di vendita, il cui pagamento era stato convenuto non alla stipula del contratto definitivo, ma con acconti in corso d’opera proprio al fine di consentirne il completamento, dando atto anche della presenza di lavori ulteriori extra contratto. La Corte ha quindi ritenuto la mancata consegna delle chiavi non addebitabile al venditore, non avendo l’altra parte provveduto al pagamento delle rate del prezzo per consentire il completamento dei lavori, tenuto conto anche delle opere extracontratto.
Tale ratio decidendi non è aggredita dal motivo, che si sofferma unicamente sulla ulteriore affermazione della sentenza, secondo cui la prevista detenzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi non aveva il fine di anticipare la disponibilità del bene, ma era stata pattuita a garanzia della consegna. Si tratta però all’evidenza di una motivazione ulteriore della decisione impugnata, che trova già la sua compiuta giustificazione nel rilievo del mancato pagamento del prezzo da parte della promissaria acquirente alla data pattuita.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.