Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11618 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 32485/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla mandataria con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, ORA RAGIONE_SOCIALE DI NOME
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI GENOVA n. 926/2020 depositata il 08/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I fatti di causa, quali desumibili anche dal ricorso e dal controricorso, possono essere così riassunti:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima nella sua qualità di aggiudicataria di un compendio immobiliare di una procedura esecutiva, chiedevano al Tribunale di Savona, in composizione monocratica, ai sensi del l’art. 702 bis c.p.c., di accertare e dichiarare l’inefficacia e l’inopponibilità delle trascrizioni pregiudizievoli (nella specie, provvedimento di lottizzazione abusiva) effettuate dal Comune di Ceriale su parte dei terreni agricoli costituendi il compendio immobiliare pignorato.
Con propria ordinanza del 20.03.2019 il Tribunale di Savona, nella resistenza del Comune di Ceriale, accoglieva la domanda attorea.
Avverso la decisione proponeva appello il Comune di Ceriale. Si costituivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 926/2020, la Corte di Appello di Genova accoglieva il gravame e, in riforma dell’ordinanza del giudice di prime cure, respingeva le domande attrici, asserendo che il provvedimento di lottizzazione abusiva trascritto (con funzioni di pubblicità-notizia) produce i suoi effetti ablatori anche nei confronti dei diritti di garanzia costituiti anteriormente all’adozione del provvedimento in questione.
Nei confronti di tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla sua mandataria RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Comune di Ceriale.
In prossimità dell’adunanza camerale h anno depositato memoria RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Ceriale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’omessa contestazione di illecito amministrativo al proprietario del compendio immobiliare.
Con il motivo viene censurato il mancato accertamento dell’inesistenza sia della contestazione sia della notifica dell’ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 30 del decreto su citato alla società proprietaria dei terreni agricoli, contestata e notificata a un soggetto che non era più titolare di diritti dominicali sul bene.
2.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ancora la violazione dell’ art. 30 d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 27, 42 Cost. e corrispondente art.1 Prot. Addizionale Cedu, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Si duole parte ricorrente del fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato che la confisca amministrativa urbanistica non può incidere, pena la violazione delle norme costituzionali indicate, sui diritti reali di garanzia acquisiti da terzi in buona fede anteriormente all’illecito edilizio (lottizzazione abusiva) che -come nel caso di specie – non ha alcun modo alterato con opere il suolo agricolo dato in garanzia, con correlata inesistenza di un interesse pubblico al ripristino del bene e/o alla sanzione del soggetto estraneo alla violazione edilizia.
3.Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione ad alcune statuizioni in punto spese della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
4.Il Collegio rileva preliminarmente, quanto al secondo motivo di ricorso per cassazione, che l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 583 dell’8 gennaio 2024 ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma Cost., in collegamento con l’art. 42 Cost. (in considerazione del contrasto tra la norma in esame e l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui queste norme non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.
Ritenuta la decisiva rilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sollevata questione di legittimità costituzionale per l’accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda