Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23802 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23802 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 24587/2022
promosso da
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE l, nella qualità di genitori esercenti e l
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore’ COGNOME NOME l, elettivamente domiciliati in Pescara, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione;
-intimati – avverso il decreto della Corte drappello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. cronol. 114/2022 del 07/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
Numero registro generale 24587,2022
Nurnero sezionale 2958f2023
Numero di raccolta generale 23802,2023
Data pubblicazione 04,138f2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20/04/2022, il Tribunale per i minorenni di Bol e a COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE · nella qualità di NOME COGNOME (nata il DATA_NASCITA), di far sostenere a quest’ultima gli esami di idoneità per l’anno scolastico 2021/2022, di iscriverla per l’anno scolastico successivo in una scuola che pre la frequentazione in presenza, incaricando il servizio sociale di mon la situazione, in particolare di verificare l’adempimento delle prescr prescrivendo ai genitori di collaborare con il detto servizio. prescriveva a genitori della minore NOME
I genitori della minore proponevano reclamo contro tale provvedimen deducendo il vizio di ultrapetizione, con riferimento alla prescri iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 in una scuola che prevedes frequenza in classe, cosi ledendo il diritto di istruzione pare violazione degli artt. 30, 33 e 34 Cost., nonché dell’art. 147 c. disposizioni contenute nel d.lgs. n. 297 del 1994, del d.lgs. n. 75 del d.lgs. n. 296 del 2006 e del d.lgs. n. 62 del 2017.
La Corte d’appello revocava la prescrizione ad entrambi i genito iscrivere la figlia minore a una scuola che prevedesse la frequentaz presenza, mantenendo comunque la prescrizione di collaborare con servizio sociale, incaricato di monitorare la situazione.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i geni della minore, affidato a un solo motivo di impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o f applicazione dell’art. 30 Cost., dell’art. 111, comma 2, d.lgs. n 1994, dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 76 del 2005, dell’art. 1, co I. n. 296 del 2006, dell’art. 23 d.lgs. n. 62 del 2017 e dell’art. 3 relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), poiché, pur revo provvedimento con il quale era stato imposto ai genitori di sceglie
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scuola che prevedesse la partecipazione in presenza della figlia minore, e stato mantenuto il monitoraggio da parte dei servizi sociali, in mancanz del provvedimento presupposto, così mantenendo gli effetti de provvedimento revocato, nonostante fosse stata riconosciuta la liceità del scelta dei ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che, in tutti i casi in genitori si avvalgono dell’istruzione parentale, nessun controllo è disp da parte dei servizi sociali, perché vi è il dirigente scolastico eio il del Comune di residenza che assolvono all’onere di vigilanza, aggiungendo che il provvedimento impugnato aveva violato l’art. 336, comma 1, c.p.c. poiché la revoca della prescrizione con la quale era stato imposto ai genit di scegliere una scuola che prevedesse la partecipazione in presenza del minore, doveva travolgere anche la previsione del controllo da parte de servizi sociali del rispetto di tale prescrizione.
Il motivo è fondato nei termini di seguito evidenziati.
2.1. Nel ricorso per cassazione è riportato il provvedimento del Tribunale per i minorenni che ha prescritto ai genitori di far sostenere a figlia gli esami di idoneità per l’anno 2021/2022 e di iscrivere la mino una scuola che svolgesse l’attività didattica in presenza per l’ 2022/2023, incaricando i servizi sociali «… di monitorare la situazione, in particolare l’adempimento delle prescrizioni» e prescrivendo ad entrambi i genitori di collaborare con i servizi sociali (p. 9 del ricorso per cassaz
Il riferimento ai servizi sociali è effettuato solo al fine appena ind risolvendosi nello strumento attraverso il quale è stato assicurato il ris delle prescrizioni imposte ai genitori della minore.
La Corte di appello ha preso atto dell’avvenuta iscrizione dell ragazzina agli esami di idoneità per l’anno scolastico 2021/2022 e revocato la prescrizione con la quale era stato imposto ai ricorrent iscrivere la minore ad una scuola che svolgesse l’attività didattic
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presenza per l’anno 2022/2023, ma ha espressamente stabilito che resta «confermato nel resto anche per quanto riguarda la prescrizione ai genitori di collaborare con il servizio sociale, incaricato di monitorare fa situazion
In motivazione, la medesima Corte – sentiti i genitori della bambina che hanno illustrato il percorso scolastico della figlia – ha precisato c non può essere imposto un obbligo di iscrizione ad una scuola in presenza per l’anno scolastico 2022/23, fermo restando che deve essere proseguito il percorso di istruzione, verificata la preparazione e devono essere sostenut di volta in volta gli esami di idoneità con tempestiva domanda di iscrizion ,..».
2.2. In sintesi, il provvedimento adottato in sede di reclamo ha mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali, previsto dal giudice di pr grado, unito alla prescrizione rivolta ai ricorrenti di collaborare con qu ultimi, ma tali misure in primo grado erano state adottate, in particola per assicurare l’adempimento delle altre prescrizioni originariamente imposte che, all’esito del reclamo, non erano più operative.
Come sopra evidenziato, infatti, la Corte d’appello ha dato att dell’avvenuta iscrizione della minore all’esame di idoneità per l’a scolastico 2021/2022 e ha revocato la prescrizione con la quale era st imposto ai genitori di iscrivere la ragazzina in una scuola che prevedesse frequenza in presenza.
2.3. La misura conservata in sede di reclamo ha, quindi, finito per assumere una diversa funzione rispetto a quella attribuita in primo grado riconducibile alla vigilanza per l’adempimento in futuro dell’obbligo istruzione da parte dei genitori della minore, che hanno scelto di n affidare la figlia a istituti scolastici ma di curare direttamente istruzione.
2.4. Com’è noto l’art. 1, comma 622, I. n. 296 del 2006 prevede che «L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzat
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a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. ,..»
L’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 76 del 2005 stabilisce inoltre ch «I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.» (v. già l’art. 114 d.lgs. n. 297 del 1994).
L’art. 23 d.lgs. n. 62 del 2017 prevede, poi, che «In caso di istruzione parentale, í genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o del studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengo annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.»
Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione è dedicat l’art. 5 d.lgs. n. 76 del 2005, che individua i soggetti a ciò deputati già l’art. 114 d.lgs. n. 297 de 1994).
2.5. Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è, in sinte rappresentata dall’istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare o paterna, o indicata con i termini anglosassoni RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei figli. I genitori qua decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirige scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnova anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica p
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provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico h comunque, il dovere di accertarne la fondatezza.
A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è, inoltre tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno.
Il ricorso all’istruzione parentale è, dunque, pienamente legittimo anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all’istruzione dei garantito dall’art. 30 Cost., si esplica, sia pure nel rispetto di deter regole e sotto il controllo delle autorità a ciò deputate.
La previsione, in aggiunta agli adempimenti e alle forme di vigilanz sopra illustrati, del monitoraggio della situazione da parte dei servizi so unita alla prescrizione dell’obbligo di collaborare con questi ultim sostanzia in una, pur lieve, misura limitativa della responsabilità confronti dei genitori che scelgano l’istruzione parentale e, pertanto applicazione dell’art. 333 c.p.c. può essere adottata all’ dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore (Sez. 1, Ordinan n. 27553 del 11/10/2021), che non può essere dato dalla sola scelta provvedere direttamente all’istruzione del figlio, in sé legittima e consen nel rispetto dei requisiti e con le misure di controllo sopra evidenziate.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti so indicati, in applicazione del seguente principio di diritto:
“In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la le consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla lor istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto controllo delle autorità competenti e nell’effettivo rispetto delle re stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative dell
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responsabilità genitoriale (nella specie, il rnonitoraggio dei servizi soci la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ult giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio p minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito».
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata Bolzano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese d presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle par e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n del 2003.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sen impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano anche per la decisione sulle spese del giudizi legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civi