Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10798/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di FIRENZE n. 509/2023 depositata il 13/03/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/07/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
a seguito d ell’ord inanza di questa Corte di Cassazione n. 39441 13/12/2021, di cassazione con rinvio della sentenza n. 1659/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata in data 11/7/2018 e della riassunzione della causa effettuata da NOME COGNOME dinanzi al giudice del rinvio, la Corte d’appello di Firenze si è pronunciata con sentenza n. 509 del 13/03/2023, rigettando la domanda risarcitoria del COGNOME, originariamente dispiegata in via di formale riconvenzione nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo, ottenuto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, del quale il COGNOME era costituito fideiussore;
avverso la detta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con due motivi;
risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso era stato oggetto di proposta di definizione accelerata, con contenuto di inammissibilità dei motivi, emanata dal Consigliere delegato in data 9/01/2024;
NOME COGNOME ha chiesto la decisione del ricorso, con atto del 19/02/2024, allegando una nuova procura speciale;
la discussione del ricorso è stata, quindi, fissata secondo il rito camerale;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
entrambe le part i hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 8/07/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che
i due motivi di ricorso sono posti da NOME COGNOME: il primo per elusione, da parte della Corte territoriale, del principio di diritto per avere la Corte di Appello deciso in difformità del principio di diritto
affermato da codesta Corte in sede di Cassazione con rinvio ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 394 cod. proc. civ. e il secondo per violazione degli artt. 1225, 1227 e 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello ritenuto che l’iscrizione ipotecaria sovrabbondante, abusivamente posta in essere dal creditore, non integri lesione del diritto di proprietà con le correlate conseguenza risarcitorie, nonché per aver ricondotto la risarcibilità del danno emergente alla analitica prova dello stesso;
i detti motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati.
le censure sono fondate: l’ordinanza di questa Corte n. 39441 del 13/12/2021 ha comportato la formazione di giudicato sull’esistenza di un danno risarcibile, in favore di NOME COGNOME, cagionatogli dall’iscrizione d’ ipoteca eccedentaria da parte di RAGIONE_SOCIALE e tanto ai sensi dell’art. 2043cod. civ. e a prescindere, come adeguatamente spiegato dalla pronuncia richiamata, dalla responsabilità processuale di cui all’art. 96 cod. proc. civ. e dalla esperibilità di mezzi specifici, previsti dal codice civile, di riduzione della garanzia ipotecaria;
il compito demandato alla Corte di rinvio non era quello di accertare il danno eventualmente subito da NOME COGNOME ma, unicamente, di procedere alla sua liquidazione, sulla base degli elementi fattuali allegati dalle parti ai quali questa Corte non poteva e non può accedere, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità;
la Corte d’appello di Firenze, discostandosi, viceversa, dal mandato ricevuto con la pronuncia rescindente, e ipotizzando che RAGIONE_SOCIALE avesse agito al fine di tutela preventiva delle proprie (e di quelle di altre banche) ragioni e in tal modo scriminando il comportamento della banca, ha introdotto in giudizio delle mere ipotesi legittimanti il comportamento del creditore
ipotecario RAGIONE_SOCIALE e gli altri creditori, omettendo di procedere alla valutazione in ordine all’effettiva incidenza pregiudizievole che l’iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del COGNOME, qual fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, per un debito di poco più di centodiecimila euro, aveva a questi arrecato;
in concreto, questa Corte ha, con la più volte richiamata ordinanza n. 39441 del 13/12/2021, ritenuto che nei confronti del fideiussore si fosse già, a seguito dell’iscrizione ipotecaria presa da RAGIONE_SOCIALE su tutti i suoi beni immobili, di per sé concretizzato il danno;
in questa sede deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (n. 3881 del 22/02/2006 Rv. 587212 – 01) in tema di limiti del giudizio di rinvio: la sentenza (o, nella specie, l’ordinanza) della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito e, conseguentemente, ne deriva che il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti;
il vincolo del giudice di rinvio, in punto di accertamento del danno, se del caso in via equitativa, era ben delineato dalla pronuncia rescindente, cosicché la Corte territoriale ha omesso di darvi coerente seguito così come ribadito da questa Corte (cfr. da ultimo: Cass. n. 20887 del 22/08/2018 Rv. 650434 – 01), secondo la quale in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto (quale quello che si è avuto nel caso all’esame, come risulta dalla piana lettura dei motivi di ricorso riportati nell’ordinanza n. 39441 del 2021) «la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di
fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logicogiuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità»;
la Corte distrettuale ha, in particolare, omesso di uniformarsi al le affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell’ordinanza rescindente secondo le quali « risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall’evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del “più probabile che non” ( v. Cass., 20/11/2018, n. 29829 ) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa ( v. Cass., 9/3/2018, n. 5641 ), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell’ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d’ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello ( v. Cass., 5/2/2021, n. 2831 ). »;
il ricorso è, in conclusione, accolto;
la sentenza impugnata è cassata e in quanto sono necessari, pur nei limiti della natura chiusa del giudizio di rinvio, ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Firenze, ancora in diversa composizione, che nel pronunciarsi in conformità
a quanto già statuito dall’ordinanza n. 39441 del 13/12/021 regolerà anche le spese delle fasi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di