Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29263 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21921/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME E COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura rilasciata a nuovo difensore in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente
all’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura a margine del controricorso;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali ulteriori eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n.515/2020 depositata il 25.5.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.5.2010 COGNOME NOME, quale nuda proprietaria di un compendio immobiliare sito in Comune di Torre de’ Roveri (BG), località Colle dei Pasta, COGNOME NOME, che si era riservato l’usufrutto del compendio per sé e dopo di lui per la moglie COGNOME NOME, e quest’ultima, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Esponevano che:
con atto del AVV_NOTAIO dell’11.2.1980, rep. n. 42089, racc. n. 9502, COGNOME NOME aveva acquistato il compendio, comprensivo della particella 479, sulla quale insisteva una strada privata, dall’AVV_NOTAIO;
-che quest’ultimo, col precedente atto del AVV_NOTAIO del 22.12.1966, rep. n. 8379, racc. n.1534, aveva venduto a COGNOME NOME e COGNOME NOME un fabbricato rurale ed altri immobili in Comune di Torre de’ Roveri, in parte confinanti col compendio che poi il COGNOME avrebbe venduto a COGNOME NOME, concedendo al COGNOME ed alla COGNOME un diritto personale e revocabile di
transito pedonale e carraio sulla strada insistente sulla particella 479;
che dopo l’acquisto del 1980, gli attori, a titolo di mera cortesia, avevano consentito a COGNOME NOME e COGNOME NOME, e poi anche alla loro figlia COGNOME NOME, dopo l’acquisto da parte di quest’ultima della proprietà dei genitori con l’atto del AVV_NOTAIO dell’8.2.1996, rep. n. 122052, racc. n. 22477, di utilizzare la strada insistente sulla particella 479; che con lettera del 15.12.2008 avevano invitato COGNOME NOME a limitare il passaggio su quella strada per inidoneità del sedime stradale, ricevendone però un rifiuto.
Sulla base di queste premesse, i citati attori chiedevano accertarsi l’insussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla loro particella di cui al mappale 479 a favore della limitrofa proprietà di COGNOME NOME, nonché la natura meramente personale del diritto di uso della suddetta strada attribuito a COGNOME NOME e COGNOME NOME nel 1966, con ordine a COGNOME NOME di cessare l’illegittimo transito pedonale e carraio esercitato sulla suddetta particella 479.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, la quale rappresentava che i genitori erano deceduti dopo l’introduzione del giudizio e che, una volta venduto dall’AVV_NOTAIO COGNOME l’11.2.1980 agli attori il compendio immobiliare comprensivo della particella 479, adibita a strada sterrata pedonale e carraia, essi, venuto meno il diritto personale di passaggio costituito dal COGNOME il 22.12.DATA_NASCITA, avevano esercitato il transito su di essa in modo pacifico ed indisturbato sia a piedi che con mezzi meccanici, almeno fino alla diffida del 2008, senza opposizione da parte dei nuovi proprietari COGNOME; che, in ogni caso, lei personalmente, che non era mai stata titolare di un diritto personale di passaggio, anche senza sommare il proprio possesso del diritto di passaggio a quello dei genitori, aveva autonomamente esercitato il transito pedonale e
carraio sulla strada sterrata in questione, almeno dal 1980, e nessuna prova era stata offerta dei problemi statici creati dal suo transito alla sede stradale.
Per tali ragioni COGNOME NOME concludeva per il rigetto dell’avversa actio negatoria servitutis e proponeva domanda in via riconvenzionale per l’accertamento in suo favore dell’usucapione del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla strada sterrata della particella 479 a favore della sua proprietà (particelle 346, 345, 204/b, 119/b e 333/b).
Il Tribunale di Bergamo, senza ammettere le prove testimoniali richieste, integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi dei deceduti COGNOME NOME e COGNOME NOME, ossia di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che restavano contumaci, senza ammettere le prove testimoniali richieste, con la sentenza n. 1821/2016 del 31.5.2016, respingeva l’ actio negatoria servitutis dei COGNOME–COGNOME e, ritenuto che il diritto personale di passaggio costituito dall’AVV_NOTAIOitetto COGNOME a favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla particella 479 con l’atto di vendita del 1966 si fosse estinto con la vendita del compendio immobiliare comprensivo di quella particella da parte dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO a favore dei COGNOME l’11.2.1980, riconosceva l’acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 a favore della proprietà di COGNOME NOME, per essere la stessa succeduta nel possesso del diritto di passaggio pacificamente esercitato dai genitori a partire dall’11.2.1980 e fino alla contestazione con la lettera di diffida del 15.12.2008, condannando i COGNOME alle spese processuali.
La sentenza di primo grado veniva appellata dagli attori soccombenti, che riproponevano le domande avanzate al Tribunale di Bergamo e sostenevano che COGNOME NOME e COGNOME NOME, al pari della figlia COGNOME NOME, avevano esercitato il passaggio sulla strada sterrata della particella 479 in virtù del
diritto personale attribuito loro dall’AVV_NOTAIO COGNOME con l’atto di vendita del 1966 anche dopo la vendita ai COGNOME–COGNOME della particella 479, e COGNOME NOME per mera tolleranza, non essendo stata data la prova dell’interversione della detenzione in possesso del passaggio ai sensi dell’art. 1141, comma 2°, cod. civ., per cui non poteva essere riconosciuta l’usucapione.
Si costituiva in secondo grado COGNOME NOME, in proprio e quale erede dei genitori, chiedendo il rigetto dell’appello e, in subordine, il riconoscimento in suo favore dell’usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile per avere personalmente ed autonomamente esercitato il passaggio sulla particella 479 a partire dall’11.2.1980, senza mai essere stata titolare di un diritto di passaggio personale convenzionale, reiterando la richiesta di prova testimoniale disattesa in prime cure.
La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 515/2020 del 13/25.5.2020, confermata la natura personale del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 attribuito dall’AVV_NOTAIO COGNOME a COGNOME NOME e COGNOME NOME con l’atto di vendita del 1966, e l’estinzione di tale diritto con la vendita della particella 479 fatta dal COGNOME ai COGNOME nel 1980, accoglieva parzialmente l’appello, accertava l’insussistenza della servitù di passaggio pedonale e carraia sulla particella 479 a favore della proprietà limitrofa di COGNOME NOME e compensava le spese del doppio grado.
In particolare, la sentenza di secondo grado evidenziava che:
non c’era stata nessuna opposizione al transito sulla particella 479 dei COGNOME da parte dei COGNOME dopo l’acquisto di quella particella da parte dei COGNOME nel 1980, ma anche nessuna opposizione dei COGNOME contro i nuovi possessori della particella 479, COGNOME, che rendesse palese ex art. 1141, comma 2°, cod. civ. il mutamento della detenzione del diritto di
passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 dei COGNOMECOGNOME in possesso utile ad usucapionem ;
che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la presunzione di possesso di chi esercita il potere di fatto su un bene dell’art. 1141 comma 1° cod. civ. non può valere se la disponibilità era iniziata come semplice detenzione;
che il venir meno del titolo che giustificava la detenzione non era sufficiente, in assenza delle attività previste dall’art. 1141 comma 2° cod. civ., a trasformare la detenzione in possesso;
che la questione della mancata prova dell’interversione della detenzione del diritto personale di passaggio in possesso ad usucapionem, attraverso un atto idoneo ex art. 1141, comma 2°, cod. civ., era stata sollevata dagli appellanti nella memoria di replica del giudizio di primo grado, ed attenendo ad uno dei presupposti dell’usucapione invocata dalla controparte, non richiedeva un’eccezione in senso tecnico;
che le prove riproposte erano inidonee a dimostrare la suddetta interversione ed erano, perciò, irrilevanti;
che, pertanto, andava respinta la domanda di usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio accolta in primo grado, in quanto non era stata articolata prova atta a dimostrare atti estrinseci e inequivoci idonei ad esplicitare il mutamento della detenzione in possesso e ad escludere, quindi, il possesso mediato dei COGNOME.
Avverso la citata sentenza di appello, notificata il 29.5.2020, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, basato su due motivi.
Hanno resistito, con un congiunto controricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre sono rimaste intimate COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
E’ stata formulata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza, comunicata in data 26.7.2023.
Il difensore della ricorrente, munito di nuova procura speciale, ha presentato istanza di decisione ai sensi del comma 2° del suddetto art. 380-bis c.p.c. il 3.10.2023, rappresentando che l’interesse della controparte sarebbe venuto meno per avere COGNOME NOME nelle more del giudizio venduto a terzi il suo compendio, previa revoca della donazione a favore della figlia COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, le difese della ricorrente ed dei controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto della sinteticità richiesta dal Protocollo d’intesa tra la Corte Suprema ed il RAGIONE_SOCIALE del 17.12.2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile.
Invero, pur essendo il ricorso prolisso (61 pagine, di cui 50 dedicate allo svolgimento del fatto e 11 ai motivi in diritto, a fronte delle 5 per l’esposizione del fatto e delle 30 per i motivi previste dal Protocollo) e caratterizzato in alcuni punti dal richiamo testuale di precedenti atti non richiesto dal Protocollo, la ricostruzione del fatto é comunque avvenuta ed i due motivi fatti valere presentano i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata: risulta, perciò, rispettato il contenuto richiesto dall’art. 366 c.p.c., mentre la difformità rispetto al Protocollo non può costituire una causa d’inammissibilità non prevista dalla legge (vedi Cass. ord. 13.5.2024, n. 13010).
Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata l’eccezione di asserito sopravvenuto difetto di interesse sollevata dalla ricorrente
nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. per avere COGNOME NOME venduto a terzi il suo compendio immobiliare, comprensivo della particella 479, in data 14.12.2021, previa revoca della donazione effettuata alla figlia COGNOME NOME, secondo la documentazione allegata all’istanza di decisione.
Premesso che si tratta di una produzione documentale inammissibile ex art. 372 c.p.c., perché non riguardante la nullità della sentenza impugnata, né l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, è di tutta evidenza che avendo COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e gli eventuali acquirenti del loro compendio, soggetti all’effetto del giudicato, interesse a non vedersi gravata la particella 479 dalla servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore di COGNOME NOME, oltre che per le spese processuali, non sarebbe comunque ravvisabile un sopravvenuto difetto di interesse della parte controricorrente.
2) Col primo articolato motivo la ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e dell’art. 1141 comma 2° cod. civ..
Si duole la COGNOME che la Corte d’Appello, dopo avere riconosciuto la natura meramente personale del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 del catasto terreni del Comune di Torre de’ Roveri (BG), attribuito dall’originario proprietario-venditore, COGNOME NOME, a COGNOME NOME e COGNOME NOME con l’atto di compravendita del 22.12.1966, e l’estinzione di tale diritto a seguito della vendita della particella 479 da parte di COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME ed NOME e NOME NOME dell’11.2.1980, pur ammettendo che anche dopo tale estinzione il transito pedonale e carraio sulla particella 479 da parte di COGNOME NOME, COGNOME NOME e della loro figlia, COGNOME NOME, era proseguito in modo autonomo, e senza contestazioni da parte dei nuovi proprietari, almeno fino alla diffida inviata a quest’ultima
del 2008, non abbia riconosciuto in capo agli stessi, e soprattutto in capo a COGNOME NOME, che mai era stata titolare del diritto personale di passaggio costituito con l’atto di compravendita del 1966, il possesso della servitù di passaggio pedonale e carraia sulla particella 479 a partire dal 1980, utile ai fini della maturazione dell’invocata usucapione di tale diritto, ipotizzando una sorta di ultrattività della detenzione del diritto personale di passaggio dopo il 1980, non prevista dalla legge.
Evidenzia la ricorrente che l’impugnata sentenza ha richiamato il principio dell’art. 1141, comma primo, cod. civ., per il quale la presunzione di possesso non opera ove risulti che la disponibilità della cosa é iniziata come semplice detenzione (implicitamente riferendosi al fatto che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano iniziato a godere del passaggio sulla particella 479 come detentori in base all’atto di compravendita del 1966 e che lo stesso aveva fatto la figlia ed erede COGNOME NOME), ed il principio per cui il venir meno del titolo della detenzione (verificatosi con la vendita da parte dell’originario proprietario COGNOME della particella 479 ai COGNOMECOGNOME in data 11.2.1980) non é sufficiente per trasformarla in possesso in assenza di prova dell’interversione della detenzione in possesso, prova che dev’essere data ai sensi dell’art. 1141, comma 2°, cod. civ. anche da parte dei successori a titolo universale degli originari detentori, o attraverso la dimostrazione che il titolo della detenzione é mutato per causa proveniente da un terzo, o attraverso la dimostrazione dell’opposizione fatta dall’ex detentore nei confronti del possessore, e che la Corte d’Appello ha ritenuto che non sia stata fornita.
In contrario, la ricorrente assume che, nella specie, la prova dell’interversione della detenzione del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 fosse desumibile dal fatto che il titolo di detenzione era mutato per causa proveniente da un terzo con la vendita della particella 479 oggetto del passaggio effettuata da
COGNOME NOME a favore dei COGNOME con l’atto del AVV_NOTAIO dell’11.2.1980, rep. n. 42089, racc. n. 9502, non essendo invece ipotizzabile un’opposizione di coloro che avevano detenuto il diritto di passaggio in base all’atto di vendita di COGNOME NOME del 1966 una volta che il predetto non era più proprietario, per averla venduta ai COGNOME, della particella 479.
Da ultimo la ricorrente evidenzia, che i precedenti di questa Corte (Cass. 16.10.2018 n. 25887; Cass. 22.4.2016 n. 8213; Cass. 28.2.2006 n. 4404) richiamati dall’impugnata sentenza, a sostegno del principio per cui il venir meno del titolo giustificativo della detenzione non é sufficiente, in assenza delle attività previste dall’art. 1141,, comma 2° cod. civ., per trasformare la detenzione in possesso, sono relativi a fattispecie non assimilabili (la prima da riferirsi ad un’ipotesi di morte del comodatario; la seconda riguardante un’ipotesi di mancata riconsegna del bene detenuto al comodante; la terza relativa ad un’ipotesi di detenzione di azienda) a quella in esame.
2.1) Il primo motivo é manifestamente infondato, in quanto nessuna violazione degli articoli 1158 e 1141 comma 2° cod. civ., correttamente intesi, é stata compiuta dalla Corte d’Appello, che li ha, perciò, legittimamente applicati.
Quanto al primo articolo, che prevede che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquisti in virtù del possesso continuato per venti anni, la Corte d’Appello ha ritenuto che non essendo stata fornita prova da COGNOME NOME dell’interversione in possesso della detenzione, con la quale lei ed i suoi genitori avevano iniziato a godere del passaggio pedonale e carraio sulla particella 479, se non con l’opposizione alla diffida del 15.12.2008 dei nuovi proprietari COGNOME–COGNOME, non fosse maturato alla data dell’introduzione del giudizio di primo grado (18.5.2010) il ventennio previsto dall’art. 1158 cod. civ..
Quanto all’art. 1141, comma 2°, cod. civ., l’impugnata sentenza ha tenuto conto che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano iniziato a godere del diritto personale di passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 di proprietà di COGNOME NOME in forza dell’atto del AVV_NOTAIO del 22.12.1966, rep. n. 8379, racc. n.1534, e che pertanto sia essi, che COGNOME NOME, figlia e successore universale dei medesimi, deceduti poco dopo l’inizio del giudizio, non potevano essere automaticamente considerati possessori del passaggio in questione sol perché la particella 479, sulla quale il passaggio era esercitato, era stata venduta da COGNOME NOME ai COGNOME–COGNOME con l’atto del AVV_NOTAIO dell’11.2.1980, rep. n. 42089, racc. n. 9502.
Sarebbe stato, infatti, necessario dimostrare, pur nel permanere del transito dei COGNOME dopo quella data, senza contestazioni dei nuovi proprietari almeno fino alla diffida del 15.12.2008, l’interversione della detenzione in possesso in uno dei due modi indicati dall’art. 1141, comma 2°, cod. civ., interversione che non si é ritenuta essere stata provata da COGNOME NOME, che era gravata dall’onere relativo, e che non ha neppure allegato ed articolato prova testimoniale al fine di dimostrare che lei, o i suoi genitori, si erano opposti al possesso mediato dei nuovi proprietari, COGNOME, sulla particella 479, oggetto del loro passaggio, dopo l’11.2.1980, prima del rifiuto di ottemperare alla diffida del 15.12.2008.
Premesso che non é in contestazione che COGNOME NOME e COGNOME NOME abbiano iniziato ad esercitare il passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 come detentori, che COGNOME NOME sia successore a titolo universale dei predetti e che il suddetto diritto personale si sia estinto con la vendita della particella 479 compiuta da COGNOME NOME NOME COGNOME–COGNOME con l’atto del AVV_NOTAIO dell’11.2.1980, rep. n. 42089, racc. n. 9502, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che
debba riconoscersi una mera detenzione semplice, o precaria, in capo a colui che continui a disporre della cosa dopo il venir meno del rapporto che giustificava l’anteriore disponibilità (vedi in tal senso Cass. 30.12.2014 n. 29432; Cass. 22.1.1994 n.622; Cass. 18.12.1993 n. 12569); occorreva, quindi, che COGNOME NOME, per vedere accolta la riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 479 per il periodo successivo all’11.2.1980, fornisse prova dell’interversione della detenzione semplice, o precaria, in possesso ad usucapionem.
Dal momento che l’art. 1141, comma 1°, cod. civ. stabilisce che chi ha iniziato ad avere la disponibilità della cosa come detentore non può invocare la presunzione di possesso valevole per chi eserciti il potere di fatto sulla cosa stessa, la Corte d’Appello ha implicitamente escluso che la prova dell’interversione della detenzione in possesso potesse essere stata data dalla COGNOME semplicemente tramite l’acquisizione dell’atto di compravendita della particella 479 (alla quale si riferiva il diritto personale di passaggio pedonale e carraio attribuito dall’atto di vendita del 1966 di COGNOME NOME ai suoi genitori, con effetto quale successore universale anche nei suoi confronti), che aveva estinto il diritto personale di godimento del passaggio, non rientrando quell’atto nella prima ipotesi contemplata dallo stesso art. 1141 cod. civ., al comma 2°, ovvero quella del mutamento del titolo di detenzione per causa proveniente da un terzo, perché, se così fosse stato, ne sarebbe risultato contraddetto il primo comma dello stesso articolo, che letto congiuntamente al comma successivo, esclude il passaggio automatico dalla detenzione al possesso nel caso in cui all’atto determinante l’estinzione della detenzione non prenda parte il detentore medesimo.
Il mutamento della detenzione in possesso per causa proveniente da un terzo ex art. 1141, comma 2°, cod. civ. può derivare, infatti, da un negozio posto in essere dal detentore, sia con un terzo, sia
con lo stesso possessore mediato, purché dall’atto posto in essere con costui derivi il trasferimento del diritto corrispondente ovvero l’investitura da parte dello stesso possessore mediato a mezzo della cosiddetta traditio brevi manu, che si ha quando il bene, già nella disponibilità di un soggetto a titolo di detenzione, venga lasciato allo stesso a titolo di possesso, di modo che, per effetto dell’acquisto del bene , che si trova già presso l’acquirente, il possesso precario si tramuti in possesso uti dominus (vedi, in tal senso, ad es., Cass. 30.12.2014 n. 27432; Cass. 08.05.1978, n. 2224).
Pertanto, cui non avendo COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME partecipato all’atto di compravendita a rogito del AVV_NOTAIO dell’11.2.1980, rep. n.42089, racc. n. 9502, concluso da COGNOME NOME con i COGNOMECOGNOME, certamente tale atto non poteva rientrare, neppure in astratto, fra quelli idonei a provocare l’interversione della detenzione in possesso ex art. 1141, comma 2°, cod. civ., fermo restando che in punto di fatto la Corte d’Appello ha escluso, con giudizio insindacabile in questa sede, perché giuridicamente corretto, che si sia verificata un’interversione della detenzione in possesso a favore di COGNOME NOME utile ai fini dell’usucapione.
Quanto ai precedenti di questa Corte (Cass. 16.10.2018 n. 25887; Cass. 22.4.2016 n. 8213; Cass. 28.2.2006 n. 4404) richiamati dall’impugnata sentenza a sostegno del principio per cui il venir meno del titolo giustificativo della detenzione non é sufficiente, in assenza delle attività previste dall’art. 1141 comma 2° cod. civ., per trasformare la detenzione in possesso, ai quali si può aggiungere il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 27342 del 30.12.2014 (relativo alla fattispecie di un casellante rimasto nella disponibilità del bene dopo la cessazione del servizio), si deve ritenere che il richiamo sia pertinente, perché al di là delle fattispecie concrete esaminate, si riferiscono sempre ad ipotesi in
cui, terminata la detenzione di un bene fondata su un titolo, l’ex detentore sia rimasto nella disponibilità del bene, e stabiliscono la comune necessità della prova dell’interversione della detenzione in possesso attraverso uno dei due modi previsti dall’art. 1141, comma 2°, cod. civ..
3) Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158, dell’art. 1141 comma 2° e dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 112 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla domanda subordinata di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 479 a favore di COGNOME NOME, in conseguenza del possesso autonomamente esercitato dopo l’11.2.1980.
Si duole la ricorrente che la Corte d’Appello, limitandosi ad affermare, senza alcuna prova, che il transito sulla particella 479 da parte di COGNOME NOME dopo l’11.2.1980 sarebbe avvenuto per mera tolleranza dei nuovi proprietari COGNOMECOGNOME, inidonea a fondare una domanda di usucapione, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla suddetta domanda subordinata, e di considerare ai fini della decisione i fatti sui quali essa era basata (il fatto che COGNOME NOME non era titolare del diritto personale di passaggio pedonale e carraio sulla particella 479 in base all’atto di compravendita del 1966 col quale COGNOME NOME lo aveva concesso ai genitori della ricorrente, COGNOME NOME e COGNOME NOME; il fatto che COGNOME NOME, almeno a partire dell’11.2.1980, avrebbe esercitato il passaggio in questione in modo autonomo, pacifico ed indisturbato).
3.1) Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato, in quanto, relativamente al vizio di violazione di legge ricondotto all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., é sufficiente richiamare quanto già sopra esposto sugli articoli 1158 e 1141, comma 2°,
cod. civ., ed evidenziare che, come ritenuto, in base all’art. 2967 cod. civ. incombeva su COGNOME NOME, che in via riconvenzionale aveva chiesto accertarsi l’usucapione in suo favore della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 479, dimostrare di avere avuto il possesso del passaggio in questione per oltre venti anni prima dell’inizio del giudizio fornendo prova ai sensi dell’art. 1141 comma 2° cod. civ. dell’interversione della detenzione in possesso dopo l’11.2.1980.
Non può la ricorrente invocare di essere stata nel possesso della servitù di passaggio pedonale e carraia dopo l’11.2.1980, solo perché non personalmente titolare del diritto di passaggio attribuito convenzionalmente da COGNOME NOME ai suoi genitori con l’atto del AVV_NOTAIO del 22.12.1966, rep. n. 8379, racc. n.1534, posto che l’art. 1141, comma 2°, cod. civ. indica espressamente che la necessità della prova dell’interversione della detenzione in possesso attraverso i due modi ivi indicati (mutamento del titolo di detenzione per causa proveniente da un terzo; opposizione fatta dal detentore contro il possessore) vale anche per i successori a titolo universale del detentore, e quindi nella specie anche per COGNOME NOME.
3.2) Ugualmente infondata é la doglianza relativa al vizio sussunto nell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per l’omessa considerazione di circostanze di fatto ritenute asseritamente decisive, come appena innanzi riportate.
Da un lato, infatti, in virtù dell’onere probatorio dell’interversione della detenzione in possesso nei modi previsti dall’art. 1141, comma 2°, cod. civ. gravante anche sul successore a titolo universale del detentore, e quindi sulla stessa COGNOME NOME, in base all’ultima disposizione dell’art. 1141 cod. civ., a prescindere dal fatto che la stessa fosse stata o meno titolare del diritto personale di passaggio convenzionalmente costituito da COGNOME
NOME nel DATA_NASCITA, le circostanze suddette non erano affatto decisive.
Dall’altro si tratta di circostanze, che nell’ambito della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, la Corte d’Appello ha comunque considerato, avendo sottolineato che il possesso non si presume in capo a chi eserciti il potere di fatto sulla cosa ove ne abbia acquisita la disponibilità a titolo di detenzione, che l’estinzione della detenzione non é sufficiente a trasformarla automaticamente in possesso, e che il principio della necessaria dimostrazione dell’interversione della detenzione in possesso nei modi previsti dall’art. 1141 comma 2° cod. civ. vale, oltre che per il detentore, anche per il suo successore a titolo universale, e quindi per COGNOME NOME, non senza sottolineare che le prove testimoniali da quest’ultima articolate per dimostrare che il possesso da parte della stessa del passaggio sulla particella 479 e l’assunzione di oneri manutentivi risultavano irrilevanti, perché non diretti a provare l’avversa opposizione al possesso dei nuovi proprietari di quella particella.
Dalla reiezione del ricorso per ragioni conformi a quelle sinteticamente riportate nella proposta di definizione anticipata consegue, in base all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi del comma 4° dello stesso art. 96 c.p.c., in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, i cui relativi importi vengono indicati in dispositivo. A carico della ricorrente vanno poi poste, in base al principio della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità liquidate
in dispositivo in favore dei controricorrenti.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, ai sensi dell’ art. 96 comma 3° c.p.c. e sempre in favore dei controricorrenti, della ulteriore somma di € 2.000,00 , nonché al pagamento, in applicazione dell’art. 96 comma 4° c.p.c. ed in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, della somma di € 1.000,00.
Visto l’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2024