Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Oggetto: divisione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21370/2021 R.G. proposto da ANNUNZIATA COGNOME, ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA NOME E COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come in atti.
-RICORRENTI –
contro
ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA FORTUNA, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-CONTRORICORRENTI – nonché
ANNUNZIATA NOME, ANNUNZIATA NOME COGNOME E ANNUNZIATA NOME.
-INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 615/2021, pubblicata in data 18.2.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 615/2021, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando sulle domande di divisione dell’asse ereditario di NOME, ha dichiarato aperta la successione legittima, ha individuato le quote spettanti ai nove fratelli del de cuius -in favore dei quali aveva disposto per testamento anche la moglie di NOME, NOME, erede della metà del patrimonio del marito – ed ha assegnato il fabbricato rurale (in catasto al fl. 1, part. 327, sub 1 e 2) in comunione pro indiviso ad NOME NOME, NOME e NOME, evidenziando che solo queste ultime avevano coltivato l’istanza di a ssegnazione e che analoga istanza formulata dagli attuali ricorrenti nel 2007 doveva ritenersi abbandonata, non essendo stata reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale.
Per la cassazione della sentenza COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno replicato con controricorso e con memoria illustrativa.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno proposto difese.
L ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata trascrizione dei contenuti della c.t.u. è infondata, non essendosi tale omissione tradotta in un difetto di completezza e specificità delle allegazioni difensive dei ricorrenti, essendo state dedotte questioni in diritto suscettibili di essere delibate a prescindere dal contenuto degli accertamenti del consulente.
L’unico motivo di ricorso denuncia la vio lazione degli art. 720 c.c. e 189 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che l’istanza di assegnazione formulata dagli attuali ricorrenti , sebbene non reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, non poteva considerarsi abbandonata, essendo stata comunque riproposta in appello.
Il motivo è fondato.
E’ principio costante nella giur isprudenza di questa Corte che nel giudizio di divisione, l’istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una sollecitazione dell’interessato in ordine alle modalità attuative della divisione: integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado d’appello (Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008).
La mancata reiterazione della richiesta non era sufficiente per ritenere che i ricorrenti avessero rinunciato all’assegnazione, dato che le conclusioni hanno la sola funzione di illustrazione delle richieste già introdotte (cfr., specificamente, Cass. 26944/2018; Cass. 24728/2011), occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisse da istanze successive incompatibili (Cass. 2335/1995; Cass. 2364/1981).
Inoltre, i ricorrenti avevano legittimamente riproposto la richiesta in appello, non configurandosi, al riguardo, alcuna decadenza (Cass. 24174/2021; Cass. 9689/2000; Cass. 12111/1998).
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le rispettive richieste e stabilire quale di esse debba prevalere, in applicazione dei criteri contemplati dagli artt. 702 e ss. c.c.
E’, quindi, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte
d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda