Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33912 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33912 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24038/2019 R.G. proposto da:
NOME ed NOME, elett.te domiciliati in Melito Porto SalvoINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 472/2019 depositata il 30/05/2019.
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale del l ‘ 11/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10/20 del 22.2.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, rigettava la domanda avanzata il 20.1.2004 da NOME NOME ed NOME contro COGNOME NOME di accertamento dell’acquisto da parte loro per usucapione ordinaria della proprietà di una striscia di terreno della lunghezza di 22 metri e della larghezza di 10 metri sulla quale essi assumevano di avere svolto comportandosi come proprietari attività di cementificazione, la realizzazione di un marciapiede lungo la loro abitazione, il deposito di materiali edili con utilizzo a cantiere, la collocazione della cuccia del cane, la produzione di conserve di pomodoro, il parcheggio e lavaggio di autovetture, facendovi svolgere anche attività ludiche dei figli, e sotto la quale avevano fatto passare condutture fognarie, acquifere ed elettriche a servizio della loro limitrofa abitazione, riteneva tardive ed inammissibili le domande conseguenziali avanzate da NOME NOME ed NOME di acquisto per
usucapione delle servitù di condotta fognaria, acquifera ed elettrica, ed in accoglimento delle riconvenzionali di COGNOME NOME ordinava ai coniugi NOME la rimozione di tali condutture, accertava che essi non vantavano alcun diritto di parcheggio sulla striscia in questione e li condannava alle spese processuali. Gli originari attori con atto del AVV_NOTAIO del 23.6.1976 n. 2113 avevano acquistato da COGNOME NOME un lotto di terreno di 300 mq in Melito Porto Salvo (RC), INDIRIZZO, per distacco da un più ampio fondo della venditrice, e con tale atto di vendita era stata costituita a favore del lotto da loro acquistato una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico della striscia di terreno della quale in giudizio chiedevano di essere riconosciuti proprietari per usucapione. La COGNOME nel costituirsi in giudizio aveva sostenuto che i coniugi NOME avevano detenuto ( rectius posseduto) la striscia di terreno in quanto titolari della servitù di passaggio convenzionale, senza svolgere su di essa attività di fatto come proprietari, e senza avere posto in essere atti d’interversione del possesso.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello alla Corte d’Appello di Reggio Calabria i coniugi NOME riproponendo le domande conseguenziali di acquisto per usucapione delle servitù di condotta fognaria, acquifera ed elettrica, della servitù di affaccio e veduta tramite balconi, di parcheggio e sosta con mezzi propri sulla striscia in questione, che avevano proposto all’udienza di prima comparizione in primo grado
reiterandole nella memoria ex art. 183 c.p.c. e quindi tempestivamente, e chiedendo quindi, in ipotesi di mancato accoglimento della loro originaria domanda di usucapione della proprietà della striscia, di accertare l’acquisizione per usucapione almeno delle indicate servitù e contestando di avere ammesso in primo grado di non avere iniziato a possedere subito uti domini la striscia di terreno .
Nel giudizio di appello la COGNOME chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
Con la sentenza b. 472/2019 del 30.5.2019, non notificata, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava la costituzione per usucapione in favore della particella 261/b del foglio 42 del catasto di Melito Porto Salvo dei coniugi NOMENOME di una servitù di tubatura idrica e fognaria, nonché di conduttura elettrica gravante sulla striscia di terreno di proprietà di COGNOME NOME, rigettava la domanda di quest’ultima intesa ad ottenere la rimozione delle condutture idriche, fognarie ed elettriche e disponeva la compensazione delle spese processuali del doppio grado in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la suindicata sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificato con esito negativo il 25.7.2019 e quindi in rinnovazione il 24.8.2019 al legale domiciliatario di COGNOME NOME, NOME ed NOME affidandosi a
quattro motivi ed ha resistito COGNOME NOME con controricorso notificato il 4.10.2019.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..
Col primo motivo i ricorrenti lamentano confusamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale ( error in procedendo ) in materia di prove e sostanziale ( error in iudicando ) in relazione all’art. 1164 cod. civ. e contemporaneamente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dall’esistenza, o meno dell’interversione nel possesso della striscia oggetto della loro domanda di usucapione.
Nel rappresentare tale primo motivo, per il quale, così come per i successivi, manca una rubrica che consenta di inquadrare il vizio lamentato in uno di quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., i ricorrenti fanno riferimento congiuntamente: a) all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie che a loro avviso avrebbe dovuto portare ad una diversa interpretazione dei fatti ed in particolare a ritenere che subito dopo l’acquisto del lotto di terreno dalla RAGIONE_SOCIALE essi avessero cominciato a possedere la striscia di terreno oggetto di causa sulla quale vantavano il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile convenzionale come proprietari, con conseguente esclusione della necessità di provare da parte loro l’ interversio possessionis; b) alla mancata ammissione di alcuni mezzi di prova, non indicati
attraverso il richiamo dei capitoli e degli atti in cui sono stati richiesti, e peraltro senza avere reiterato la relativa richiesta nelle conclusioni del giudizio di appello, e senza avere censurato specificamente le ragioni della mancata ammissione da parte dell’ordinanza della Corte d’Appello che ha preceduto la sentenza; c) alla mancata, insufficiente e contraddittoria motivazione sul possesso da loro esercitato sulla striscia in questione e sull’ interversio possessionis ; d) alla mancata considerazione del difetto di possesso della striscia da parte della COGNOME; e) all’errata considerazione come determinante della mancata recinzione da parte loro della striscia oggetto di causa, ritenuta non indispensabile ai fini dell’ interversio possessionis ; f) alla mancata considerazione del parcheggio delle auto da parte loro una volta ultimata l’edificazione dell’abitazione sulla striscia oggetto di causa uti domini, o almeno come titolari di una servitù di parcheggio ed all’interpretazione come occasionale del parcheggio compiuto durante l’edificazione; g) alla mancata considerazione delle molteplici attività da loro svolte sulla striscia come di per sé indicative dell’opposizione frapposta all’esercizio del possesso sulla stessa da parte della COGNOME; h) alla mancata considerazione dei termini ‘ adibita a strada ‘ riferiti alla striscia oggetto di causa, usati nell’atto di compravendita, come indicativi dell’attribuzione ai ricorrenti di un diritto pieno sulla striscia medesima e non solo di un diritto di servitù di passaggio.
Con riferimento alla prima censura, secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo di ricorso Cassazione, che è giudizio a critica vincolata, deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato oltre a rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., contenga critiche mirate e comprensibili rispetto al percorso argomentativo della motivazione censurata: sicché è inammissibile la censura generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo ” sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito ” (vedi Cass. 27.7.2022 n. 23449; Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 11603/2018; Cass. n. 16989/2019).
Ad accomunare le ragioni di critica affastellate dai ricorrenti col primo motivo é solo la volontà degli stessi di ottenere dalla Suprema Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che porti a riconoscere attraverso un giudizio di fatto, in realtà riservato ai giudici di merito, l’esercizio da parte loro, subito dopo l’acquisto del lotto di terreno dalla De COGNOME del 1976, e per oltre venti anni, del possesso uti domini della striscia di terreno oggetto di causa sulla quale in realtà é stato costituito in loro favore in quell’atto solo un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, rendendo così superflua la prova dell’ interversio possessionis ritenuta mancante
dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha puntualmente motivato sul fatto che i ricorrenti abbiano iniziato l’attività edificatoria per loro ammissione nel 1977 -1978, ben dopo l’acquisto del lotto edificando, ed abbiano nell’immediatezza svolto attività di cementificazione e di realizzazione del marciapiedi della strada sulla striscia oggetto di causa, perfettamente compatibili col mero diritto di servitù di passaggio e con la previsione dell’atto di compravendita che la striscia fosse adibita a strada.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, peraltro, dopo avere ricordato il principio più volte enunciato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale l’art. 1164 cod. civ., che regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui, prevede che il termine ventennale dell’usucapione decorra solo dalla data in cui il titolo del possesso é mutato per causa proveniente da un terzo o in caso di opposizione fatta dal possessore al proprietario, non é applicabile al caso in cui sin dall’origine il possesso si sia estrinsecato in un’attività corrispondente ad un diritto di proprietà e di comproprietà (Cass. n. 18255/2015; Cass. n. 7846/1994), ha escluso in fatto che gli attuali ricorrenti potessero essere esonerati dall’onere di provare l’ interversio possessionis avendo essi svolto subito dopo la vendita attività corrispondenti al solo diritto di servitù
di passaggio convenzionalmente spettante e non attività di proprietari.
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dalla necessità, o meno, ai fini dell’accoglimento della spiegata domanda di usucapione della proprietà della striscia oggetto di causa dell’ interversio possessionis. Deducono in particolare i ricorrenti che la Corte d’Appello non avrebbe motivato in modo adeguato sulla ragione per la quale l’attività di parcheggio e di utilizzo della striscia oggetto di causa come area di cantiere non fosse espressiva di per sé della loro opposizione al diritto di proprietà della De COGNOME, anche in ragione del comportamento inerte dalla stessa serbato, e che erroneamente non avrebbe ammesso l’interrogatorio ( rectius il giuramento decisorio) della De COGNOME escludendone la decisorietà.
Anche il secondo motivo é inammissibile, in quanto non solo manca la rubrica ed il riferimento al tipo di vizio fatto valere tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c. e vengono assemblate promiscuamente censure attinenti alla motivazione ed alla mancata ammissione di mezzi istruttori, ma a ciò va aggiunto:
) che non sono stati indicati esattamente i mezzi istruttori, i capitoli relativi e gli atti in cui sono stati richiesti e riproposti (in particolare dopo l’ordinanza istruttoria negativa della Corte d’Appello non risulta che gli attuali ricorrenti nelle conclusioni di secondo
grado abbiano chiesto la revoca di tale ordinanza e riproposto le richieste rigettate nelle conclusioni finali), in contrasto coi principi dettati dalla sentenza della Corte di Cassazione 20.6.2019 n. 16579;
) che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell’art. 54 comma 1 lett. b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n.134, applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore di tale legge, non é più impugnabile la motivazione insufficiente, o contraddittoria, ma solo quella che non abbia tenuto conto di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, (nella specie manca un’indicazione in questo senso ed i ricorrenti si lamentano dello scarso peso attribuito a determinate risultanze istruttorie frutto del libero convincimento ritualmente espresso e motivato dai giudici di merito), o totalmente mancante, o meramente apparente e non rispondente al requisito minimo previsto dalla Costituzione ex artt. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 comma secondo n. 4) c.p.c.;
) che la sentenza impugnata ha compiutamente e diffusamente motivato alle pagine 9 -12 sui profili di fatto oggetto della confusa doglianza ed alle pagine 11 e 12 sulla mancata ammissione del giuramento decisorio con argomentazioni non attinte dal ricorso.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa decisione su un punto importante della controversia individuato nella pronuncia sulla domanda riconvenzionale della De COGNOME di accertamento che gli attuali ricorrenti non avevano diritto di parcheggiare sulla striscia oggetto di causa.
Tale vizio é inammissibile, in quanto sia nella rubrica che nell’illustrazione del motivo non é stato individuato il tipo di vizio tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c. che si é inteso fare valere, non essendo chiaro se i ricorrenti abbiano inteso invocare la violazione degli articoli 360 comma primo n. 3) c.p.c. e 112 c.p.c., posto che la riconvenzionale relativa alla negazione del loro diritto di parcheggio sulla striscia oggetto di causa é stata avanzata dalla COGNOME e non dai ricorrenti, che quindi non avrebbero sul punto interesse se effettivamente la Corte d’Appello di Reggio Calabria non si fosse pronunciata su tale domanda, o se invece abbiano inteso far valere un vizio, peraltro indeterminato, attinente alla motivazione.
In ogni caso il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che alla pagina 14, ha ritenuto di confermare l’accertamento della sentenza di primo grado relativo all’insussistenza del diritto degli attuali ricorrenti di parcheggiare le proprie autovetture sulla stradella in contestazione, sia in quanto l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio é impedito oltre che dall’assenza delle opere richieste dall’art. 1061 cod. civ.
anche dalla natura meramente personale e non reale della sua utilità, sia in quanto la recente giurisprudenza ammissiva della servitù di parcheggio di un’autovettura (Cass. n. 7561/2019 e Cass. n.16698/2017) si riferisce alle servitù convenzionalmente costituite e non alle servitù costituite per usucapione.
Col quarto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione delle norme in materia di spese, ed in particolare dell’art. 92 comma 2° c.p.c., e la contraddittoria ed insufficiente motivazione, assumendo che la Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarando compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per soccombenza reciproca avrebbe dimenticato di avere accolto l’appello di NOME NOME ed COGNOME NOME inerente all’accertamento della costituzione per usucapione sulla striscia oggetto di causa delle servitù di tubatura idrica e fognaria e delle condutture elettriche, mentre se ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto condannare la COGNOME, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali.
A parte i rilievi già effettuati sull’insindacabilità della motivazione insufficiente e contraddittoria, per questo motivo, nonostante la mancanza di una rubrica adeguata, é possibile risalire dalla descrizione in fatto al vizio lamentato, che é quello della violazione di legge ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. rispetto al principio stabilito dal richiamato art. 92 comma 2° c.p.c., secondo
il quale in caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare in tutto, o in parte le spese processuali.
Inteso in questi termini il quarto motivo del ricorso, é comunque infondato, anzitutto perché il governo delle spese deve essere regolato sulla base dell’esito finale della lite (vedi Cass. 27.12.2022 n. 37825) e non, come vorrebbero i ricorrenti, sull’esito per loro favorevole (peraltro solo parzialmente) del giudizio di secondo grado, e tenendo conto di tale esito si é senz’altro verificata una soccombenza reciproca, che ricorre anche quando a fronte di una pluralità di domande contrapposte, alcune siano accolte ed altre rigettate (vedi in tal senso Cass. sez. un. 31.10.2022 n. 3206; Cass. 22.8.2018 n.20888) a favore ed a scapito di entrambe le parti. Nella specie i ricorrenti hanno visto respinta l’originaria domanda di usucapione della striscia di terreno ed accolte le domande conseguenziali di accertamento dell’usucapione delle servitù di tubatura idrica e fognaria e delle condutture elettriche sulla medesima striscia, ma respinte le domande conseguenziali di costituzione per usucapione di altre servitù sulla striscia, mentre la COGNOME ha visto accolta la sua domanda riconvenzionale di accertamento dell’inesistenza di un diritto di servitù di parcheggio sulla striscia oggetto di causa a favore dei ricorrenti e respinte le sue domande riconvenzionali volte ad ottenere la rimozione dalla striscia delle tubature idriche e fognarie e delle condutture elettriche dei ricorrenti dalla strisci
contro
versa. In ogni caso per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, quando si verifichi la soccombenza reciproca delle parti, il giudice del merito ha la facoltà discrezionale di compensare in tutto, o in parte le spese processuali, senza che il giudice di legittimità possa sindacare tale sua valutazione (vedi Cass. 27.12.2022 n. 37825; Cass. n.19613/2017; Cass. n.25270/2009; Cass. n. 406/2008), potendo la Suprema Corte censurare la pronuncia sulle spese processuali del giudice di merito solo quando una parte interamente vittoriosa sia stata condannata alle spese processuali in violazione del principio della soccombenza (vedi in tal senso Cass. 24.5.2023 n. 14417; Cass. 3.10.2019 n.24724), o quando non si sia tenuto conto dell’esito finale della lite. La Corte non ritiene sussistere i presupposti per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., ma gli stessi in base alla soccombenza vanno condannati in solido al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 per spese vive ed € 5.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. E rimborso spese generali del 15%.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese ed € 5.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio