Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
sul ricorso 29073/2020 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
contro
ricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
contro
ricorrente –
nonché contro
DOBANK SPA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SPA
– intimate – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 186/2020 depositata il 17/06/2020;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha accolto gli appelli riuniti di RAGIONE_SOCIALE -a cui sarebbe poi succeduta nel corso del giudizio RAGIONE_SOCIALE -e RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione che in primo grado su istanza della RAGIONE_SOCIALE -cui, di seguito, alla sua cancellazione dal registro delle imprese sarebbero succeduti gli ex soci della stessa COGNOME NOME, NOME e NOME, questi ultimi rappresentati dal primo, e COGNOME NOME, cessionaria del credito risarcitorio rivendicato dalla società -aveva ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Isernia la cancellazione dell’ipoteca iscritta a favore di RAGIONE_SOCIALE -cui in prosieguo sarebbero subentrate nell’ordine RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE -sulla porzione di un erigendo fabbricato in corso di costruzione su terreni di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, che questa, a mezzo di un contratto di vendita e permuta, aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE a fronte dell’impegno dell’acquirente, a costruzione avvenuta, di trasferirle la proprietà della detta porzione del l’ erigendo fabbricato.
Il giudice del gravame, sovvertendo il responso tribunalizio, disattese le eccezioni pregiudiziali di parte appellata in punto alla tardività dell’appello di RAGIONE_SOCIALE e al difetto di legittimazione all’impugnativa di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto applicabile alla specie il principio ritratto dall’art. 2823 cod. civ. -che consente l’iscrizione dell’ipoteca su beni futuri solo quando essi vengano ad esistenza -sul presupposto in fatto che, giusta le risultanze emergenti dalla consulenza tecnica di parte appellata, l’immobile oggetto di iscrizione, pur se mancante di alcuni elementi, aventi peraltro carattere marginale, potesse ritenersi completato con le caratteristiche essenziali che valevano ad attribuirgli una determinata e precisa identità, integrando perciò quel concetto di “venuta ad esistenza” che soddisfa la condizione richiesta dall’art. 2823 cod. civ. e rende possibile l’iscrizione nelle forme previste dall’art. 2826 cod. civ.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono ora a questa Corte COGNOME NOME e COGNOME NOME, nelle qualità di cui sopra, con un ricorso affidato a cinque motivi, ai quali resistono RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEp.a. e NPL ciascuno con proprio controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso -ricorso che, salvo quanto si osserverà, se del caso, in rapporto al singolo motivo, non incorre nelle preclusioni di principio fatte valere dalle controricorrenti, rendendosi perfettamente comprensibile, per effetto della sua sola lettura, gli antefatti di causa e non esponendosi a riserve in punto di
autosufficienza -con cui si censura il deliberato d’appello per aver reputato ammissibile il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, quantunque la sentenza le fosse stata notificata a mezzo PEC il 9.2.2016 ed il ricorso le fosse stato notificato l’8.6.2016, ben oltre quindi il termine dell’art. 325, comma 1, cod. proc. civ., è infondato e non merita perciò adesione.
2.2. La Corte d’Appello, onde dar contezza del rigetto già pronunciato al riguardo, ha fatto osservare, ricostruendo la fitta trama dei rapporti che, specialmente dal lato della parte convenuta, aveva dato vita a tutto un vorticoso giro di incorporazioni, cessioni e cambi di denominazione sociale, che gli unici soggetti parti del rapporto processuale erano da un lato la RAGIONE_SOCIALE e per essa gli ex soci che le erano succeduti a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE -cui era stato trasferito il credito già di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, transitato ancora per RAGIONE_SOCIALE e poi per RAGIONE_SOCIALE Senonché il giudice di prima istanza nel pronunciare in danno di RAGIONE_SOCIALE, titolare della posizione creditoria già aperta presso RAGIONE_SOCIALE e destinatario perciò dell’iniziativa processuale dei COGNOME, in luogo di indicarne l’esatta denominazione “RAGIONE_SOCIALE” -che era, come visto, il soggetto evocato in giudizio dai COGNOME e nei confronti del quale i COGNOME avevano preso le proprie conclusioni, ha nell’intestazione della sentenza utilizzato il nominativo ” RAGIONE_SOCIALE” e, quindi, nel dispositivo il nominativo “RAGIONE_SOCIALE“; e con queste inesatte formulazioni la sentenza è stata notificata dai COGNOME anche ad RAGIONE_SOCIALE a mezzo PEC il 9.2.2019. E’ accaduto però che, su istanza di parte attrice, il Tribunale con ordinanza pronunciata in data 17.5.2016 abbia proceduto alla
correzione dell’errore materiale presente nella pronuncia ed abbia così statuito che, tanto nell’intestazione di essa che nel suo dispositivo, le denominazioni errate fossero sostituite dall’unica denominazione corretta “RAGIONE_SOCIALE“. Ora è evidente che sino alla pronuncia della detta ordinanza, la sentenza non conteneva alcuna statuizione opponibile ad RAGIONE_SOCIALE, essendo RAGIONE_SOCIALE un soggetto giuridico diverso da RAGIONE_SOCIALE e non essendo stato convenuto in giudizio un soggetto denominato RAGIONE_SOCIALE, a nulla perciò rilevando che pure la sentenza, come deducono ora gli impugnanti, fosse stata notificata ad RAGIONE_SOCIALE il 9.2.2016. E, per vero, solo a seguito dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale la sentenza è divenuta opponibile anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la quale, assunta nelle more la denominazione di RAGIONE_SOCIALE, era per questo formalmente identificabile come soccombente, con l’ovvia conseguenza che il termine dell’art. 325 cod. proc. civ. non poteva ritenersi spirato nei suoi confronti per effetto della pregressa notificazione di una sentenza che non le era opponibile.
Correttamente, dunque, il decidente ha ritenuto che il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE fosse ammissibile non incorrendo nella preclusione eccepita dai ricorrenti.
3.1. Il secondo motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello per aver reputato sussistente la legittimazione e l’interesse all’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE e la legittimazione e l’interesse ad intervenire di RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che, essendo costoro succedute nella titolarità del credito, si rendesse applicabile nei loro confronti l’art. 1263 cod. civ., in forza del quale il credito è trasferito al cessionario con tutte le garanzie che lo assistono, e ciò sebbene nessuna domanda fosse stata proposta nei loro confronti, atteso che l’unico soggetto passivamente legittimato sulla
base delle domande dispiegate dagli attori era identificabile nella sola RAGIONE_SOCIALE titolare del credito in ragione del quale era stata operata l’iscrizione contestata -è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto non si raccorda all’effettivo contenuto del dictum impugnato e non tiene conto del giudicato formatosi sul punto.
3.2. Come visto, dalla stessa illustrazione del motivo, si apprende che il credito garantito dall’iscrizione di cui si discute era stato fatto oggetto nel corso del tempo di ripetute cessioni che l’hanno portato ad essere trasferito dal suo originario titolare RAGIONE_SOCIALE, prima a RAGIONE_SOCIALE, poi ad RAGIONE_SOCIALE e di seguito ad RAGIONE_SOCIALE e quindi a NPL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPV. In tutti questi passaggi non consta -o almeno i deducenti non provano -che il credito non sia stato trasferito senza le garanzie che lo accompagnavano e che dunque il cessionario che, di volta in volta ne diveniva titolare, non lo acquistasse con tutte le garanzie che vi accedevano. L’affermazione, che qui si contesta, è dunque diretto frutto di questa constatazione, ovvero che il credito è stato ripetutamente ceduto e che con esso erano state pure cedute tutte le ragioni di garanzie connesse, così esattamente come dispone l’art. 1263, comma 1, cod. civ.
Il motivo, appuntandosi solo su questa affermazione, da un lato, non vede che la riconosciuta legittimazione a resistere alle domande attoree degli enti succedutisi nella sua titolarità riposa sul presupposto che il credito era stato fatto oggetto di successive cessioni, sicché esso difetta di specificità in quanto non si confronta con il complessivo sviluppo del ragionamento decisorio; dall’altro, non censurando questo presupposto, urta fatalmente contro il giudicato sceso su di esso, sicché non è più discutibile che, essendo stato il credito ceduto con tutte le sue garanzie, i cessionari fossero pure legittimati ad
esercitarne i corrispondenti diritti e ad essere convenuti riguardo ad essi.
In un caso o nell’altro il motivo si condanna perciò ad una sorte di innegabile inammissibilità.
4.1. Il terzo motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello per aver reputato applicabile alla specie l’art. 2826 cod. civ., ritenendo di conseguenza che l’iscrizione a carico della debitrice, afferendo ad un immobile in fase di edificazione, andasse operata indicando i dati di identificazione catastale dei terreni, quantunque detta norma, letta in correlazione con l’art. 1811 cod. civ., non potesse profittare alla stessa non essendo essa proprietaria dei terreni ed ostandovi, a favore del proprietario di questi ultimi, il principio dell’elasticità del dominio -è affetta da una doppia ragione di inammissibilità.
4.2. Essa, da un lato, non si raccorda al tenore del decisum e non ne intercetta la ratio, sicché si risolve in una perorazione priva di concreto costrutto cassatorio.
Come visto, la Corte d’Appello ha orientato l’asse del proprio ragionamento muovendo dalla considerazione che nella specie risultasse ravvisabile l’ipotesi dell’ipoteca su beni futuri e, coerentemente con la norma che la prevede, ha ritenuto che essa prendesse efficacia con la venuta ad esistenza del bene gravato. In questa chiave ricostruttiva il punto focale del ragionamento decisorio è costituito appunto dall’accertamento -nella specie favorevolmente operato dal decidente -che il bene oggetto di iscrizione era venuto ad esistenza, onde legittimamente la banca creditrice aveva proceduto alla iscrizione d ell’ipoteca in ragione del combinato disposto degli artt. 2823 e 2826 cod. civ.
Né questa impostazione soffre smentita per effetto del richiamo all’art. 2811 cod. civ., perché il principio dell’estensione dell’ipoteca alle
costruzioni sovrastanti il terreno gravato, oltre a non accordarsi al concreto scenario di fatto -non essendo per vero contestato che l’ipoteca di che trattasi gravi qui sul fabbricato in costruzione e non sul terreno -si arresta normativamente di fronte alla previsione dell’art. 2822 cod. civ. che consente l’iscrizione ipotecaria su beni altrui quando la cosa sia acquistata dal concedente.
Ed è poi appena il caso di rilevare -ed in ciò si situa la seconda ragione di inammissibilità -che nell’economia del sistema ipotecario l’art. 2826 cod. civ., segnatamente, nella parte che interessa, ha una funzione precettiva chiaramente condizionata alla fattispecie dell’art. 2823 cod. civ., rispetto alla quale ha lo scopo di soddisfare un esigenza di carattere eminentemente pratico, sicché la violazione o la falsa applicazione di essa, argomentabile certo quando sia stata applicata ad una fattispecie ad essa estranea o quando da essa si sia voluto trarre un significato precettivo che essa non possiede, non è configurabile quando la norma svolge per così dire un compito ancillare rispetto alla previsione cui si correla.
5.1. Il quarto motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello per aver reputato, legittimando in tal modo l’iscrizione in contestazione, sussistente la condizione della venuta ad esistenza della cosa, pur dando atto nel contempo che il fabbricato in corso di costruzione era privo, alla data dell’operata iscrizione, degli impianti elettrico, termico ed idrico sanitario ed era manchevole di tinteggiatura, rivestimenti dei bagni ed impianto di ascensore -è inammissibile poiché palesemente versato in fatto.
5.2. Il motivo, formulando la riassunta censura, declina una censura puramente di merito ed intende promuovere unicamente una rivisitazione del giudizio osteso al riguardo dal decidente di merito a cui solo appartiene il potere di ricostruire secondo il metro del proprio prudente apprezzamento il profilo fattuale della vicenda scrutinata,
rendendo al riguardo un responso che non è notoriamente rimeditabile in questa sede non costituendo il giudizio di cassazione un terzo grado di giudizio in cui poter riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.
6.1. Il quinto motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato d’appello per aver pronunciato la condanna di NOME COGNOME alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, quantunque essa ne fosse rimasta estranea e fosse intervenuta solo in appello -è fondato e merita adesione.
È principio più volte affermato da questa Corte, sul filo del convincimento espresso da SS.UU. 21107/2005 -dell’avviso che mentre gli effetti sostanziali della pronuncia intervenuta tra un terzo ed il proprio dante causa si spiegano anche nei confronti del successore a titolo particolare che sia rimasto estraneo al giudizio, altrettanto non è per gli effetti di rito, circoscritti alle sole parti processuali -che il successore particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente, non può essere condannato per le spese di giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari le sole parti processuali (Cass., Sez. II, 25/06/2020, n. 12663).
Non essendosi in parte qua la sentenza attenuta al riportato principio di diritto, ne va pronunciata la cassazione con rimessione della causa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio sul punto.
P.Q.M.
Dichiara infondato il primo motivo di ricorso ed inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Campobasso,
che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 26 giugno 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME