Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31205 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28 – 2024 proposto da:
VETTORE DIEGO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso con l’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1930/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 3/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2024 dal consigliere NOME COGNOME lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME in proprio e nella sua qualità di titolare d ell’agenzia Vedi, propose appello avverso la sentenza n. 947/2021 del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la sua domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo di Euro 239.831,88, oltre accessori, a titolo di compenso per la mediazione del contratto di fornitura degli arredi dell’Hotel Visconti Palace di Roma, nonché dell’importo di Euro 50.000,00 oltre accessori, a titolo di compenso per la mediazione della fornitura degli arredi del INDIRIZZO di Roma. RAGIONE_SOCIALE propose appello incidentale avverso la liquidazione delle spese.
Con sentenza n.1930/2023, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione di COGNOME, provvedendo a nuova liquidazione delle spese in accoglimento dell’appello incidentale.
Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale, ribadito che il procacciatore d’affari ha l’obbligo di iscriversi al R epertorio Economico Amministrativo (REA) nel caso in cui svolga l’attività di procacciamento d’affari a titolo professionale, indipendentemente dall’oggetto della intermediazione (beni mobili, immobili o aziende), mentre è esonerato nel caso in cui svolga in modo de tutto occasionale l’attività di mediazione avente ad oggetto beni mobili, ha escluso nella fattispecie l’occasionalità in considerazione delle caratteristiche dell’attività, come descritte dallo stesso attore.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, a cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In data 8/5/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione ha proposto, ex art. 380 bis cod. proc. civ., la definizione accelerata del ricorso per improcedibilità, per non essere stata prodotta la copia della notifica della sentenza di appello, avvenuta, secondo quanto riferito in ricorso, in data 9/10/23, ad opera della società RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME ha chiesto la decisione del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è procedibile atteso che, in data 29/12/2023 risultano tempestivamente depositate, nel fascicolo telematico, la mail di notifica del 9/10/23 della sentenza impugnata, il provvedimento e la relata di notifica che vi sono stati allegati.
In tal senso la proposta di decisione accelerata non può essere condivisa nel suo contenuto.
Con l’unico motivo, NOME COGNOME ha denunciato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., «la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 100 cod. proc. civ. e degli art. 2 e 6 legge n. 39 del 03/02/1989: con un primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato l’occasionalità dello svolgimento da parte sua dell’attività di procacciatore d’affari di beni mobili, sebbene riconosciuta dallo stesso RAGIONE_SOCIALE; per altro profilo, ha lamentato che la stessa Corte d’appello , pur avendo riconosciuto che l’iscrizione costituisce condizione dell’azione, sicché la documentazione della sua sussistenza si sottrae alle preclusioni che regolano l’attività di deduzione e
produzione delle parti, ha escluso che possa sopravvenire non soltanto la prova, ma l’iscrizione stessa ; secondo il ricorrente, invece, nel l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’iscrizione può avvenire anche successivamente al conferimento dell’incarico, purché sussista al momento della decisione.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Il primo profilo di censura è infatti inammissibile, perché diretto ad una rivisitazione in merito del giudizio di non occasionalità dell’attività di procacciatore d’affari, come espresso dalla Corte d’appello con motivazione esaustiva e completa, fondata su incontestabili presupposti in fatto (i plurimi rapporti di fornitura di arredo alberghiero «segnalati» ad RAGIONE_SOCIALE, riportati in ricorso e oggetto di prova per testi).
Il secondo profilo è, invece, infondato in diritto. Innanzitutto si deve puntualizzare che è questione estranea al presente giudizio l’ammissibilità della prova in appello, oltre le preclusioni di rito, della sola prova dell’iscrizione, perché nella fattispecie certamente, come stabilito dalla Corte d’appello, al momento dell’espletamento dell’attività di mediazione per cui sono state chieste le provvigioni, cioè gli anni 2011 e 2012, NOME COGNOME non era ancora iscritto nel Registro dell’imprese (l’iscriz ione è avvenuta il 3/4/2013).
Nella sua censura, invece, il ricorrente continuamente sovrappone i piani della sussistenza dell’iscrizione e della relativa prova.
Sul punto, allora, è sufficiente qui ribadire che l’obbligo legislativo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le Camere di commercio discende da norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti, per cui il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice : l’art. 6, co. 1 l. 39/1989 dispone esplicitamente che abbiano «diritto alla
provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli». Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l’art. 73 d.lgs. cit. non ha abrogato la l. 39/1989 ma si è limitato a disporre che: (a) i servizi di intermediazione commerciale e di affari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio; (b) i richiami al ruolo dei mediatori contenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che l’iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commercio sia fatto costitutivo del diritto alla provvigione, il cui difetto è rilevabile d’ufficio, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte, risultando inapplicabile l’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 29506 del 24/10/2023; Sez. 2, n. 4019 del 09/02/2023).
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda