Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31422 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20392 R.G. anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliat i presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; controricorrente avverso la sentenza n. 310/2020 depositata il 6 aprile 2020 della Corte di appello Ancona.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione proposta da da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo pronunciato su istanza di Unicredit Credit Management Bank per la somma di euro 33.908,14: importo, questo, corrispondente al saldo debitore di un conto corrente acceso dall’impresa individuale di cui NOME era titolare; rispetto a tale debito NOME COGNOME rivestiva la qualità di garante, avendo prestato fideiussione.
Il Tribunale ha respinto l’opposizione.
2 . ─ In sede di gravame la Corte di appello di Ancona ha pronunciato sentenza non definitiva, pubblicata il 30 aprile 2019, con cui ha dichiarato che la verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996 andava eseguita includendo nel relativo conteggio la commissione di massimo scoperto.
E’ stata in seguito esperita consulenza tecnica .
Con sentenza definitiva del 6 aprile 2020, la detta Corte ha infine respinto l’appello. Ha rilevato che la banca appellata aveva «eccepito tempestivamente, nelle osservazioni alla bozza di perizia, l’o messo deposito dei decreti ministeriali di fissazione dei tassi soglia di usura da parte degli opponenti, gravati del relativo onere probatorio» e ha ritenuto fondata tale difesa, visto che i decreti ministeriali erano stati reperiti dal consulente tecnico.
–NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione facendo valere cinque motivi di impugnazione. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito azionato col ricorso monitorio. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi di ricorso si riassumono come segue.
Primo motivo: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. . Viene rilevato che la Corte di Ancona avrebbe disatteso la statuizione della sentenza non definitiva con cui era stata disposta la verifica del superamento del tasso soglia
sia al momento della pattuizione degli interessi, sia nel corso del rapporto.
Secondo motivo: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. , o alternativamente omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti «in punto di omessa motivazione sull’effettiva valenza dei decreti ministeriali ai fini dell’onere della prova incombente su parte appellante». Si deduce che la difesa della banca appellata non aveva contestato l’assenza dei decreti ministeriali e la cifra dei tassi indicati dai ricorrenti.
Terzo motivo: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. , o alternativamente omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti «in punto di errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e del secondo comma dell’art. 115 c.p.c.». Espongono gli istanti che i decreti ministeriali con cui sono fissati i tassi soglia rappresentano atti che possono essere definiti solo formalmente amministrativi avendo essi sostanziale natura di atti normativi, essendo idonei ad innovare l’ordinamento giuridico: come tali, i decreti in questione sono soggetti al principio iura novit curia.
Quarto motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento al regime dell’onere della prova è in relazione all’intera normativa sul reato di usura. Viene rilevato non essere necessario che la parte che alleghi l’usura del rapporto supporti la propria deduzione producendo i documenti rappresentativi dei decreti ministeriali che hanno fissato i tassi soglia.
Quinto motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. «in riferimento all’omessa considerazione delle risultanze peritali». Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del positivo accertamento, da parte del consulente tecnico, del superamento del tasso soglia: superamento constatato con riguardo al momento della conclusione del contratto.
Come è noto, l ‘ erronea intitolazione del motivo di ricorso per
cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 12 gennaio 2025, n. 759; Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Ora, con gli ultimi tre motivi di ricorso gli odierni istanti lamentano, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto della rilevazione dei tassi soglia operata dal c.t.u., visto che quella rilevazione aveva ad oggetto un dato normativo rispetto al quale non si configurava un onere probatorio degli interessati. I ricorrenti fanno dunque questione dell’obbligo del giudice di pronunciare in conformità del canone iura novit curia , corollario del principio di legalità posto dall’art. 113 c.p.c. , e della conseguente inoperatività, nella materia che interessa, del principio della disponibilità delle prove fissato dall’art. 115 c.p.c..
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati.
Questa Corte si è infatti pronunciata nel senso che in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia , sancito dall’art. 113 c.p.c. (Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; in senso conforme, Cass. 31 luglio 2024, n. 21427; tra le più recenti decisioni non massimate in CED sul punto: Cass. 4 luglio 2025, n. 18206; Cass. 3 marzo 2025, n. 5593; Cass. 25 novembre 2024, n. 30253; Cass. 31
luglio 2024, n. 21427; Cass. 1 luglio 2024, n. 18042; Cass. 16 maggio 2024, n. 13603).
Vero è che consta un precedente difforme: secondo Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525, infatti, l’ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, oltre a non rappresentare un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), non può considerarsi soggetto al principio iura novit curia , dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall’art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere. Questo arresto, che dà vita a un contrasto da credere inconsapevole (visto che in detta decisione non è fatta menzione dell’opposto orientamento , assolutamente incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte) non merita condivisione, ad avviso del Collegio.
Infatti, i decreti ministeriali con cui sono fissati i tassi globali medi da cui si ricava il tasso soglia, sono atti che, completando il precetto della norma primaria, hanno essi stessi natura normativa. Una tale ricostruzione si trova espressa, prima ancora che da Cass. 29 novembre 2022, n. 35102, da Cass. 13 maggio 2020, n. 8883, non massimata in CED , secondo cui « è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell’usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che l’abbiano invocata ».
Per vero, dalla disciplina della l. n. 108 del 1996 si ricava che la legge e i decreti ministeriali si compongono in un quadro regolatorio unitario, che non consente di assegnare un valore solo amministrativo alla nominata rilevazione.
Significativamente, nel testo dell’art. 644 c.p. , per come
sostituito dall’art. 1 l. n. 108/1996 , è disposto, al terzo comma, che « a legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ». Nell ‘art. 2, comma 1, della l. 108 del 1996 è poi previsto che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’RAGIONE_SOCIALE, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Infine, il quarto comma del cit. art. 2 dispone: « Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali ». Come è evidente, la « legge » che , in base all’art. 644, comma 3, c.p., « stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari » non è rappresentata dal solo art. 2 della l. n. 108 del 1996 (il quale, da solo, non fissa alcun limite), ma è il risultato de ll’integrazione di tale norma primaria col decreto ministeriale.
È stato dunque lo stesso legislatore a qualificare come elemento normativo (« legge ») il decreto ministeriale che individua il tasso globale medio riferito ad ogni singola categoria di operazioni.
3. Il primo motivo è inammissibile.
I ricorrenti oppongono un giudicato interno senza fornire alcuna precisa indicazione al riguardo, e anzi ponendosi in aperta contraddizione con l’ affermazione, contenuta nel ricorso, per cui con la
sentenza definitiva la Corte di appello di limitò a stabilire che la verifica dell’us ura doveva estendersi alla commissione di massimo scoperto. L’insussistenza del giudicato trova del resto conferma nella pronuncia impugnata, ove di dà atto che la rimessione della causa in istruttoria, a seguito della sentenza non definitiva, era stata disposta proprio allo scopo di verificare il superamento del tasso soglia secondo le modalità indicate, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, da Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303.
4. – E’ inammissibile anche il secondo motivo.
Poiché il tasso soglia è un dato di derivazione normativa, non può operare, rispetto ad esso, il principio di non contestazione, che è riferito ai fatti , in base alla chiara lettera dell’art. 115, comma 1 (norma, questa, per la verità nemmeno evocata dai ricorrenti, ma che è logicamente implicata dalla questione dedotta).
– La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, la quale deciderà in diversa composizione e regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.
-La Corte del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: « In tema di usura, nella disciplina della l. n. 108 del 1996 la legge e i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi si compongono in un quadro regolatorio unitario, svolgendo i secondi una funzione integrativa del precetto normativo, sicché devono essere conosciuti ed applicati dal giudice a prescindere dall’attività probatoria delle parti diretta a darne documentazione».
P.Q.M.
La Corte accoglie gli ultimi tre motivi; dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 23 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME