Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22095 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr.34919/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.t ., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede de ll’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende per legge
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Torino n. 1640/2019, depositata in data 10/10/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 10/10/2019, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Asti, su istanza di RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo RAGIONE_SOCIALE) dopo aver revocato, ex art. 173 l. fall., l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa società al concordato preventivo.
2. La corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato: i) che la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al concordato, determinata dal mancato deposito RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta per spese, non era preclusa dalla rinuncia RAGIONE_SOCIALEa reclamante alla procedura minore, intervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex art. 173 l.fall.; ii) che il debitore non vanta alcun diritto alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALEa procedura da versare nel termine previsto dall’art . 163 3° comma l.fall., né lo stesso può autoridurle, indicandole nel piano in misura inferiore a quelle necessarie; iii) che RAGIONE_SOCIALE era legittimata a richiedere il fallimento, in quanto l’accesso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla procedura ‘di rottamazione’ RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui al d.l. 119/2018, non determinava l’improcedibilità del ricorso ex art. 6 l. fall., tanto più che il fallimento può essere domandato anche da chi vanta un credito non esigibile; iv) che
l’insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società si desumeva dai dati e dai valori patrimoniali esposti nella proposta di concordato preventivo, che evidenziavano un notevole disavanzo tra attivo e passivo concordatario.
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di cinque motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi. La ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ex art 380 bis c.p.c. .
CONSIDERATO CHE
Col primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, 163 comma 2 nr. 4 l. fall. e 12 preleggi, la ricorrente assume che la corte del merito ha errato nel ritenere che la sua rinuncia alla procedura non fosse preclusiva RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ex art. 173 l.fall., di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al concordato, che avrebbe dovuto invece essere dichiarato improcedibile. Deduce, inoltre, che la revoca era ingiustificata, avendo essa versato un importo corrispondente al 25% RAGIONE_SOCIALE spese necessarie per portare a termine la procedura, benché effettivamente inferiore a quello fissato nel decreto di ammissione.
1.1. Col secondo motivo la ricorrente denuncia l’ omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione, costituiti dalla allegazione al piano concordatario di perizie di stima dei beni offerti ai creditori, dalle quali si ricavava che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALEa procedura era nettamente inferiore a quello ipotizzato dal tribunale.
I due motivi sono inammissibili per evidente carenza di interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a vederli esaminare, atteso che l’eventuale declaratoria di improcedibilità del concordato per rinuncia, quand’anche pronunciata dal Tribunale di Asti in luogo RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE ‘ammissione d i NOME NOME alla procedura minore, non avrebbe certo impedito al medesimo tribunale di accogliere la domanda di fallimento avanzata da RAGIONE_SOCIALE contro la società.
Col terzo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 l.fall., 3, comma 10, d.l. 119/2018 e 12 preleggi, la ricorrente sostiene che RAGIONE_SOCIALE era priva di legittimazione a richiedere il fallimento in forza di un credito la cui esigibilità, a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al d.l. 119/2018, era sospesa di diritto.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2. L ‘art. 3 , comma 10, lett. d) ed e) del d.l. 119 cit. stabilisce che ‘ a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:….non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ‘.
3.3. La norma limita, dunque, le preclusioni derivanti dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata all’avvio o alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE sole procedure esecutive individuali, dovendosi di conseguenza escludere che gli stessi effetti si producano rispetto alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza o alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa procedura prefallimentare (cfr. sul punto Cass. 18310/2023).
3.4. Al riguardo è stato ancora affermato da questa Corte (Cass. 17884/2023) che ‘ la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata, non esclude la legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di fallimento ….. Non rimane perciò che constatare che, come l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata non avrebbe in alcun modo pregiudicato la legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE istante a sollecitare la declaratoria di insolvenza, posto che la qualità di creditore, necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 l. fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito esistente nei confronti del debitore, ancorché non
necessariamente liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto, così, a maggior ragione, la mera presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda (di definizione agevolata: ndr. ), a cui consegue una mera aspettativa di ammissione all’agevolazione, non comporta alcuna conseguenza in termini di privazione o sospensione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ex art. 6 l. fall. ‘.
Con il quarto motivo, che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 173, 6 e 160 l. fall., 2715 c.c. e 115 c.p.c., la ricorrente lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto sussistente il suo stato di insolvenza non considerando che, poiché essa era stata posta in liquidazione, la relativa valutazione avrebbe dovuto essere effettuata verificando se dai bilanci emergeva il superamento RAGIONE_SOCIALE passività sulle attività.
4.1. La censura, pur muovendo dal principio, corretto e consolidato, secondo il quale quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. nr 30435/2022, 28193/2020, 24660/2020. 19414/2017 e 25167/2016) è inammissibile, perché la corte piemontese si è attenuta proprio a tale insegnamento, osservando che lo stato di insolvenza di NOME emergeva proprio dalla domanda di ammissione al concordato preventivo, i cui dati erano assai più attendibili di quelli contenuti negli ultimi bilanci; domanda che, a fronte di un attivo pari ad € 2.527.025 , riportava passività complessive per € 6.898.270 e nella quale si dava atto che per poter soddisfare i creditori chirografari nella misura del 20% non sarebbe stato sufficiente l’attivo concordatario , ma sarebbe stato necessario ricorrere all’apporto d i finanza esterna per € 1.112 .661.
Col quinto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 94 c.p.c., 2462 c.c. e 18 l.fall., NOME lamenta che la corte del merito abbia condannato il suo legale rappresentante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali senza tener conto del principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia patrimoniale perfetta RAGIONE_SOCIALE società di capitali e in mancanza dei presupposti per l’applicazione de ll’ art 94 c .p.c.
5.1 Anche questo motivo va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a proporlo.
5.2. L’art. 94 c .p.c. prevede : ‘ Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita .’
5.3. Poiché il legale rappresentante diviene parte in causa in ordine alla pronuncia sulla propria responsabilità, egli, e non la società rappresentata, è il titolare del diritto ad impugnare il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che lo condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
5.4. Nel caso di specie la corte del merito ha , per l’appunto, condannato in via esclusiva alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa fallita (il liquidatore NOME COGNOME) i mentre il ricorso per cassazione avverso tale capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza è stato proposto dallo COGNOME non in proprio ma, come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa procura alle liti a margine del ricorso, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15% in favore del RAGIONE_SOCIALE e in complessivi € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15% , in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre