Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24392 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24392 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
presso il suo studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO; -ricorrente-
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4195/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 13.12.2023, N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTO
1.La Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia e disatteso quello incidentale avanzato da NOME COGNOME ( detenuto che aveva svolto attività lavorativa all’interno di diverse Case circondariali) avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, così riducendo da 7.977,65 euro a 1.632,32 euro l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione al pagamento dovuto per il lavoro carcerario svolto .
Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendola correttamente sollevata in primo grado dal funzionario costituitosi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 417 -bis cod. proc. civ.
La Corte territoriale ha ritenuto corretta la notifica all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente dichiarazione di contumacia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ; in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale ha ritenuto prescritte le pretese RAGIONE_SOCIALEo COGNOME anteriori al mese di agosto 2013.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 417 bis e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per difetto di ius postulandi in capo al funzionario del RAGIONE_SOCIALE, costituitosi nel giudizio di primo grado, con conseguente impossibilità di tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omessa allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione l’esistenza di autonomi e distinti contratti a tempo determinato, in assenza RAGIONE_SOCIALEa relativa prova da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omessa prova RAGIONE_SOCIALEa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam .
Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la sussistenza di plurimi e distinti contratti di lavoro, non avendo considerato unitario e continuativo il rapporto del detenuto-lavoratore alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 2935 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente determinato il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dalla fine di ciascun rapporto di lavoro.
Il primo motivo è fondato.
Il Collegio ritiene di dare continuità a precedenti in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 19/01/2024, n. 2092; Cass. Sez. L, 22/10/2024, n. 27372), ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel senso che l’art. 417 -bis cod. proc. civ., di portata derogatoria ed insuscettibile di applicazioni analogiche, è perimetrato sulle «controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 413», fra i quali non è annoverabile il lavoro carcerario, cui sono piuttosto applicabili i criteri previsti dall’art. 413, comma 2, cod. proc. civ.
5.1. Né, come pure ritenuto nei citati precedenti (in particolare, Cass. Sez. L, n. 27372/2024, cit.), può ritenersi applicabile alla fattispecie per cui è causa
l’art. 182 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede a carico del giudice l’obbligo di verificare d’ufficio la regolarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti al fine di invitarle, quando occorra, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi (comma 1).
Infatti, l’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis , non consente di ‘sanare’ l’inesistenza o la mancanza in atti RAGIONE_SOCIALEa procura alla lite (Cass. Sez. U, 21 dicembre 2022, n. 37434), che incide sulla validità RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto processuale, impedendo ab origine la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria.
Nel caso di specie, pertanto, non ricorre l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un difensore privo di procura o con procura nulla, in quanto si è verificato il diverso fenomeno RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al giudizio attraverso un dipendente RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione a l di fuori dei casi in cui ciò è consentito, fattispecie non soggetta alla disciplina di cui all’art. 182 cod. proc. civ., che riguarda non già la radicale inesistenza RAGIONE_SOCIALEa difesa tecnica bensì l’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato alla difesa.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEe restanti censure, relat ive alla mancata allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di plurimi e distinti contratti a tempo determinato e alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, in quanto la stessa eccezione di prescrizione, su cui si incentrava l’appello del RAGIONE_SOCIALE, doveva essere disattesa per essere irrituale la costituzione a mezzo del funzionario in primo grado, con conseguente conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di condanna resa dal Tribunale.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 13.802,11 (quale indicata in atti) oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di tutti i gradi di giudizio segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
9 . Considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha svolto un intervento meramente adesivo, tra il ricorrente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE vanno compensate le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 13.802,11 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, in favore di NOME COGNOME;
condanna altresì il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 4000,00, oltre accessori di legge; RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 3500,00, oltre accessori di legge, nonché RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2500,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, spese tutte da attribuire all’AVV_NOTAIO nese antistatario;
compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra il ricorrente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte