SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9614 2024 – N. R.G. 00005259 2024 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 01 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa NOME COGNOME Alla udienza del 01/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5259 /2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.2.2024, la ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato il 5.1.2024, portante la somma di € 1.729,04 a titolo di contributi Gestione RAGIONE_SOCIALE relativi al periodo 1/2021 12/2022.
A sostegno dell’opposizione, premesso di essere socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ha contestato l’esistenza del credito contributivo preteso dall’ deducendo di non aver svolto alcuna attività lavorativa in favore di tali società, sostanzialmente inattive, proprietarie ciascuna di un immobile locato concesso in locazione nel periodo per cui è causa.
Si è costituito l’ che ha contestato l’avversa opposizione della quale ha chiesto il rigetto.
La pretesa contributiva dell’ si fonda sull’iscrizione d’ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in qualità di accomandataria delle due società di cui in premessa.
L’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall’unico titolare della ditta commerciale. Dunque l’obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall’essere socio della società commerciale e dall’espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
Come osservato dalla S.C. nella sentenza n. 845/2010, non è sufficiente la mera qualità di socio accomandatario e/o amministratore, ma l’obbligo all’iscrizione alla gestione commercianti consegue all’accertamento di certi presupposti.
In particolare i presupposti richiesti per l’iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali sono quelli individuati dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che devono essere accertati ‘ Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice … ‘ (così Cass. n. 845/2010) –
In altri termini, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l’art. 1, co. 203, legge 662/96 ha disposto l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell’impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ebbene, nel caso di specie, tali presupposti non sono emersi.
Nel caso di specie dall’espletata istruttoria è emerso che l’attività espletata dalle due società è di mero godimento; mentre non è in alcun modo emerso l’apporto
lavorativo della ricorrente, né che le società svolgano attività diverse da quelle del mero godimento dell’immobile in proprietà.
Tale ultima circostanza, consente del resto di escludere che l’attività delle due società possa essere qualificata come commerciale.
Pertanto, esclusa la prova dell’apporto lavorativo della ricorrente, nata il 27.4.1938, in seno alle società; ed escluso altresì che l’attività svolta da tali società sia qualificabile come commerciale, in accoglimento dell’opposizione avverso l’avviso di addebito, deve dichiararsi l’inesistenza del credito contributivo vantato dall’
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla scorta del valore della causa e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% stante l’assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Accoglie l’opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA dichiarando l’inesistenza del credito vantato dall’
condanna l’ alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 1.310,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Roma 1.10.2024
Il Giudice NOME COGNOME